Art.1
1. Per l’accesso alle
Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, di cui
all’articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, per
l’anno accademico 2001/2002, ciascuna università emana il relativo
bando di ammissione per esami e titoli in base al numero di posti definito
per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.
2. L’esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna
università, integrata da una seconda prova. La prova scritta, per ciascun
indirizzo, consiste nella soluzione di settanta quesiti a risposta
multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le cinque indicate. Dei
suddetti settanta quesiti, venti si riferiscono all’indirizzo prescelto
dal candidato e cinquanta alla classe per la quale viene richiesta
l’abilitazione. Per ogni indirizzo il candidato può richiedere
l’abilitazione per una o più classi di abilitazione.
3. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 18.11.1998, n.270, che ogni singola Scuola affigge al proprio
albo, nonché su argomenti atti a verificare la predisposizione dei
candidati alle discipline oggetto della Scuola di specializzazione,
discipline il cui elenco viene allegato al bando.
4. Per lo svolgimento delle prova, di cui al comma 2, è assegnato un
tempo di quarantacinque minuti per la soluzione dei predetti venti quesiti
e un tempo di novantacinque minuti per la soluzione dei cinquanta quesiti
relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l’abilitazione.
5. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie nella prima o
nella seconda tornata, secondo il seguente calendario:
| |
prima tornata |
seconda tornata |
| Indirizzo Economico
giuridico |
3 settembre 2001 |
20 settembre 2001 |
| Indirizzo Arte e
disegno |
4 settembre 2001 |
21 settembre 2001 |
| Indirizzo Musica e
spettacolo |
5 settembre 2001 |
24 settembre 2001 |
| Indirizzo Scienze
motorie |
6 settembre 2001 |
25 settembre 2001 |
| Indirizzo Sanitario e
della prev. |
7 settembre 2001 |
28 settembre 2001 |
| Indirizzo Lingue
straniere |
10 settembre 2001 |
1 ottobre 2001 |
| Indirizzo Scienze
naturali |
11 settembre 2001 |
4 ottobre 2001 |
| Indirizzo Fisico
informatico mat. |
12 settembre 2001 |
5 ottobre 2001 |
| Indirizzo Linguistico
letterario |
13 settembre 2001 |
8 ottobre 2001 |
| Indirizzo Scienze
umane |
14 settembre 2001 |
11 Ottobre 2001 |
| Indirizzo Tecnologico |
17 settembre 2001 |
12 ottobre 2001 |
6. Per la valutazione del
candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti
organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:
per ciascuna classe di abilitazione la commissione ha a disposizione
centotrenta punti, settanta dei quali riservati alla prova scritta di cui
al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per
la seconda prova di cui al comma 7;
i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:
a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti:
dottorato di ricerca 3 punti;
seconda laurea 2 punti;
diploma universitario di specializzazione 2 punti;
altri titoli di studio e di ricerca (corso di perfezionamento, fino a 3
punti
assegno di ricerca, borsa di studio post dottorato, borsa di studio)
b) voto di laurea prescritta per l’ammissione fino ad un massimo di 10
punti:
voto di laurea fino a 90/110 0 punti;
voto di laurea da 91 a 100/110 2 punti;
voto di laurea da 101 a 105/110 4 punti;
voto di laurea da 106 a 107/110 5 punti;
voto di laurea di 108/110 6 punti;
voto di laurea di 109/110 7 punti;
voto di laurea di 110/110 8 punti;
voto di laurea di 110 e lode/110 10 punti;
c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento
della laurea, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:
voto medio tra 18 e 21 0 punti;
voto medio tra 21,1 e 24 1 punto;
voto medio tra 24,1 e 27 2 punti;
voto medio tra 27,1 e 27,5 4 punti;
voto medio tra 27,6 e 28 6 punti;
voto medio tra 28,1 e 28,5 7 punti;
voto medio tra 28,6 e 29 8 punti;
voto medio tra 29,1 e 29,5 9 punti;
voto medio tra 29,6 e 30 10 punti.
La seconda prova è
determinata dal bando e consiste in un colloquio, ovvero in un elaborato
scritto sui contenuti di cui al comma 3 ed è valutata dalla commissione
in trentesimi. Per ogni classe di abilitazione è ammesso alla seconda
prova un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nel bando
sulla base della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi riportati
dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Per
l’indirizzo dell’Arte e del Disegno la seconda prova consiste in un
elaborato grafico ad eccezione per le classi di concorso a cui è
possibile accedere anche con diplomi di laurea conseguiti in corsi di
studio i cui ordinamenti non prevedono l'acquisizione di abilità e
competenze grafiche. La seconda prova dei candidati di dette classi è
regolata dalle disposizioni di cui ai comma 1 e 2.
8. Vengono ammessi alla Scuola per ogni classe di abilitazione i candidati
che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata dalla
commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai candidati
nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.
9. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in più di una
graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un indirizzo
risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando, per la copertura
dei posti residui si procede, per ogni indirizzo della Scuola, alla
redazione di un’unica graduatoria. Detta graduatoria è formata dai
candidati che nelle singole classi di abilitazione comprese
nell’indirizzo seguono i già ammessi ed è utilizzata fino a completare
il numero dei posti previsti nel bando. Qualora nella parte utilizzata di
detta graduatoria compaia, per una classe di abilitazione, un candidato già
ammesso per altra classe, il candidato stesso viene ammesso anche per la
nuova classe.
Art.2
1. I bandi di concorso
prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi
del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle
commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi
della legge n.241/1990.
2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli
adempimenti per il riconoscimento dell’identità dei candidati, gli
obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le
modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto
conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ove non diversamente
disposto dagli atenei.
Il presente decreto è
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |