Oggetto: Linee guida per
l’attuazione, nel sistema di istruzione, dell’Accordo sancito dalla
Conferenza unificata il 2 marzo 2000.
Il Ministro della
Pubblica Istruzione
Visto
l’Accordo per la riorganizzazione e il potenziamento dell’educazione
permanente degli adulti, sancito dalla Conferenza unificata
Stato-regioni-città e autonomie locali il 2 marzo 2000, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2000;
Visto il Testo Unico in materia di istruzione, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, articoli 138 e 139;
Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento all’art.
6;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento per l’autonomia
scolastica, e, in particolare, gli articoli 3, 7, 8 e 9;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347,
relativo al regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
della pubblica istruzione;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola 26
maggio 1999, articoli 24, 25, 27 e 39 e il relativo Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo 31 agosto 1999, articoli 7 e 37;
Vista l’Ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n 455;
Visto l’Accordo tra il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale,
le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per
l’individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e
dei criteri formativi e per l’accreditamento
delle strutture della formazione professionale sancito dalla
Conferenza Stato-Regioni il 18 febbraio 2000;
Ritenuto necessario avviare, nell’anno 2000/2001, il processo di
riorganizzazione e potenziamento dell’Educazione degli adulti nel
sistema di istruzione, in attuazione del citato Accordo del 2 marzo 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 1°
febbraio 2001;
emana
la seguente Direttiva
Art.
1 - Oggetto
1.
Il sistema di istruzione concorre con il sistema della formazione
professionale e dell’educazione non formale alla riorganizzazione e al
potenziamento dell’educazione permanente degli adulti, al fine di
accompagnare lo sviluppo della persona garantendo il diritto
all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e favorendo il pieno
esercizio del diritto di cittadinanza.
2.
La presente direttiva contiene le linee guida per la definizione degli
interventi finalizzati all’educazione permanente degli adulti relativi
al sistema di istruzione, da attuare sulla base della programmazione
regionale, come previsto nell’Accordo sancito dalla Conferenza unificata
il 2 marzo 2000, di seguito denominato “Accordo”.
3.
Le presenti linee guida hanno validità triennale dalla data della loro
pubblicazione.
Art.
2 - Obiettivi prioritari
1. Gli
obiettivi prioritari degli interventi nel sistema di istruzione di cui
all’art. 1, comma 2, sono i seguenti:
a)
la progressiva revisione dei corsi di alfabetizzazione culturale
(istruzione elementare), di scuola media (150 ore) e di istruzione
secondaria superiore per gli
adulti, in relazione al processo di riordino dei cicli d’istruzione di
cui alla legge 10 febbraio 2000, n. 30;
b)
l’alfabetizzazione funzionale della popolazione adulta che
consideri i differenziati bisogni di
istruzione delle persone e di promozione culturale nei contesti
locali;
c)
lo sviluppo dei livelli di integrazione fra istruzione e
formazione;
d)
il rafforzamento della programmazione coordinata tra i livelli
locali, provinciali e regionali;
e)
la progressiva riorganizzazione dei Centri territoriali già
previsti dall’ordinanza ministeriale n. 455/97 nel contesto del sistema formativo integrato;
f)
lo sviluppo della collaborazione tra i Centri territoriali e gli
Enti locali attraverso la realizzazione di progetti pilota con lo scopo di
rafforzare il complessivo sistema dell’educazione degli adulti;
g)
la personalizzazione dei percorsi, il riconoscimento dei crediti e
la progressiva realizzazione del sistema
integrato di certificazione;
h)
lo sviluppo di attività di orientamento, informazione e consulenza
in collegamento con i servizi offerti
dal sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro;
i)
la formazione e l’aggiornamento degli operatori;
j)
l’adozione di misure di accompagnamento per facilitare il
conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo.
Art.
3 - Tipologia degli interventi
1.
L’educazione degli adulti, nel sistema di istruzione, è caratterizzata
dai seguenti interventi progressivamente riorganizzati in relazione ai
traguardi formativi previsti dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9
(disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione) e
dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68 (obbligo di frequenza di
attività formative sino a 18 anni) realizzati dai Centri territoriali
permanenti (CTP) di cui all’art. 6 e dalle relative reti di istituzioni
scolastiche:
a)
i corsi per adulti finalizzati all’alfabetizzazione culturale
(istruzione elementare);
b)
i corsi di scuola media per adulti (150 ore);
c)
i corsi per gli adulti negli istituti d’istruzione secondaria di
II grado;
d)
i percorsi di alfabetizzazione funzionale degli adulti;
e)
i percorsi integrati di istruzione e formazione, ferme restando le
rispettive competenze;
f)
i progetti pilota per l’integrazione dei sistemi formativi, nel
rispetto delle competenze di ciascun sistema.
2.
Le finalità di cui all’art. 2 possono essere perseguite dai Centri
Territoriali anche attraverso la realizzazione di interventi individuali
di informazione e orientamento e di interventi culturali per
l’inserimento delle persone nel contesto sociale, in aggiunta alle
attività di cui al comma 1.
3.
Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 mirano prioritariamente
all’integrazione dei percorsi di istruzione e formazione e sono
strutturati in modo da promuovere la personalizzazione degli insegnamenti
e degli apprendimenti degli adulti attraverso l’organizzazione modulare
dei percorsi ed il riconoscimento delle conoscenze e delle competenze
comunque acquisite, con l’attestazione e la certificazione dei relativi
esiti, anche, in termini di crediti, secondo criteri di trasparenza.
4.
I percorsi finalizzati all’alfabetizzazione funzionale degli adulti
previsti al comma 1, lettera d), sono organizzati secondo le linee guida
contenute nell’allegato “A”, che fa parte integrante della presente
direttiva. Le indicazioni in esso contenute possono essere modificate ed
integrate sulla base delle proposte formulate dal Comitato nazionale di
cui all’articolo 10.
Art.
4 - Percorsi integrati di istruzione e formazione
1. I percorsi
integrati di istruzione e formazione di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere e),
sono finalizzati a sostenere lo sviluppo dell’istruzione e della
formazione sulla base delle indicazioni contenute nella programmazione
regionale dell’offerta formativa, attraverso azioni concertate dai
Centri territoriali con le agenzie di formazione professionale
accreditate. Essi sono prioritariamente
destinati alle fasce deboli della popolazione e del mercato del lavoro.
2. Gli interventi di cui al comma 1
sono finalizzati al conseguimento di:
¨
un titolo di studio con la contemporanea certificazione di
crediti spendibili nella formazione professionale;
¨
una qualifica professionale e la certificazione di crediti
spendibili nell’ordinamento scolastico, nel rispetto delle specifiche
competenze delle Regioni e degli Enti locali;
¨
la certificazione di crediti spendibili per la prosecuzione
degli studi e per il conseguimento di una qualifica professionale.
3.
I Centri Territoriali permanenti e le relative reti di istituzioni
scolastiche realizzano i percorsi di cui al presente articolo nell’ambito della programmazione locale dell’offerta
formativa di cui
all’articolo 9.
Art.
5 - Progetti pilota per l’integrazione dei sistemi formativi
1.
I progetti pilota di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), sono
finalizzati a promuovere il nuovo sistema integrato dell’educazione
permanente degli adulti così come delineato dall’Accordo, nel quadro
della programmazione locale dell’offerta formativa integrata di cui
all’articolo 9, con particolare riferimento alle fasce deboli della
popolazione e del mercato del lavoro. Essi hanno come obiettivo la
produzione di una modellistica di elevata qualità, con alto grado di
trasferibilità nel territorio nazionale con particolare riferimento alla
personalizzazione degli ingressi nei percorsi di istruzione e formazione.
2.
Le risorse destinate ai
progetti pilota di cui al presente articolo, tratte dal bilancio del
ministero della pubblica istruzione, sono assegnate sulla base dei criteri
generali proposti dal Comitato nazionale di cui all’articolo 10 e sono
utilizzate sulla base delle intese assunte dai dirigenti degli uffici
scolastici regionali con le Regioni o con gli Enti locali da esse delegati.
Art.
6 - Centri territoriali per l’educazione degli adulti
1.
I Centri territoriali sono i centri di servizio del sistema di istruzione
deputati all’attuazione dell’offerta formativa integrata attraverso
accordi di rete tra scuole di diverso ordine e grado a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 8.marzo 1999, n. 275, articoli 7 e 9. Essi
svolgono le funzioni previste dal punto 8.2.3 lettera a)
dell’Accordo.
2.
La dislocazione dei Centri territoriali è definita dalle Regioni,
d’intesa con gli Enti locali e con il dirigente dell’Ufficio
scolastico regionale, nel confronto con le Parti sociali, secondo gli
obiettivi della programmazione regionale dell’offerta formativa di cui
al decreto legislativo n. 112/98, articolo 138 e sulla base delle
indicazioni contenute nel punto 7.4, lettera b) dell’Accordo. Con
le medesime procedure sono istituiti anche i nuovi Centri compatibilmente
con le risorse e le strutture disponibili.
3. Sulla base
delle determinazioni di cui comma 2, i provvedimenti relativi alla
riorganizzazione e all’istituzione di nuovi Centri sono adottati del
dirigente del competente Ufficio scolastico regionale.
Art.
7 - Risorse professionali
1.
Le risorse professionali da impiegare per l’Educazione degli adulti, nel
sistema dell’istruzione, sono definite in attuazione di accordi
contrattuali, nonché di confronto con le Organizzazioni sindacali per
quanto attiene le dotazioni organiche - tenuto conto di quanto indicato al
punto 8.2.3 lettera a) dell’Accordo - al fine di costituire in
ogni centro un nucleo di base di docenti con competenze organizzative,
relazionali e metodologico - didattiche nel campo dell’educazione degli
adulti.
2.
La funzione docente per l’educazione degli adulti si esplica secondo le
indicazioni dell’articolo 39, lettera e) del CCNL 26.5.1999, con
particolare riferimento alla organizzazione flessibile dell’orario su
base annua. Per le attività aggiuntive e le collaborazioni plurime si fa
riferimento agli articoli 25 e 27 del CCNL 26.5.1999.
Art.
8 - Formazione del personale
1.
Gli interventi previsti dalla presente direttiva sono sostenuti da
progetti di formazione del personale scolastico, nel rispetto dei
contratti collettivi nazionali di categoria e nei limiti delle risorse
allo scopo destinate nel bilancio del ministero della Pubblica Istruzione,
prioritariamente finalizzati alla formazione congiunta con gli operatori
degli altri sistemi formativi, anche attraverso specifici accordi che il
dirigente dell’ufficio scolastico regionale stipula con gli altri
soggetti istituzionali interessati, allo scopo di favorire la formazione
di competenze professionali con particolare riferimento all’accoglienza,
al contratto formativo e all’assistenza tutoriale, alla didattica
modulare, alla progettazione integrata, al lavoro in rete, alle competenze
in rapporto all’alfabetizzazione funzionale.
2.
Gli Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE) partecipano alla
promozione e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1.
3.
Nel caso di progetti integrati che prevedano anche il finanziamento
regionale, l’attività di formazione del personale coinvolto nei
progetti di educazione degli adulti sarà svolta dal soggetto selezionato
sulla base delle procedure individuate dalle Regioni o dagli Enti locali
da esse delegati.
Art.
9 - Programmazione locale dell’offerta formativa integrata
1.
Gli interventi per l’educazione degli adulti, di cui agli articolo 3
lettere d), e), f), sono parte integrante della programmazione locale
dell’offerta formativa svolta in attuazione degli indirizzi e dei
criteri contenuti nella programmazione regionale di cui del decreto
legislativo 112/98, articolo 138, in relazione a quanto previsto al punto
7.4 lettera c dell’Accordo.
2.
Gli interventi per l’educazione degli adulti di cui all’art. 3 lettere
a), b), c) per quanto stabiliti nell’ambito dei Piani dell’Offerta
Formativa di cui all’art. 3 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, devono
essere comunque coerenti con la programmazione locale dell’offerta
formativa di cui al primo comma e devono essere ricondotti ad essa
facendone ugualmente parte integrante. A questo fine, nel procedimento di
approvazione dei Piani dell’Offerta Formativa, le istituzioni
scolastiche per la definizione di tali interventi attivano, secondo quanto
già espressamente previsto al quarto comma del citato art. 3 del d.P.R.
275/99, i necessari rapporti con le varie realtà del territorio,
ricercandoli e stabilendoli, per tale scopo, in seno ai comitati locali di
cui al citato punto 7.4 lettera c) dell’Accordo, non appena
questi sono costituiti.
3.
Il Comitato locale programma l’offerta formativa di cui al
comma 1 con le relative misure di accompagnamento e recepisce
contestualmente il programma degli interventi di cui al comma 2, entro il
mese di marzo di ciascun anno. Quanto sopra viene svolto, tenuto conto
delle risorse disponibili individuate sulla base delle intese raggiunte
tra il dirigente dell’ufficio scolastico regionale e la Regione o gli
Enti locali da essa delegati, nonché delle eventuali ulteriori risorse
disponibili nel territorio di competenza.
4. Il Comitato
locale propone ai Centri territoriali la realizzazione delle attività
comprese nella programmazione locale di cui al comma 3. Le istituzioni
scolastiche che afferiscono al centro territoriale sulla base degli
accordi di rete di cui all’articolo 6, comma 1 deliberano in merito
all’inserimento delle attività medesime nel piano dell’offerta
formativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99,
articolo 3 .
Art.
10 - Comitato Nazionale
1.
In attesa della compiuta attuazione del sistema integrato per
l’educazione degli adulti è istituito, presso il
ministero della Pubblica Istruzione, il Comitato nazionale così
composto:
- 2 rappresentanti del ministero
della Pubblica Istruzione
- 2 rappresentanti del ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale
- 1 rappresentante del ministero dell’Università e della Ricerca
scientifica e tecnologica
- 1 rappresentante del dipartimento degli Affari sociali
- 6 rappresentanti delle Regioni
- 4 rappresentanti dei Comuni
- 1 rappresentante delle Comunità montane
- 2 rappresentanti delle Province
- 8 rappresentanti delle parti sociali di cui 4 in rappresentanza
dei lavoratori e 4 in rappresentanza
dei datori di lavoro.
2.
Il Comitato nazionale di cui al comma 1 svolge le funzioni previste al punto
7.4 dell’Accordo, raccordandosi con il Comitato nazionale per
l’istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS).
Art. 11
- Disciplina transitoria
1.
Sino alla compiuta riorganizzazione dei
corsi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), viene
rispettivamente rilasciato il titolo di licenza elementare o di licenza
media, secondo i criteri e le modalità previste dall’ordinanza
ministeriale 29 luglio 1997, n. 455, art. 7, comma 2.
2.
In attesa dell’attuazione del sistema nazionale di certificazione delle
competenze professionali previsto dall’accordo sancito dalla Conferenza
Unificata il 18 febbraio 2000, le attestazioni relative ai percorsi di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere d), e), f) ed i crediti spendibili sono
certificati secondo il modello contenuto nell’allegato “B” che fa
parte integrante della presente direttiva.
Il
Ministro: Tullio De Mauro |