Il presente accordo è finalizzato alla ripartizione, per l’anno
scolastico 2001-2002, in ambito provinciale e a livello di scuola, delle
funzioni aggiuntive previste dall’art. 36 del CCNL e dell’art. 50
del CCIN per la valorizzazione della professionalità del personale
amministrativo tecnico ed ausiliario.
LE PARTI PREMESSO CHE
-
- le risorse stanziate per
finanziare le funzioni aggiuntive ammontano a 185mld lordi, derivanti
da quanto previsto dall’art. 36 del CCNL, dall’art. 50 della legge
23 dicembre 2000, n, 38 e dall’art. 10 del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico 2000- 2001;
-
- tali somme consentono di
attribuire per l’anno scolastico 2001/2002 n.92.799 funzioni
aggiuntive complessive ripartite secondo le allegate tabelle;
-
- le funzioni aggiuntive sono
da attribuire al personale Amministrativo tecnico ed ausiliario
dell’area A e B del comparto scuola, mantenendo, almeno, gli stessi
livelli quantitativi assegnati alle province per 2000/2001;
-
- la ripartizione delle
funzioni aggiuntive alle scuole per l’anno scolastico 2001/2002 e di
quelle eventualmente non utilizzate dalle scuole è effettuata, a cura
dei Provveditori agli Studi ,sulla base dei criteri fissati in sede di
contrattazione decentrata provinciale con le organizzazioni sindacali.
CONCORDANO
- i seguenti criteri prioritari
da utilizzare in sede di contrattazione decentrata provinciale.
In ogni istituzione scolastica
dovrà essere assicurata:
-
almeno una funzione aggiuntiva
per ogni profilo professionale di assistente amministrativo,
assistente tecnico, collaboratore scolastico e cuoco;
-
per ogni scuola materna almeno
una funzione aggiuntiva per il profilo di collaboratore scolastico in
presenza di tempo antimeridiano, ovvero, due in presenza di tempo
pieno,
-
per ciascun convitto annesso o
istituzione educativa autonoma, va garantita una funzione aggiuntiva
per il profilo di collaboratore scolastico tecnico - guardarobiere -
INOLTRE CONVENGONO CHE
1. L’attribuzione delle
funzioni aggiuntive è effettuata sulla base delle graduatorie di
istituto di cui all’allegato n. 7 del CCNI 31.8.1999 come integrato
dalle interpretazioni autentiche dello stesso contratto sottoscritte il 31
gennaio e 5 settembre 2000.
2. Ai fini della formulazione
delle graduatorie di istituto, il servizio prestato nelle istituzioni
scolastiche dal personale transitato dagli enti locali, è equiparato a
quello previsto dall’allegato "7" del CCNI del 31.8.1999.
Analoga equiparazione va effettuata per il suddetto personale per tutti
i titoli previsti dallo stesso allegato.
3. Le funzioni aggiuntive
assegnate alle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap
ed alle scuole materne, dovranno, prioritariamente, essere utilizzate
per soddisfare tali esigenze. Qualora il numero delle funzioni
aggiuntive attribuite sia insufficiente per garantire lo svolgimento di
tali attività, si dovrà dare attuazione a quanto previsto
dall’ultimo capoverso della Tabella" D" allegata al CCNL
15.3.2001,come modificato dall’art. 4 dell’ipotesi di Accordo ARAN-
OO.SS. del 28 settembre 2001.
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