Oggetto:
DISPOSIZIONI CONCERNENTI CRITERI E PARAMETRI DI
DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED
AUSILIARIO DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
Il
Ministro
VISTO
il
decreto
ministeriale 10 agosto 2000, n. 201, recante norme in merito alla
revisione dei criteri e dei parametri di determinazione degli organici del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche ed educative aventi efficacia per l’anno scolastico
2000/2001;
VISTI
i decreti interministeriali 65 e 66 del 20 aprile 2001 concernenti le
procedure di terziarizzazione a favore dei soggetti già adibiti ai lavori
socialmente utili di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
CONSIDERATO
che taluni degli stessi eventi che hanno comportato l’attribuzione
dell’efficacia temporalmente limitata al decreto ministeriale 10 agosto
2000, n. 201, non si sono ancora compiutamente concretizzati nonché la
necessità di verificare, attraverso l’azione di monitoraggio ancora in
atto, la coerenza dei criteri delineati per l’anno 2000/2001 rispetto
alla funzionalità delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO,
inoltre, che le competenti Commissioni parlamentari hanno subordinato il
parere favorevole espresso sul citato decreto ministeriale 10 agosto 2000,
n. 201, alla condizione che l’efficacia dello stesso fosse protratta per
il tempo necessario a garantire la gradualità nella determinazione degli
organici e la correlativa necessaria azione di verifica e di monitoraggio,
in relazione all’avverarsi degli eventi di cui sopra;
RILEVATA
la necessità di definire con urgenza la consistenza della dotazione
organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola
per l’anno scolastico 2001/2002, al fine di consentire la determinazione
degli organici delle singole istituzioni scolastiche ed il conseguente
espletamento delle operazioni di mobilità del personale interessato in
tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico;
RITENUTO,
pertanto, opportuno definire in via provvisoria, in attesa di acquisire più
completi elementi di valutazione in ordine ai processi di cui ai commi
precedenti ed alla verifica degli effetti prodotti dal decreto
ministeriale 10 agosto 2000, n. 201, la consistenza della dotazione
organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno
scolastico 2001/2002 secondo i parametri e nella misura di cui al più
volte citato decreto ministeriale, incrementata in ragione del previsto
aumento della popolazione scolastica;
Informate
le organizzazioni sindacali, ai sensi del vigente contratto collettivo
nazionale del comparto scuola;
DECRETA
Articolo
unico
1.
In attesa della definizione del provvedimento di cui all’articolo 40,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da emanare, comunque, per
l’anno scolastico 2002/2003, la consistenza delle dotazioni organiche
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche ed educative è determinata, a decorrere dall’anno
scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto
ministeriale 10 agosto 2000, n. 201, di seguito denominato decreto,
integrato e modificato per effetto delle disposizioni di cui ai commi
successivi. La previsione per l’anno scolastico 2001/2002, dell’entità
della dotazione organica di ciascuna provincia, è indicata nella tabella
“A”, costituente parte integrante del presente provvedimento.
2.
L’articolo
8 del decreto è modificato secondo la formulazione di seguito riportata:
-
il comma 1 è sostituito dal seguente:
“Nelle
istituzioni scolastiche ove siano utilizzati soggetti beneficiari delle
disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n.
65, in quanto impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a
funzioni del profilo professionale di collaboratore scolastico, alla
dotazione organica risultante dall’applicazione delle tabelle “1” e
“2” deve essere sottratto, relativamente al rispettivo profilo
professionale, il venticinque per cento dei posti.
Nelle
istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati nelle
attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni dei profili
professionali di assistente amministrativo o assistente tecnico,
destinatari degli incarichi di cui all’articolo 2 del decreto
interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, alla dotazione organica
risultante dall’applicazione delle tabelle “1” e “2” deve essere
sottratto il numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli
stessi soggetti.
I
contingenti di posti sottratti per effetto delle norme suindicate, pur
concorrendo a costituire la dotazione organica di istituto e quindi
provinciale, non sono resi disponibili per alcuna delle operazioni
concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di
personale.”
-
al comma 4, dopo le parole “...della medesima istituzione scolastica.”
aggiungere:
“Gli
organi competenti dell’amministrazione scolastica adottano, altresì,
gli atti necessari affinché sia realizzata, a cura delle imprese,
consorzi di imprese e di società cooperative, individuati ai sensi
dell’articolo 3 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 e
sulla base delle modalità contenute nella convenzione quadro contemplata
dallo stesso articolo, la redistribuzione del personale di cui al comma 1,
anche con riguardo all’entità oraria complessiva prestata dallo stesso,
qualora non risulti commisurata al monte ore corrispondente al venticinque
per cento dei posti dell’istituzione scolastica.”
3.
Al fine della determinazione degli organici non si applicano le
disposizioni di cui alle note “h”, “c”, “d” e “c”
rispettivamente dei prospetti 1/A, 1/B, 1/C e 1/D della tabella “1”
del decreto.
Il
presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la
registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n.20.
Il Ministro
Moratti