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Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

Pubblicato in G.U. n. 237 del 11 Ottobre 2001
Decreto Presidente Consiglio Ministri del 7 Settembre 2001
Campagna di informazione nazionale straordinaria per l'introduzione dell'euro

 Riforma dello StatoPagine collegate
Area RIFORME


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1996, n. 176, recante la direttiva sul coordinamento delle iniziative correlate all'introduzione dell'euro nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 12 settembre 1996 con il quale č stato istituito il Comitato di indirizzo ed il coordinamento per l'attuazione dell'euro (Comitato euro);
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attivitā di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2000, n. 254, recante la direttiva sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato;
Ravvisata l'opportunitā, in prossimitā dell'introduzione dell'euro come moneta unica europea avente corso legale nei Paesi dell'Unione, di realizzare una campagna di informazione nazionale straordinaria allo scopo di sensibilizzare i cittadini ed offrire strumenti conoscitivi che ne favoriscano la conoscenza e l'utilizzo;

Decreta

Art. 1

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, realizza una "Campagna di informazione nazionale straordinaria per l'introduzione dell'euro".

Art. 2

1. Per definire la Campagna di informazione di cui all'art. 1 č istituita una commissione composta da quattordici membri di provata competenza professionale e di esperienza nel campo della comunicazione sociale ed istituzionale.
2. La commissione di cui al comma 1 č presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Le funzioni di vicepresidente della predetta commissione, con compiti anche di carattere operativo, sono svolte dal capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Sono membri di diritto della Commissione il segretario generale del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'attuazione dell'euro (Comitato euro) ed il responsabile della comunicazione del medesimo Comitato, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, nonchč un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana (ABI), un rappresentante della Confcommercio e due rappresentanti designati dalle associazioni dei consumatori;
4. I membri di diritto della Commissione e gli altri quattro membri sono nominati con successivo decreto.

Art. 3

1. Il decreto di cui all'art. 2, comma 4, individua altresi' lo stanziamento aggiuntivo che la Commissione č autorizzata ad utilizzare per il finanziamento della campagna.

Art. 4

1. In considerazione dei particolari profili di necessitā ed urgenza la Campagna č realizzata in deroga alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000. Puo' applicarsi l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto č sottoposto al competente organo di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 
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