Art. 1 - (Modifiche all’articolo 68
della Costituzione)
1. Il primo comma dell’articolo 68
della Costituzione è sostituito dal seguente:
«I membri delle Camere non possono
essere chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni comunque
espresse».
2. All’articolo 68 della Costituzione,
dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Sulle deliberazioni delle Camere
adottate in ordine a quanto previsto dal presente articolo non può
essere conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale».
Art. 2 - (Modifiche
all’articolo 117 della Costituzione)
1. L’articolo 117 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
«La Regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in
contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
- ordinamento degli uffici e degli
enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- beneficenza pubblica;
- fiere e mercati;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica; turismo e industria alberghiera;
- tranvie e linee automobilistiche d’interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere; caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- assistenza e organizzazione sanitaria;
- organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e
di formazione;
- definizione dei programmi scolastici e formativi di interesse
specifico della Regione;
- pubblica sicurezza d’interesse locale.
Le leggi della Repubblica possono
demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione.
Nei limiti dei principi fissati nella Costituzione, ciascuna Regione può
attivare la propria competenza legislativa esclusiva per le seguenti
materie:
- assistenza e organizzazione
sanitaria;
- organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di
formazione;
- definizione dei programmi scolastici e formativi di interesse
specifico della Regione;
- pubblica sicurezza d’interesse locale.
Altre materie di competenza legislativa
esclusiva delle Regioni possono essere indicate da leggi costituzionali».
Materie comprese nella competenza
concorrente ex art. 117 della Costituzione vigente che rientrerebbero
nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in base alla riforma
costituzionale del 2001:
- Istruzione e formazione
professionale (le norme generali spettano allo Stato)
- Ordinamento degli uffici ed enti amministrativi dipendenti
dalla Regione
- Circoscrizioni comunali
- Polizia amministrativa locale
- Fiere e mercati
- Commercio (tranne quello con l’estero)
- Beneficenza pubblica
- Turismo e industria alberghiera
- Tramvie e linee automobilistiche d’interesse regionale
- Viabilità, acquedotti e lavori pubblici d’interesse regionale
- Caccia
- Pesca nelle acque interne
- Agricoltura
- Artigianato
Ulteriori possibili materie di competenza
esclusiva delle Regioni in base alla riforma costituzionale del 2001:
- Zootecnia
- Toponomastica
Art. 3 - (Modifiche
all’articolo 122 della Costituzione)
1. Il quarto comma dell’articolo 122
della Costituzione è sostituito dal seguente:
«I consiglieri regionali non possono
essere chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni comunque
espresse. Sulle deliberazioni dei Consigli regionali adottate in ordine
a quanto previsto dal presente comma non può essere sollevato conflitto
di attribuzione davanti alla Corte costituzionale».
Art. 4 - (Modifiche
all’articolo 135 della Costituzione)
1. Il primo comma dell’articolo 135
della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La Corte costituzionale è composta
di quindici giudici, di cui tre nominati dal Presidente della
Repubblica, tre dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative,
quattro dal Parlamento in seduta comune e cinque dai Presidenti delle
Giunte e dei Consigli regionali riuniti in assemblea comune. I
giudici della Corte costituzionale sono eletti dal Parlamento e
dall’assemblea dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali
con la maggioranza dei voti degli aventi diritto».
Art. 5 - (Norme
transitorie)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente della
Repubblica, le supreme magistrature ordinaria e amministrative, il
Parlamento in seduta comune e assemblea dei Presidenti delle Giunte e dei
Consigli regionali procedono alla nomina dei nuovi membri della Corte
costituzionale, secondo la composizione prevista dall’articolo 4 della
legge costituzionale.
|