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| Decreto Presidente Consiglio
dei Ministri n. 341 del 30 Maggio 2001 Pubblicato in GU n. 207 del 6 Settembre 2001 |
Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, e in particolare l'articolo 21; Adotta Art. 1. - Ambito di applicazione 1. Il presente decreto viene adottato in attuazione dell'articolo 28-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, e definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici dei ruoli regionali dell'amministrazione scolastica periferica di cui all'articolo 25-bis del succitato decreto legislativo. Art. 2. - Commissioni esaminatrici 1. Le commissioni esaminatrici del corso
concorso selettivo di formazione sono nominate con decreto dei
competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali e sono
uniche in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre
settori formativi della scuola elementare e media, della scuola secondaria
superiore e degli istituti educativi. Art. 3. - Termine della procedura concorsuale e pubblicazione delle graduatorie finali 1. La durata complessiva
della procedura di reclutamento, comprensiva del periodo
di formazione di cui al comma 4 dell'articolo 28-bis del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come integrato dal
decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, non può eccedere i quattordici
mesi dallo svolgimento della prima prova scritta. Art. 4. - Norma di rinvio 1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, si rinvia alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, per le parti non incompatibili con la speciale normativa di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Art. 5. - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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