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Art. 1. - (Deleghe di cui all'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59).
1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi, anche correttivi o modificativi di
provvedimenti gia emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a),
b) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
2. Nell'attuazione della delega di cui al
comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi indicati
negli articoli 12, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma
1 sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
4. Al comma 6 dell'articolo 55 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare
temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di
riorganizzazione dei Ministeri".
Art. 2. - (Delega per
la riorganizzazione delle strutture operative della Difesa).
1. Il Governo, anche al fine di adeguare
gli ordinamenti militari alle riduzioni organiche previste dalla legge 14
novembre 2000, n. 331, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi volti a riorganizzare, anche mediante soppressioni, le
strutture ed i comandi delle aree tecnico-operativa,
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa.
2. Nell'attuazione della delega di cui al
comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riformulare le competenze di
vertice, al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse in campo
interforze;
b) razionalizzare i comandi operativi e territoriali, le strutture
operative, logistiche, scolastiche-addestrative e sanitarie anche in
chiave interforze, garantendone un'articolazione, composizione,
ubicazione ed attribuzione di competenze più efficaci;
c) riorganizzare, anche mediante accorpamenti, gli arsenali, gli
stabilimenti e i centri, favorendo l'ottimizzazione delle risorse e la
concentrazione dei procedimenti produttivi;
d) adeguare l'assetto delle aree tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale alla nuova configurazione delle Forze armate, anche
mediante la ridefinizione di compiti.
3. Il Governo è, altresì, delegato ad
emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive con l'osservanza dei princìpi e
criteri direttivi indicati nel comma 2.
4. Il Governo trasmette alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi
di cui al presente articolo al fine dell'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione.
Art. 3. - (Delega per
il riordino di emolumenti di natura assistenziale).
1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8
novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i princìpi e i criteri
direttivi contenuti nel citato articolo.
Art. 4.
- (Delega per la riforma degli organi collegiali della scuola).
1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi, anche correttivi o modificativi di
provvedimenti già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai
princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.
Art. 5. - (Delega per
l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
concernenti la minoranza slovena della
regione Friuli-Venezia Giulia).
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme
della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
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