a) La somma di £. 10.000.000.000
a favore delle scuole collocate in zone a forte processo immigratorio
viene ripartita assegnando il 70% della somma alle scuole aventi una
percentuale di alunni stranieri e/o nomadi iscritti superiore al 10% della
popolazione scolastica degli istituti e il rimanente 30% sulla base del
numero di alunni stranieri e/o nomadi presenti sul territorio nazionale.
b) La quota del 30% è raddoppiata
nei casi in cui, pur in presenza di un rilevante numero di alunni
stranieri diffusi sul territorio regionale, non è applicabile il criterio
del 70% per mancanza del requisito della concentrazione superiore al 10%
all'interno della stessa istituzione scolastica.
c) I direttori degli Uffici
Scolastici Regionali provvederanno alla ripartizione della somma di cui
trattasi, dopo aver preventivamente informato le OO.SS.
d) Nella circolare sarà inserita,
tra i criteri, dopo "Istituti caratterizzati da situazioni
particolari" la dicitura "in presenza di un numero significativo
di alunni".
e) nella parte relativa alle
scuole che sono interessate alla realizzazione di progetti particolari,
sia evidenziato che non hanno diritto alla quota del 30% le scuole già
destinatarie di fondi provenienti da fonti diverse.