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Dispersione scolastica
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Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

Pubblicato in G.U. n. 86 del 12 Aprile 2002
DECRETO Ministeriale n. 489 del 13 Dicembre 2001

Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  Visti gli articoli 30 e 34 della Costituzione;

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n. 297, e in particolare l'articolo 114;

  Visto   il   decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112  ed  in particolare gli articoli 138 e 139;

  Vista  la  legge  20 gennaio  1999,  n.  9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione ed in particolare il comma 6 dell'articolo 1;

  Visto  il  decreto  ministeriale  9 agosto 1999, n. 323, contenente disposizioni  per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9;

  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999,  n.  394  -  Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma  6,  del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 - e in particolare capo VII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni - articolo 45 - iscrizione scolastica;

  Atteso  l'obbligo  di  emanare con regolamento le norme integrative all'articolo  114  del citato decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297;

  Sentito il Ministro dell'interno;

  Acquisito  il parere dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali e recepite le osservazioni in esso contenute;

  Sentita  la Conferenza unificata Stato-Regioni, citta' ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2000;

  Udito  il parere del Consiglio di Stato espresso in sede consultiva nella  adunanza del 30 luglio 2001 e recepite le osservazioni in esso contenute;

  Vista  la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a  norma  dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  113 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  "rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci".

Art. 2.

  1.  Alla  vigilanza  sull'adempimento  dell'obbligo  di  istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

    a) il  sindaco,  o  un  suo  delegato,  del  comune  ove hanno la residenza  i  giovani che, in virtu' delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;

    b) i  dirigenti  scolastici  delle  scuole di ogni ordine e grado statali,  paritarie  e,  fino  a quando non sara' realizzato, a norma dell'articolo  1,  comma  7,  della  legge  10 marzo  2000, n. 62, il definitivo  superamento  delle  disposizioni  di  cui  alla parte II, titolo  VIII  del  testo  unico  approvato  con  decreto  legislativo 16 aprile   1994,   n.   297,  parificate,  pareggiate  o  legalmente riconosciute,  presso  le  quali  sono  iscritti,  ovvero hanno fatto richiesta  di  iscrizione,  gli  studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione.

  2.  Entro  il  mese  di dicembre  che precede l'inizio di ogni anno scolastico,  il  comune  di  residenza predispone l'elenco dei minori soggetti  all'obbligo  di  istruzione  e  provvede  a  darne  notizia mediante  diretta  comunicazione  agli  interessati,  ovvero mediante affissione  all'albo  pretorio  di  apposito  avviso, nel quale siano indicate  le  modalita'  di visione dell'elenco da parte degli aventi diritto, assicurando nel contempo la riservatezza dei dati personali.
I  genitori degli iscritti nell'elenco, o chiunque a qualsiasi titolo ne  faccia  le  veci, sono tenuti, nei modi e nei termini di cui alle annuali  disposizioni,  a  iscrivere  gli  stessi  presso  una scuola dell'obbligo   statale,  o  paritaria  o  fino  a  quando  non  sara' realizzato,  a  norma  dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte  seconda,  titolo  VIII  del  testo unico approvato con decreto legislativo   16 aprile   1994,  n.  297,  parificata,  pareggiata  o legalmente    riconosciuta,    ovvero   a   provvedere   direttamente all'istruzione  obbligatoria, a norma dell'articolo 111, comma 2, del decreto  legislativo  16  aprile 1994, n. 297, rendendo, annualmente, apposita   dichiarazione  al  dirigente  dell'istituzione  scolastica interessata.

  3.  I  responsabili  delle  istituzioni scolastiche che ricevono le iscrizioni  al  primo  anno  dell'istruzione  obbligatoria,  entro il ventesimo  giorno dall'inizio dell'anno scolastico provvedono a darne comunicazione  ai comuni di residenza degli obbligati per i necessari riscontri.  Per gli anni successivi, tale comunicazione non e' dovuta se  non  nell'ipotesi che gli obbligati abbandonino il corso di studi intrapreso,  ovvero  abbiano  assolto  all'obbligo  di  istruzione. I dirigenti   scolastici   sono   tenuti,   in  caso  di  trasferimento dell'obbligato  ad altra scuola dello stesso ordine e grado ovvero di passaggio  ad  altra  scuola di ordine e grado diverso, a trasmettere d'ufficio,  insieme alla documentazione di rito, il "foglio notizie", gia'  utilizzato  dalle  scuole,  completo  dei  dati di tutto l'iter scolastico  che  consente  una  organica raccolta di notizie sui dati anagrafici,  sulle scuole frequentate e sui trasferimenti, nonche' il controllo   incrociato   tra   scuola  di  provenienza  e  scuola  di destinazione.  Copia  del  "foglio  notizie", puntualmente aggiornato dagli  istituti  scolastici di cui al comma 2, viene conservato dalla scuola con l'indicazione della scuola di destinazione.

  4.  Le  autorita'  comunali,  deputate  alla  vigilanza, in caso di riscontrate  inadempienze, provvedono con tempestivita' ad ammonire i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge.
Dell'atto  di  ammonizione  puo'  essere  data contestuale notizia ai centri   di   assistenza   sociale,   presenti  sul  territorio,  per individuare   le  eventuali  attivita'  o  iniziative  che  dovessero risultare  piu'  opportune  per  agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo.

  5.  Nel  corso dell'anno scolastico i dirigenti, responsabili delle istituzioni  scolastiche,  sono tenuti a verificare periodicamente la frequenza  degli  studenti assoggettati all'obbligo e ad effettuare i necessari   riscontri  delle  cause  giustificative  delle  eventuali assenze.

  6.  In  presenza  di  reiterate  assenze ingiustificate du-rante il corso   dell'anno   scolastico,   i  responsabili  delle  istituzioni scolastiche  sono  tenuti  altresi', sentiti i consigli di classe, ad assumere  le  iniziative piu' idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e quindi di prevenire una possibile elusione dell'obbligo di  istruzione.  In  caso  di  persistenza  delle  assenze i medesimi dirigenti   provvedono   ad   informare  le  autorita'  comunali  per l'attivazione  delle  procedure  di  cui  al comma 4, articolo 2, del presente regolamento.

  7. Gli allievi, soggetti all'obbligo d'istruzione, che si avvalgono delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  111, comma 2, del decreto legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,  sono  tenuti  a  sostenere i prescritti  esami  di  idoneita'  ovvero di licenza media, presso uno degli  istituti  di  cui  al  comma  2, secondo quanto disposto dalla vigente  normativa, ai fini del rientro nell'istituzione scolastica o al  termine  dell'obbligo di istruzione. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico,  viene  rilasciata  all'allievo, dalla stessa istituzione scolastica   ove   ha  sostenuto  l'esame  di  idoneita',  l'apposita certificazione,  prevista  dall'articolo  1, comma 4, della legge del 20 gennaio 1999, n. 9, e dall'articolo 9 del regolamento del 9 agosto 1999,  n.  323,  attestante  il  proscioglimento ovvero l'adempimento dell'obbligo   d'istruzione   nonche'  le  competenze  acquisite  che costituiscono  credito  formativo  ai  fini  del  conseguimento della qualifica professionale.

  8. Nel corso dei procedimenti previsti dal presente regolamento, il trattamento  dei  dati  relativi  ai  giovani,  tenuti all'obbligo di istruzione,  e'  soggetto  alle  disposizioni  contenute  nella legge 31 dicembre  1996, n. 675, nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

Art. 3.

  1.  Ai  sensi  e per gli effetti di cui all'articolo 45 del decreto del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero  -  ai  minori stranieri non appartenenti agli Stati membri  dell'Unione  europea,  presenti  sul  territorio  nazionale e soggetti  all'obbligo  di  istruzione,  si  applicano le stesse norme previste  per  i  cittadini  italiani  o  appartenenti a Stati membri dell'Unione  europea,  con specifico riguardo sia alla vigilanza, sia alla  facolta'  del  minore straniero di richiedere l'iscrizione alla scuola dell'obbligo in qualunque periodo dell'anno.

  2.  Sono fatti salvi gli interventi conseguenti a intese intercorse in  materia  tra regioni, province, comuni e istituzioni scolastiche, sentiti i consigli territoriali per l'immigrazione.

Art. 4.

  1.  I  comuni,  entro  la  conclusione  di ciascun anno scolastico, trasmettono  all'Ufficio  scolastico  regionale  i  dati numerici, in termini   quantitativi,   dei   casi   di  evasione  dell'obbligo  di istruzione,  comunicati  dalle  istituzioni  scolastiche  del proprio territorio.  Entro  il  trenta agosto  dello  stesso  anno  l'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alla regione e alla provincia i dati raccolti.

  2.   Comune,  regione,  provincia,  Ufficio  scolastico  regionale, eventualmente  d'intesa  con altri enti pubblici o privati, formulano entro  il  30 settembre  di  ogni  anno un piano di prevenzione della dispersione scolastica.


  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 
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