IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO il decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il D.M. 31 marzo 1999 e il D.M. 1° aprile 1999 con i quali sono
stati banditi i concorsi per esami e titoli a cattedre nelle scuole ed
istituti statali di istruzione di primo e secondo grado;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTO il decreto legge 28 agosto 2000, n. 240 convertito con modificazioni
nella legge 27 ottobre 2000, n. 306 ed, in particolare l'art. 1, 2°
comma;
VISTO il decreto legge 19 febbraio 2001, n. 16 convertito dalla legge 23
marzo 2001 n. 117, ed in particolare l'art. 1, 5° comma;
ACCERTATO che per alcune delle procedure concorsuali bandite con i Decreti
Ministeriali citati, alla data del 30 giugno 2001, non sono state
pubblicate le relative graduatorie di merito e degli abilitati;
VERIFICATO che i motivi di tale ritardo sono da rinvenire nell'elevato
numero di partecipanti alle prove, nella conseguente necessità di
nominare più sottocommissioni, nella difficoltà di reperire i componenti
delle stesse anche in relazione all'elevata incidenza delle rinunce e
delle dimissioni;
VERIFICATO altresì che, in alcuni casi, per l'intervento della
magistratura ordinaria, le procedure concorsuali hanno necessariamente
dovuto subire notevoli rallentamenti;
ACCERTATO infine che in tutte le procedure, il contemporaneo assolvimento
di inderogabili obblighi di servizio da parte dei componenti delle
commissioni che hanno rinunciato all'esonero dal servizio, quali lo
svolgimento di esami di stato e scrutini, ha comportato ripetute
sospensioni alle procedure;
RITENUTO per i motivi suesposti, in applicazione dell'art. 1, 5° comma,
del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 16 citato in premessa di dover
disporre una proroga dei termini utili per la pubblicazione delle
graduatorie definitive dei concorsi non ancora conclusi alla data del 30
giugno 2001;
D E C R E T A
Il termine del 30 giugno
2001, fissato con la disposizione di cui all'art. 1, quinto comma del
decreto legge 19 febbraio 2001, n. 16 convertito dalla legge 29 marzo
2001, n. 117 è prorogato al 30 novembre 2001.
Entro dieci giorni dalla data del presente decreto sarà fornita puntuale
informazione alle competenti Commissioni parlamentari ai sensi della
disposizione citata.
IL MINISTRO
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