Il presente accordo è finalizzato alla
ripartizione, per l’anno scolastico 2000/2001, in ambito provinciale e a
livello di scuola, delle funzioni aggiuntive previste per la
valorizzazione della professionalità del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario.
LE PARTI
premesso
- che la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con direttiva impartita all’ARAN, ha previsto che la stessa
Agenzia debba procedere alla formulazione dei criteri per la
contrattazione integrativa necessaria per la gestione dei fondi
contemplati dall’articolo 50 della vigente legge finanziaria, nonché di
quelli derivanti dal recupero dei trasferimenti delle risorse dagli enti
locali al Ministero della pubblica istruzione, previsti dall’atto di
indirizzo;
- di dover procedere, con la massima
urgenza, all’attribuzione a tutte le istituzioni scolastiche e alla
generalità del personale ivi compreso quello transitato dagli enti locali
per effetto dell’articolo 8 della legge 124/99, delle funzioni
aggiuntive in misura corrispondente alle entità già assegnate, a livello
provinciale, nell’anno scolastico 1999/2000;
CONCORDANO
sulla necessità che il provvedimento di
ripartizione delle funzioni aggiuntive per l’anno scolastico 2000/2001
recepisca le seguenti modalità e criteri.
- Per l’anno scolastico 2000/2001 il
Ministero della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni
sindacali nazionali, determina il numero delle funzioni aggiuntive da
distribuire ad ogni provincia in misura analoga a quella dell’anno
scolastico precedente.
- Tale ripartizione deve essere
effettuata tra tutte le istituzioni scolastiche ed a favore, quindi,
della generalità del personale, ivi compreso quello trasferito dagli
enti locali allo Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio
1999 n. 124.
- La ripartizione delle funzioni
aggiuntive di cui al comma 2 è operata ai sensi dell’articolo 50,
comma 3 del CCNI..
- Le risorse residuali
all’assegnazione di cui al punto 3 saranno distribuite secondo i
criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa provinciale.
- Ai fini della formulazione delle
graduatorie di istituto il servizio prestato nelle istituzioni
scolastiche dal personale transitato dagli enti locali è equiparato a
quello contemplato dall’allegato "7" del CCNI del
31/8/1999. Analoga equiparazione è effettuata per il suddetto
personale per tutti i titoli previsti dallo stesso allegato.
- Limitatamente all’anno scolastico
2000/2001, qualora sulla stessa funzione aggiuntiva si siano
avvicendati più soggetti, in sede di contrattazione integrativa di
scuola saranno individuate le modalità per la retribuzione
proporzionale della stessa funzione aggiuntiva. in coerenza con quanto
previsto dall’interpretazione autentica del contratto integrativo
nazionale del 6 settembre 2000.
PER LA PARTE PUBBLICA
PER LA PARTE SINDACALE
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CGIL ____________________
CISL ____________________
UIL _____________________
SNALS __________________
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