Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - (Definizioni e
disciplina del prodotto editoriale)
1.
Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il
prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su
supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla
diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche
elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con
esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i
supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed
i prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia ad
uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo
spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su
supporto di qualsiasi natura, purchè costituente opera dell’ingegno ai
sensi della disciplina sul diritto d’autore, destinato originariamente,
dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione
nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso
i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le
disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e
contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del
prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo
5 della medesima legge n. 47 del 1948.
Art. 2 - (Disposizioni
sulla proprietà delle imprese editrici ed in materia di trasparenza)
1. All’articolo
1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è
sostituito dal seguente:
«L’esercizio dell’impresa editrice
di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonchè alle
società costituite nella forma della società in nome collettivo, in
accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in
accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda
l’attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con
qualunque supporto, anche elettronico, l’attività tipografica,
radiotelevisiva o comunque attinente all’informazione e alla
comunicazione, nonchè le attività connesse funzionalmente e
direttamente a queste ultime»;
b)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Le azioni aventi diritto di voto o le
quote sociali possono essere intestate a società per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purchè la
partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone
fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche. Ai
fini della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, nonchè dell’ottavo comma del
presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la
cancellazione d’ufficio dell’impresa dal registro degli operatori di
comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249»;
c)
al sesto comma, primo periodo, le parole: «o estere » sono soppresse;
d)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I soggetti di cui al primo comma sono
ammessi ad esercitare l’attività d’impresa ivi descritta solo se in
possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o,
in caso di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I
soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all’esercizio
dell’impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono
cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte
salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali».
Art. 3 - (Modalità di
erogazione delle provvidenze in favore dell’editoria)
1. A decorrere
dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge l’importo di 2 miliardi di lire previsto per i
contributi di cui all’articolo 26, primo comma, della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, è aumentato a 4 miliardi
di lire.
2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani
che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle
testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell’Unione europea è
concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi annui documentati di
acquisto carta, stampa e distribuzione relativi alla diffusione nei
suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse. Sono esclusi dal
calcolo del contributo i costi relativi a tirature inferiori a 10.000
copie medie giornaliere, o effettuate per meno di un anno, in un singolo
Paese di destinazione. Sono altresì esclusi dal calcolo del contributo i
costi relativi a testate il cui contenuto redazionale sia inferiore al 50
per cento di quello dell’edizione diffusa nella città italiana presso
il cui tribunale sono registrate. L’ammontare complessivo del contributo
di cui al presente comma non può superare lire 4 miliardi annue. Nel caso
in cui il contributo complessivo in base alle domande presentate superi
tale ammontare, lo stanziamento sarà ripartito tra gli aventi diritto in
proporzione al numero delle copie stampate e diffuse nei suddetti Paesi.
Capo II - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE EDITORIALE
Art. 4 - (Tipologie di
interventi nel settore editoriale)
1. Alle imprese
operanti nel settore editoriale sono concesse le agevolazioni di credito
di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonchè il credito di imposta di cui
all’articolo 8.
Art. 5 - (Fondo per le
agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale)
1. È istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l’informazione e l’editoria, fino all’attuazione della riforma di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di
credito alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato «Fondo».
Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi
sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da
soggetti autorizzati all’attività bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie
stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell’1 per
cento trattenuto sull’ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme
comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul fondo di
cui all’articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni. Il fondo di cui al citato articolo 29 è mantenuto fino al
completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per
le concessioni già effettuate.
3. I contributi sono concessi, nei limiti delle
disponibilità finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi
dell’articolo 6, o valutativa, ai sensi dell’articolo 7.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di
ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e
modifica degli impianti, con particolare riferimento all’installazione e
potenziamento della rete informatica, anche in connessione all’utilizzo
dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono
presentati dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione,
distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al
comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto
canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7
e non possono, comunque, superare l’importo dei contributi in conto
interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti
previsti per i contributi in conto interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo è
riservata alle imprese che, nell’anno precedente a quello di
presentazione della domanda per l’accesso alle agevolazioni, presentano
un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del
5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per la
diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti
editoriali in lingua italiana all’estero. Ove tale quota non sia
interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per essere
destinata ad interventi in favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo è
destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio
per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di
poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio di cui
al presente articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti è
ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista nel
progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell’articolo 16
del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902,
nonchè le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura
non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi al
finanziamento. La predetta percentuale del 90 per cento è elevata al 100
per cento per le cooperative di cui all’articolo 6 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni.
9. I contributi in conto interessi possono essere
concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani all’estero di
cui all’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti
autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria aventi sede in uno
Stato appartenente all’Unione europea.
10. L’ammontare del contributo è pari al 50 per
cento degli interessi sull’importo ammesso al contributo medesimo,
calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il tasso di
interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il
finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a
decorrere dall’anno 2001 e fino all’anno 2003, è autorizzata la spesa
di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il
secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo,
erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente
legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1
a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono
dettate disposizioni attuative della presente legge. Sono in particolare
disciplinati le modalità ed i termini di presentazione o di rigetto delle
domande, le modalità di attestazione dei requisiti e delle condizioni di
concessione dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai
progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività istruttorie,
l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma 4
dell’articolo 7, il procedimento di decadenza dai benefìci, le modalità
di verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati al
progetto, della loro congruità economica, nonchè dell’inerenza degli
investimenti stessi alle finalità del progetto.
14. All’istruttoria dei provvedimenti di
concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge
provvede, fino all’attuazione della riforma di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e
7, a qualunque titolo restituite, sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6 - (Procedura
automatica)
1. Alla
concessione dei contributi di cui all’articolo 5 si provvede mediante
procedura automatica relativamente ai progetti che presentano
cumulativamente le seguenti caratteristiche:
- a) finanziamento complessivo non
superiore ad un miliardo di lire;
- b) realizzazione del progetto entro
due anni dall’ammissione ai benefìci. Sono altresì ammesse le
spese sostenute nell’anno antecedente la data di presentazione della
domanda.
2. Con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono comunicati l’ammontare delle
risorse disponibili per la concessione dei contributi ed il termine
massimo di presentazione delle domande.
3. Le domande di concessione del contributo sono
accolte sulla base della sola verifica della completezza e regolarità
delle domande medesime e della relativa documentazione, secondo l’ordine
cronologico di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno si
intendono presentate contestualmente. La concessione del contributo è
integrale fino a concorrenza delle risorse finanziarie di cui al comma 2.
In caso di insufficienza delle risorse finanziarie a soddisfare
integralmente le domande, la disponibilità residua è ripartita
proporzionalmente al costo dei progetti. Detta ripartizione ha luogo tra
le domande presentate contestualmente il giorno successivo a quello di
presentazione delle ultime domande che hanno ottenuto capienza intera.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al
comma 1, lettera b), del presente articolo, è dichiarata la decadenza dal
beneficio ed il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle
somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi, calcolati
ai sensi all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123.
5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni
dalla realizzazione del progetto, produce i documenti giustificativi delle
spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti, macchinari o
attrezzature acquistati, nonchè la perizia giurata di un esperto del
settore, iscritto al relativo albo professionale, se esistente, che
attesti la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto,
nonchè la congruità dei costi sostenuti.
6. Il contributo di cui al presente articolo è
erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate
dall’impresa beneficiaria all’istituto di credito. Tenuto conto della
tipologia dell’intervento e su richiesta dell’impresa, può essere
effettuata la corresponsione del contributo in un’unica soluzione,
scontando al valore attuale, al momento dell’erogazione, il beneficio
derivante dalla quota di interessi.
Art. 7 - (Procedura
valutativa)
1. Alla
concessione dei contributi di cui all’articolo 5 si provvede mediante
procedura valutativa relativamente ai progetti o programmi organici e
complessi, che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
- a) finanziamento, eccedente
l’importo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a); la domanda
deve contenere la deliberazione preventiva dell’istituto
finanziatore; il finanziamento può, comunque, essere ammesso a
contributo in misura non superiore a lire 30 miliardi;
- b) realizzazione del progetto entro
due anni dall’ammissione ai benefìci. Sono altresì ammesse le
spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione
della domanda.
2. Con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale,
non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande,
l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell’impresa
proponente e dell’iniziativa in base ai quali è effettuata la
valutazione ai fini della concessione del contributo.
3. I requisiti dell’iniziativa, di cui al comma
1, attengono alla tipologia del programma, al fine perseguito dallo
stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi
previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa
è valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese
previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi
di sviluppo aziendale.
4. L’ammissione al contributo di cui al presente
articolo è disposta sulla base della deliberazione di un Comitato
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’ articolo 5, comma 13. La composizione del Comitato è effettuata in
modo da assicurare la presenza delle amministrazioni statali interessate,
degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei
distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici. Il
funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato. Dalla data di entrata in vigore del decreto di
istituzione del Comitato di cui al presente comma è soppresso il Comitato
di cui all’articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni.
5. Il contributo di cui al presente articolo è
erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate
dall’impresa beneficiaria all’istituto di credito. Dalla prima quota
è trattenuto, a titolo di cauzione, un importo non inferiore al 10 per
cento dell’agevolazione concessa, la cui erogazione è subordinata alla
verifica della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al
contributo sulla base della documentazione finale della spesa stessa.
6. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto
conto della tipologia dell’intervento e su richiesta dell’impresa, può
essere effettuata la corresponsione del contributo in un’unica
soluzione, con sconto degli interessi rispetto alla data delle scadenze di
cui al comma 5. È, in ogni caso, consentita l’erogazione, a titolo di
anticipazione, del contributo concesso fino ad un massimo del 50 per cento
del contributo medesimo, sulla base di fideiussione bancaria o polizza
assicurativa di importo non inferiore alla somma da erogare.
Art. 8 - (Credito di
imposta)
1. Alle imprese
produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre
2004 gli investimenti di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel
territorio dello Stato, è riconosciuto, a richiesta, secondo le modalità
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3 per cento del costo
sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui l’investimento
è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.
2. Gli investimenti per i quali è previsto il
credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
- a) beni strumentali nuovi, ad
esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione
dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste
e periodici, libri e simili, nonchè prodotti editoriali multimediali;
- b) programmi di ristrutturazione
economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:
- 1) l’acquisto, l’installazione,
il potenziamento, l’ampliamento e l’ammodernamento delle
attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione,
impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione
verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e
bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonchè il processo
di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di
trasmissione e ricezione digitale;
- 2) la realizzazione o
l’acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro
gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di
programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico,
destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al
ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo,
misura e trasporto;
- 3) la realizzazione o
l’acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di
lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti
da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di
programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
- 4) la realizzazione o
l’acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per
l’elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla
progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla
gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e
al collaudo dei prodotti lavorati, nonchè al sistema gestionale,
organizzativo e commerciale;
- 5) la realizzazione o
l’acquisizione di programmi per l’utilizzazione delle
apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4);
- 6) l’acquisizione di brevetti e
licenze funzionali all’esercizio delle attività produttive, dei
sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).
3. Il credito di
imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può
essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è
rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro
titolo spettante; l’eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto
periodo di imposta successivo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze,
sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta, e sono
stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare
l’attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti di
cui al comma 2, nonchè specifiche cause di revoca totale o parziale dei
benefìci e di applicazione delle sanzioni.
Art. 9 - (Fondo per la
promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore
culturale)
1. È istituito
presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo
finalizzato alla assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti
di mutuo stipulati per lo sviluppo dell’attività di produzione,
distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato
valore culturale, nonchè per la loro diffusione all’estero.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1:
- a) gli editori che intendono
realizzare e commercializzare prodotti editoriali di elevato valore
culturale e scientifico;
- b) i soggetti che presentano piani di
esportazione e commercializzazione di prodotti editoriali italiani
all’estero.
3. Il
funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonchè i criteri e le modalità
di accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati con
regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali
d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro degli affari esteri per gli aspetti attinenti
alla diffusione all’estero dei prodotti editoriali italiani.
4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i
beni e le attività culturali conferisce alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse del fondo istituito ai
sensi del medesimo comma:
- a) per l’apertura di librerie nei
comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono privi, e nei quali
il servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in relazione alla
popolazione residente;
- b) nei casi diversi da quelli indicati
alla lettera a), per la ristrutturazione di librerie o per
l’apertura di nuove librerie, caratterizzate da innovazione
tecnologica o dalla specializzazione delle opere editoriali
commercializzate o da formule commerciali innovative.
5. I criteri per
la individuazione e la ripartizione alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano delle risorse indicate al comma 4 sono stabiliti
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
6. Per le finalità di cui al presente articolo,
è autorizzata, a decorrere dall’anno 2003, la spesa annua massima di
lire 2000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attività culturali.
Art. 10 - (Messaggi
pubblicitari di promozione del libro e della lettura)
1. I messaggi
pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti,
associazioni di categoria, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica
nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a
condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e
private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di
cui all’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni.
Art. 11 - (Disciplina
del prezzo dei libri)
1. Il prezzo al
consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è
liberamente fissato dall’editore o dall’importatore ed è da questi
apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare
o su apposito allegato.
2. È consentita la vendita ai consumatori finali
dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo
effettivo diminuito da una percentuale non superiore al 10 per cento di
quello fissato ai sensi del comma 1.
3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti
prodotti:
a)
libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata
per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
b) libri d’arte, intesi
come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la
riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite
direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di
edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori
catalogo dall’editore;
f) libri venduti su
prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;
g) libri pubblicati da
almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo
acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
h) edizioni speciali
destinate esclusivamente ad essere cedute nell’ambito di rapporti
associativi;
i) libri venduti
nell’ambito di attività di commercio elettronico.
4. Salva
l’applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, i libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può
oscillare tra l’80 e il 100 per cento:
a)
in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale,
nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore di
biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti,
istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali
siano consumatori finali;
c) quando sono venduti per
corrispondenza.
5. Il prezzo
complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai
sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei
prezzi dei singoli volumi che le compongono.
6. Salva l’applicazione dell’articolo 153 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo 27,
comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i libri di testo
scolastici la riduzione massima di cui al comma 2 non può superare il 5
per cento.
7. La vendita di libri al consumatore finale,
effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo,
comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3,
e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle
disposizioni del presente articolo e provvede all’accertamento e
all’irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi
sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
9. A decorrere dal secondo anno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e
le attività culturali, sentiti il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, nonchè la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può
provvedere alla ulteriore individuazione:
- a) della misura massima dello sconto
di cui ai commi 2, 4 e 6;
- b) di ipotesi ulteriori di
formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l’elenco dei
prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali
consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.
Capo III - ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE EDITORIALE
Art. 12 - (Trattamento
straordinario di integrazione salariale)
1. All’articolo
35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all’articolo 2, quinto comma, della
legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è
esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti
professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese
editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a
diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella
norma citata.»;
b)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti,
adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi
precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori
complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le
disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164».
Art. 13 - (Risoluzione
del rapporto di lavoro)
1. L’articolo
36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
«Art. 36. – (Risoluzione del
rapporto di lavoro). – 1. I dipendenti delle aziende di cui
all’articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale,
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo
di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per
licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al
citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze
di fine rapporto, ad una indennità pari all’indennità di mancato
preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro
mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono
esonerati dall’obbligo del preavviso in caso di dimissioni».
Art. 14 - (Esodo e
prepensionamento)
1. L’articolo
37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
«Art. 37. – (Esodo e
prepensionamento)
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l’esclusione dei
dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è data facoltà
di optare, entro sessanta giorni dall’ammissione al trattamento di cui
all’articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento
medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di
anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità
ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento
di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti
almeno 360 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui,
rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell’anzianità
contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di
sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato
articolo 35 sono riconosciuti utili d’ufficio secondo quanto previsto
dalla presente lettera; l’anzianità contributiva non può comunque
risultare superiore a 35 anni;
b) per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti
dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a
diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di
ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale:
anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo
anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni
di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell’INPGI
medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma
dell’articolo 4 del regolamento adottato dall’INPGI e approvato con
decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.
2. L’integrazione contributiva a carico dell’INPGI di cui alla
lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i
giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l’anzianità
contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza
fra i sessantacinque anni di età e l’età anagrafica raggiunta, ferma
restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi
mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che
risultino già titolari di pensione a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive
della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi
successivi all’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia
sono riassorbiti dall’INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione
contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai
dell’industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari
all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota
contributiva in vigore per la gestione medesima sull’importo che si
ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione
l’ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato
rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione
guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata
relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella
relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al
presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative
alla pensione di anzianità.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è
compatibile con le prestazioni a carico dell’assicurazione contro la
disoccupazione».
2. La normativa
prevista dai commi primo, lettera a), e secondo, dell’articolo 37 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, nel testo in vigore antecedentemente
alle modifiche apportate dal comma 1 del presente articolo, continua a
trovare applicazione nei confronti dei poligrafici dipendenti da aziende
individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai
competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge,
accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento
di cui all’articolo 35 della medesima legge n. 416 del 1981.
Art. 15 - (Fondo per la
mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti)
1. È istituito,
per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione
professionale dei giornalisti. Salva l’attuazione della riforma di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il predetto Fondo è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l’informazione e l’editoria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad
effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti
dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici
di periodici, nonchè da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali
presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di
crisi delle imprese di appartenenza.
3. I giornalisti beneficiari degli interventi di
sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni,
una anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni.
4. Gli interventi di sostegno di cui al presente
articolo sono concessi, anche cumulativamente, per:
- a) progetti individuali dei
giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione
professionale per indirizzarsi all’attività informativa nel settore
dei nuovi mass media. Il finanziamento per ogni progetto è contenuto
nei limiti di lire 20 milioni;
- b) progetti, concordati dalle imprese
con il sindacato di categoria, diretti a favorire l’esodo volontario
dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni
straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al
prepensionamento ai sensi dell’articolo 37 della legge 5 agosto
1981, n. 416, come sostituito dall’articolo 14 della presente
legge. È erogata a ciascun giornalista una indennità pari a diciotto
mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di
appartenenza;
- c) progetti, concordati dalle imprese
con il sindacato di categoria, per il collocamento all’esterno,
anche al di fuori del settore dell’informazione, dei giornalisti
dipendenti. L’intervento di sostegno è contenuto nei limiti del 50
per cento del costo certificato del progetto. È erogata altresì a
ciascun giornalista che accetti le nuove occasioni di lavoro proposte
nell’ambito del progetto, una indennità pari a dodici mensilità
del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza.
5. Per le finalità
di cui al presente articolo, a decorrere dall’anno 2001 e fino
all’anno 2005, è autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi
annue.
Capo IV - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 16 -
(Semplificazioni)
1. I soggetti
tenuti all’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai
sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31
luglio 1997, n. 249, sono esentati dall’osservanza degli obblighi
previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
L’iscrizione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni.
Capo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 17 - (Copertura
finanziaria)
1. All’onere
derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 32,7
miliardi per l’anno 2001, in lire 62,1 miliardi per l’anno 2002 e in
lire 89,5 miliardi per l’anno 2003, si provvede, quanto a lire 23,2
miliardi per l’anno 2001, lire 41,6 miliardi per l’anno 2002 e lire 36
miliardi per l’anno 2003, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 278,
e quanto a lire 9,5 miliardi per l’anno 2001, lire 20,5 miliardi per
l’anno 2002 e lire 53,5 miliardi per l’anno 2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e programmazione economica per l’anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18 - (Modifica
all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)
1. Il comma 2
dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è sostituito
dai seguenti:
«2. A decorrere dal 1º gennaio 2002,
i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il
cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio
dell’impresa stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata,
alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di
quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti
requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell’anno precedente a quello di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei
costi complessivi dell’impresa risultanti dal bilancio dell’anno
medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione
degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci
esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad
almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate
nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del
presente articolo, si intende per diffusione l’insieme delle vendite e
degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l’80 per
cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione;
f) le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al
presente articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre
testate;
g) abbiano sottoposto l’intero bilancio di esercizio cui si
riferiscono i contributi alla certificazione di una società di
revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla
CONSOB;
h) la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla
media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e
supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento
il primo giorno di pubblicazione dall’anno di riferimento dei
contributi.
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque,
non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono
concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui
maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque,
non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono
concessi alle imprese editrici, comunque costituite, che editino
giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle
regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto
Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri
giornali quotidiani e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c),
d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Gli stessi contributi
e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio
dell’impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani
editi e diffusi all’estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g)
del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla
domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte
di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede
l’impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per
quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai
periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui
all’articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416».
Art. 19 - (Interventi a
sostegno della lettura nelle scuole)
1. All’articolo
8, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la
lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) acquisto, secondo parametri
fissati dall’Autorità di vigilanza, su richiesta delle singole
istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli
istituti scolastici pubblici e privati nell’ambito del territorio nel
quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i
medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura
tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali
quotidiani nelle scuole».
Art. 20 - (Disposizione
finale)
1. Per quanto non
previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni. In particolare si applicano l’ultimo periodo del comma 2,
nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate
dall’articolo 18 della presente legge, e i commi 6, 13 e 14
dell’articolo 3 della medesima legge.
Art. 21 - (Disposizione
transitoria e abrogazioni)
1. Sono abrogati
gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nelle parti in
cui dispongono rispettivamente l’obbligo del Dipartimento per
l’informazione e l’editoria – Ufficio per l’editoria e la stampa
di comunicare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le
tirature dei giornali quotidiani e l’espressione di un parere su tali
tirature da parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso
articolo 54. Detta commissione continua ad esprimere pareri
sull’accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai
contributi previsti dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 33 della
legge n. 416 del 1981, fatto salvo quanto disposto dall’ultimo
periodo del comma 2 dell’articolo 5 della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
|