OGGETTO: Modifiche al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626, Titolo VI, "uso delle
attrezzature munite di videoterminali". Chiarimenti operativi in
ordine alla definizione di "lavoratore esposto" e
"sorveglianza sanitaria".
Con la legge 29 dicembre 2000, n.422,
"Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge
comunitaria 2000", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S. O. n.14/L
del 20 gennaio 2001, sono state apportate modifiche al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626, Titolo VI, in tema di sicurezza e
salute dei lavoratori addetti ad attrezzature munite di videoterminali.
Dette innovazioni, che riguardano il campo di applicazione della normativa
- il quale ne risulta significativamente ampliato – nonché le modalità
di espletamento della sorveglianza sanitaria, comportano notevoli riflessi
sull’organizzazione del lavoro nelle imprese e sulle modalità di
adempimento delle prestazioni.
Il legislatore non ha ritenuto opportuno dettare norme transitorie e
conseguentemente la nuova disciplina sarà applicabile decorsi i termini
ordinari di vacatio legis; si ritiene pertanto opportuno fornire i
seguenti chiarimenti al fine di richiamare l’attenzione sulle
innovazioni intervenute e sugli adempimenti conseguenti.
AMBITO DI APPLICAZIONE
L’art.21 della legge comunitaria
citata, che modifica la lettera c) dell’art.51 del D.Lgs.626/94,
definisce lavoratore addetto all’uso di attrezzature munite di
videoterminali il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di
videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni di cui all’art.54, e non più il lavoratore che
utilizza dette attrezzature per almeno quattro ore consecutive giornaliere
per tutta la settimana lavorativa, come disposto dalla normativa
precedente.
Tale disposizione, prescindendo dalla modalità di organizzazione dei
tempi di lavoro, ha ampliato il campo di applicazione del Titolo VI.
Rientrano infatti nella definizione di lavoratore addetto ai
videoterminali anche quei lavoratori la cui prestazione, pur comportando
l’uso di videoterminali per venti ore settimanali, si articola in
modalità che non prevedono l’uso continuativo degli stessi per il
periodo di quattro ore consecutive considerato in precedenza, e che non
rientravano prima nel campo di applicazione della normativa.
Il datore di lavoro è pertanto tenuto ad aggiornare la valutazione del
rischio di cui all’art.4 alla luce della nuova definizione di
lavoratore, in esito alla quale valuterà la necessità o meno di nuove
misure di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e i
riflessi sull’organizzazione del lavoro.
Infatti, per i lavoratori compresi nella definizione di cui sopra è
previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria di cui allall’art.55,
nonché di formazione e informazione di cui all’art.56.
Non sono state apportate, invece, modifiche all’art.54 (modalità di
svolgimento della prestazione quotidiana), che sancisce il diritto del
lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore
consecutive, ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero
cambiamento di attività, con modalità stabilite dalla contrattazione
collettiva anche aziendale, o, in mancanza, di quindici minuti ogni
centoventi minuti di applicazione continuata al videoterminale. Tale
disposizione è funzionale alla prevenzione dell’affaticamento visivo
determinato dall’uso del videoterminale per un periodo sufficientemente
lungo, che allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili, si è
ritenuto di quantificare nelle predette quattro ore. E’ evidente,
pertanto, che tale regime di interruzioni trova applicazione non più
nella generalità dei casi disciplinati dal Titolo VI, com’era implicito
nella vigenza della precedente definizione di lavoratore addetto all’uso
di videoterminali, ma nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa
quotidiana preveda almeno quattro ore consecutive di uso delle
attrezzature munite di videoterminali.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Le modifiche apportate all’art.55 in
tema di sorveglianza sanitaria sono state dettate dalla necessità di
adeguare la norma all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia
CE con la sentenza 12 dicembre 1996 e ai rilievi mossi dalla Commissione
CE in ordine al recepimento della direttiva 90/270/CEE relativamente alla
mancata previsione, per tutti i lavoratori, del controllo sanitario
periodico, nonché alla mancata previsione del controllo oftalmologico in
relazione a tale sorveglianza sanitaria periodica.
A fronte del precedente obbligo di sottoposizione a visita periodica, con
cadenza almeno biennale, i soli lavoratori giudicati idonei con
prescrizioni all’esito della visita preventiva e quelli di età
superiore ai quarantacinque anni, l’art.21 della legge comunitaria
citata, con le disposizioni contenute nei commi 3, 3 bis, 3 ter
e 4, in parte introduce una disciplina nuova e in parte e chiarisce
obblighi già sussistenti ai sensi della normativa previgente.
In tal senso, la disposizione introdotta al comma 3 non introduce ex
novo l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al
Titolo VI, essendo tale obbligo già esistente, ma ha la funzione di
costituisce una specificazione della disciplina generale di cui
all’art.16che prevede accertamenti preventivi e periodici, effettuati
dal medico competente, ai fini della valutazione della idoneità dei
lavoratori alla mansione specifica.
Analoga funzione illustrativa ha il successivo comma 3 bis, ai
sensi del quale le visite di controllo, sia preventive che periodiche,
sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2; è chiaro infatti
che la necessità di esami specialistici può derivare dall’esito delle
visite periodiche, oltre che dalla visita preventiva.
Il comma 3 ter stabilisce la periodicità delle visite di
controllo, disponendo che la stessa, fatti salvi i casi particolari che
richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è
almeno biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni
e per quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; ha
frequenza almeno quinquennale per i lavoratori giudicati idonei senza
prescrizioni all’esito della visita di controllo preventiva di cui al
comma 1.
Si segnala, al riguardo l’elevazione dell’età per cui è previsto
l’obbligo di visita di controllo con periodicità almeno biennale, che
passa da quarantacinque a cinquanta anni.
Il comma 4 sottolinea il legame funzionale fra la sorveglianza sanitaria e
l’obbligo del controllo oftalmologico, precisando che quest’ultimo
discende, oltre che da apposita richiesta del lavoratore che sospetti
un’alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente,
anche dall’esito dei controlli preventivi e periodici.
Alla luce di quanto sopra, appare
evidente che le modifiche introdotte richiedono un attento riesame dei
profili organizzativi e delle procedure aziendali nonché complessi
adempimenti conseguenti alle innovazioni intervenute. Ne scaturisce,
infatti, la necessità di un aggiornamento puntuale della valutazione del
rischio, volto ad individuare ed attuare adeguate misure di prevenzione e
protezione, quali:
- l’introduzione della sorveglianza
sanitaria, con conseguente necessità di nomina del medico competente
ove già non presente;
- la programmazione ed attuazione delle
visite preventive e periodiche per i soggetti non rientranti in
precedenza nel campo di applicazione della normativa;
- l’elaborazione di un piano specifico
di informazione e formazione di detti soggetti e la sua applicazione
(art.56).
Non appare superfluo ricordare, inoltre,
che l’aggiornamento della valutazione del rischio va effettuata previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.19)
e con la collaborazione del medico competente (art.4 comma 6), e che la
predisposizione del piano di formazione prevede il coinvolgimento degli
organismi paritetici (art.22, comma 6).
Da quanto sopra discende che, stante la
già ricordata assenza di una disciplina transitoria, appare necessaria
una immediata attivazione da parte dei datori di lavoro, sia pubblici che
privati, ai fini del rispetto delle nuove disposizioni, che peraltro
richiederanno i necessari tempi tecnici oggettivamente inevitabili per
l’adeguamento alle nuove disposizioni, tempi tecnici dei quali gli
organi di vigilanza non potranno non tenere conto.
IL SOTTOSEGRATARIO DI
STATO DELEGATO
(On. Paolo Guerrini) |