Art. 1. - (Norme di
interpretazione autentica)
1.
Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3
maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni
di prima integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo
401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo
all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla
corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie
di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel
seguente ordine di priorità:
- a) primo scaglione: personale che sia
in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la
partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di
entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999;
- b) secondo scaglione: docenti che
abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed
esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe
di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata
in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una
graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde
da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove
del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi
successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi
anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge
n. 124 del 1999.
2.
Le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, di seguito
denominato «regolamento», si intendono modificate nel senso che i
docenti per cui è previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti
scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono
in un unico scaglione.
2-bis.
Ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale
nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti
privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso
dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in
vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli
elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle
graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all'articolo 5 del
regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potrà essere
aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data
successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la
presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.
3.
Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono
graduati, all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante
in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella di cui
all'allegato A annesso al regolamento.
4.
La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al
comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni
scolastici 2000-2001 e 2001-2002, e per il conferimento di supplenze
annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico
2001-2002.
4-bis.
I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti
territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento
delle assunzioni in servizio al 10 settembre dell'anno successivo, fermi
restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di
conferimento della nomina.
5.
I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza
annuale e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle
graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.
6.
Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono
alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività
didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in
subordine alle graduatorie di istituto.
7.
La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle
previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo
già conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non
siano più in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero
massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei Ministri autorizzerà
per l'anno scolastico 2001-2002 è scomputato un numero di posti
corrispondente a quelle delle posizioni salvaguardate.
Articolo 2. -
(Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente)
1.
A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della
graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di
ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per
titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario.
2.
Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già
inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio
punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è
graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti,
da valutare secondo le disposizioni della tabella di cui all'allegato A
annesso al regolamento. I servizi di insegnamento prestati dal 10
settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62,
sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle
scuole statali. Fermo restando quanto previsto dal presente comma,
ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al
regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3.
L'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle
graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun
candidato con la salvaguardia, in posizione di parità, dell'anzianità di
iscrizione in graduatoria.
Articolo 3. -
(Formazione delle classi)
1.
Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione
scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto,
non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico
dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle
classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente
dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e
successive integrazioni.
2.
I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di
cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e
delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate
nell'organico di ciascun anno.
3.
La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente
scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di
ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e
degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale
a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.
Articolo 4. -
(Accelerazione di procedure)
1.
Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di
assegnazione provvisoria, e comunque quelli di durata annuale riguardanti
il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di
ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti
territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento
delle assunzioni in servizio al 10 settembre dell'anno successivo, fermi
restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di
conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 luglio
devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni
scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente
competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al
termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti
provinciali.
2.
Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle
nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche
attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative
alle supplenze brevi e saltuarie di cui all'articolo 4, comma 3, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di
istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi
criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
3.
Limitatamente all'anno scolastico 2001-2002 il termine di cui ai commi 1 e
2 è fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3,
è fissato al 31 luglio 2001.
Articolo 4-bis.
- (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario)
1.
Il disposto dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, si applica anche con
riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo
indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
Decorso il termine del 31 luglio, all'adozione dei provvedimenti di
assunzione, con contratto a tempo determinato, del predetto personale,
provvedono i dirigenti scolastici. Si applicano in ogni caso le
disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Articolo 4-ter.
- (Personale educativo)
1.
I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui
all'articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sono unificati.
2.
Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle
esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali, e comunque nel
rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 446 del citato testo
unico, si utilizzano graduatorie provinciali unificate.
3.
La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli
fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle
attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente
maschile e femminile.
Articolo 5. - (Entrata
in vigore)
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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