OGGETTO: Termini
di presentazione domande di collocamento a riposo, dimissioni e
trattenimento in servizio per il personale dirigenziale, docente,
educativo ed Ata della scuola
IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351,
con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e
di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art.
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto l'art. 1 - comma 2 - di tale regolamento il quale prevede che il
Ministro dell'Istruzione stabilisce, con decreto, il termine entro il
quale, annualmente, il personale del comparto Scuola con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di
collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al
pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;
Considerato che, in base al comma 4 del citato art. 1, per le domande di
trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e
5, del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994 n.
297 e per le domande di cessazione dal servizio presentate dal personale
che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65° anno
di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per le istanze
di dimissioni volontarie dal servizio e di collocamento a riposo per
raggiungimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento;
Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1, deve essere
fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della
mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;
Considerata l'esigenza di individuare termini che, per la loro connessione
con le altre operazioni riguardanti la rilevazione delle disponibilità
dei posti e la mobilità del personale, siano coerenti con le cadenze
operative finalizzate alla tempestiva assegnazione del personale alle
singole scuole e classi;
DECRETA
Art.
1
Per il personale
dirigenziale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
della scuola, è fissato al 10 gennaio 2002
il termine per la presentazione delle domande di collocamento a riposo
per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal
servizio, di trattenimento in servizio fino al raggiungimento del 65°
anno di età, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2002, nonché
per l'eventuale revoca di tali domande.
Lo stesso termine del 10 gennaio 2002 si applica anche al personale che
intenda cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel
provvedimento di trattenimento in servizio e da quello che intenda
chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con
contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del
decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Art.
2
L'accertamento del
diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà
essere effettuato entro le scadenze che saranno previste per
l'acquisizione al Sistema informatico delle domande di cessazione. Tali
scadenze dovranno tenere conto anche dei tempi necessari per la
comunicazione dell'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al
personale dimissionario, che potrà ritirare la domanda entro cinque
giorni.
Art.
3
L'accettazione delle
domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio,
di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio si
intende avvenuta alla scadenza del termine di cui all'art. 1, senza
l'emissione del provvedimento formale.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1,
l'Amministrazione comunica l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento
della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.
Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia
ritardato per procedimento disciplinare in corso, l'accettazione delle
domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del
relativo provvedimento.
Il presente decreto
viene inviato agli organi di controllo per il riscontro di legge.
per
IL MINISTRO
Sottosegretario Valentina Aprea |