IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,
modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile 1999, n. 156, recante il regolamento delle iniziative complementari
e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
recante il regolamento che disciplina l'autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante la riforma
degli organi collegiali territoriali della scuola;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347,
recante il regolamento sull'organizzazione del Ministero della pubblica
istruzione;
Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni
al precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.
567, in particolare per quanto concerne l'adeguamento del detto
regolamento al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 10 novembre 2000;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell'adunanza del 21 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 7 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro della sanità;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1 - Ulteriori
modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1996, n. 567
1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente il regolamento delle
iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni
scolastiche, già modificato con il decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, sono apportate le ulteriori
modificazioni ed integrazioni di cui al presente decreto.
Art. 2 - Accordi di
rete
1. All'articolo 1, comma 1, dopo le
parole: "nell'ambito della propria autonomia,", sono inserite le
seguenti: "anche mediante accordi di rete ai sensi dell'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,".
Art. 3 - Realizzazione
delle iniziative. Assistenza medica
1. All'articolo 2, comma 4, le parole:
"consiglio scolastico provinciale", sono sostituite dalle
seguenti: "consiglio scolastico locale".
2. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Al fine di
assicurare l'assistenza medica nello svolgimento delle attività
sportive e ludiche della scuola, anche per quanto riguarda le
certificazioni di idoneità alle attività motorie, le istituzioni
scolastiche autonome possono stipulare convenzioni con le aziende
sanitarie locali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità,
sono individuate le necessità sulla presenza e l'intervento degli
operatori sanitari.".
Art. 4 - Raccordi con
la realtà sociale e con il territorio
1. All'articolo 3, comma 4, secondo
periodo, dopo le parole: "provenienti da privati" e prima di
"deliberata dal Consiglio d'istituto", sono inserite le
seguenti: ", che concernono la realizzazione delle medesime
iniziative,".
Art. 5 - Organizzazione
e gestione. Il comitato studentesco di istituto
1. All'articolo 4, comma 1, tra le
parole: "la compatibilità finanziaria e" e "la
coerenza", sono inserite le seguenti: ", sentito il collegio dei
docenti,".
2. All'articolo 4, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
", con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275. Qualora ciò non fosse deliberato, le proposte sono soggette
alle valutazioni di fattibilità del consiglio di circolo o di istituto ai
sensi del precedente comma 1.".
3. All'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "con i rappresentanti
degli studenti nel consiglio d'istituto", sono inserite le seguenti:
"e nella consulta provinciale,". Al medesimo comma 4 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il comitato altresì designa
i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249.".
4. All'articolo 4, comma 10, le parole: "dal capo d'istituto",
sono sostituite dalle seguenti "dal dirigente scolastico".
Art. 6 - Forum delle
associazioni studentesche e dei genitori
1. Dopo l'articolo 5 è inserito il
seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Al fine di
sostenere l'attività associativa degli studenti come forma di
espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella
istituzionale, nonchè di assicurare stabilità al dialogo ed al
confronto con il mondo studentesco, è istituito con decreto del
Ministro della pubblica istruzione il Forum nazionale delle associazioni
studentesche maggiormente rappresentative, previ accordi con le
associazioni medesime.
2. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione è istituito il Forum nazionale delle associazioni dei
genitori maggiormente rappresentative, previ accordi con le associazioni
medesime, al fine di valorizzare la componente dei genitori e di
assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle
problematiche studentesche e scolastiche.".
Art. 7 - Consulta
provinciale degli studenti
1. All'articolo 6, nel testo come
sostituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile 1999, n. 156, nel comma 1, primo periodo, le parole: "dal
provveditorato agli studi", sono sostituite dalle seguenti:
"dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale". Il
secondo e il terzo periodo del medesimo comma sono sostituiti dai
seguenti: "L'elezione di tali rappresentanti, in relazione agli
alunni iscritti nell'istituto anche per l'anno scolastico successivo,
avviene entro il 31 maggio di ogni anno con le stesse modalità della
elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per
gli alunni delle ultime classi di scuola media frequentanti in comune
diverso da quello dell'istituto secondario superiore al quale sono
iscritti per l'anno scolastico successivo, è ammessa la votazione per
corrispondenza per il tramite della scuola di provenienza, salve le dovute
garanzie di segretezza e di riservatezza. Sono esclusi dal voto e
dall'elettorato gli alunni delle ultime classi degli istituti secondari
superiori. La prima riunione della consulta è convocata dalla competente
autorità scolastica all'inizio dell'anno scolastico successivo.".
2. All'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
alla lettera a), dopo le parole: "anche sulla base" e prima
delle parole "di accordi quadro", sono inserite le seguenti:
"di accordi di rete previsti dall'articolo 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonchè". Nel
prosieguo della lettera a) le parole: "il provveditore agli
studi", sono sostituite dalle seguenti: "la competente autorità
scolastica periferica"; b) nella lettera b), le parole: "al
provveditorato, agli enti locali competenti", sono sostituite dalle
seguenti: "agli uffici scolastici, agli enti locali competenti";
c) dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) collaborare
con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di
informazione e consulenza di cui all'articolo 326, commi 17 e 18, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la realizzazione di
progetti di attività informativa e di consulenza intesi alla prevenzione
e cura delle tossicodipendenze, nonchè alla lotta contro l'abuso di
farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni
sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e 21 del citato
articolo 326, sono disciplinate dal presente regolamento;"; d) nella
lettera c), le parole: "il provveditorato agli studi", sono
sostituite dalle seguenti: "l'ufficio scolastico locale"; e)
dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) designare i
rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali;".
3. All'articolo 6, il comma 5, è sostituito dal seguente: "5. Le
consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento
regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del
competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al
coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento
regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono
disciplinate la composizione e le modalità organizzative.".
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