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Decreto Organici ATA
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Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

Decreto Ministeriale del 27 Luglio 2001

Organici & Passaggio ATA ex EELL Nota MI - Organici ATa 2001/2002Pagine collegate
Area ATTIVITA' AMMINISTRATIVA


Oggetto:
DISPOSIZIONI CONCERNENTI CRITERI E PARAMETRI DI DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO  DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

Il Ministro

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201, recante norme in merito alla revisione dei criteri e dei parametri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative aventi efficacia per l’anno scolastico 2000/2001;

VISTI i decreti interministeriali 65 e 66 del 20 aprile 2001 concernenti le procedure di terziarizzazione a favore dei soggetti già adibiti ai lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

CONSIDERATO che taluni degli stessi eventi che hanno comportato l’attribuzione dell’efficacia temporalmente limitata al decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201, non si sono ancora compiutamente concretizzati nonché la necessità di verificare, attraverso l’azione di monitoraggio ancora in atto, la coerenza dei criteri delineati per l’anno 2000/2001 rispetto alla funzionalità delle istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO, inoltre, che le competenti Commissioni parlamentari hanno subordinato il parere favorevole espresso sul citato decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201, alla condizione che l’efficacia dello stesso fosse protratta per il tempo necessario a garantire la gradualità nella determinazione degli organici e la correlativa necessaria azione di verifica e di monitoraggio, in relazione all’avverarsi degli eventi di cui sopra;

RILEVATA la necessità di definire con urgenza la consistenza della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola per l’anno scolastico 2001/2002, al fine di consentire la determinazione degli organici delle singole istituzioni scolastiche ed il conseguente espletamento delle operazioni di mobilità del personale interessato in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico;

RITENUTO, pertanto, opportuno definire in via provvisoria, in attesa di acquisire più completi elementi di valutazione in ordine ai processi di cui ai commi precedenti ed alla verifica degli effetti prodotti dal decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201, la consistenza della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 2001/2002 secondo i parametri e nella misura di cui al più volte citato decreto ministeriale, incrementata in ragione del previsto aumento della popolazione scolastica;

Informate le organizzazioni sindacali, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola;

DECRETA

Articolo unico

1. In attesa della definizione del provvedimento di cui all’articolo 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da emanare, comunque, per l’anno scolastico 2002/2003, la consistenza delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative è determinata, a decorrere dall’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201, di seguito denominato decreto, integrato e modificato per effetto delle disposizioni di cui ai commi successivi. La previsione per l’anno scolastico 2001/2002, dell’entità della dotazione organica di ciascuna provincia, è indicata nella tabella “A”, costituente parte integrante del presente provvedimento.

2.  L’articolo 8 del decreto è modificato secondo la formulazione di seguito riportata:

- il comma 1 è sostituito dal seguente:

“Nelle istituzioni scolastiche ove siano utilizzati soggetti beneficiari delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, in quanto impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni del profilo professionale di collaboratore scolastico, alla dotazione organica risultante dall’applicazione delle tabelle “1” e “2” deve essere sottratto, relativamente al rispettivo profilo professionale, il venticinque per cento dei posti.

Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni dei profili professionali di assistente amministrativo o assistente tecnico, destinatari degli incarichi di cui all’articolo 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, alla dotazione organica risultante dall’applicazione delle tabelle “1” e “2” deve essere sottratto il numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.

I contingenti di posti sottratti per effetto delle norme suindicate, pur concorrendo a costituire la dotazione organica di istituto e quindi provinciale, non sono resi disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.”

- al comma 4, dopo le parole “...della medesima istituzione scolastica.” aggiungere:

“Gli organi competenti dell’amministrazione scolastica adottano, altresì, gli atti necessari affinché sia realizzata, a cura delle imprese, consorzi di imprese e di società cooperative, individuati ai sensi dell’articolo 3 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 e sulla base delle modalità contenute nella convenzione quadro contemplata dallo stesso articolo, la redistribuzione del personale di cui al comma 1, anche con riguardo all’entità oraria complessiva prestata dallo stesso, qualora non risulti commisurata al monte ore corrispondente al venticinque per cento dei posti dell’istituzione scolastica.”

3. Al fine della determinazione degli organici non si applicano le disposizioni di cui alle note “h”, “c”, “d” e “c” rispettivamente dei prospetti 1/A, 1/B, 1/C e 1/D della tabella “1” del decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.

Il Ministro
Moratti

 
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