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Pervengono richieste di
ulteriori chiarimenti sui compiti affidati ai Dirigenti territoriali e ai
Dirigenti scolastici con Circolare ministeriale n. 137 del 20 agosto 2001
e con nota n. 409 del 31 agosto 2001, riguardo al controllo previsto sui
titoli di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di
handicap.
Si precisa anzitutto che
con le disposizioni suddette si è inteso dare il massimo spazio alla
possibilità che i neo-specializzati possano fruire dell’opportunità di
utilizzare subito il titolo sia per le graduatorie permanenti che per
quelle d’istituto, pur nell’esigenza, acuita dalla ristrettezza del
tempo a disposizione, di conciliare l’interesse dell’Amministrazione
ad utilizzare personale specializzato con la necessità di accertare la
validità dei titoli presentati, per lo più in forma di certificazioni
sostitutive.
La formula suggerita –
nomina sotto condizione dell’accertamento della regolarità formale e
sostanziale – ribadita e maggiormente esplicitata nella nota n. 409 del
31 agosto 2001, consente l’effettuazione delle nomine, ed è quindi
preferibile alla soluzione di far precedere ad esse un accertamento
puntuale sulla validità dei titoli; questo, d’altra parte, è
necessario per dare trasparenza agli atti dell'Amministrazione e risposta
ai molti, anche autorevoli, interventi esterni di esortazione ad
accertamenti e a verifiche. Si è dovuto pertanto richiamare soprattutto
la necessità che i titoli rispondano in concreto alle disposizioni del
D.M. n. 287/99, il quale indica numerosi e precisi requisiti dei quali la
certificazione presentata deve dare atto; si è anche previsto che, in
caso di non completa esplicitazione dell’esistenza di tali sostanziali
requisiti, il Dirigente dell’Ufficio territoriale o quello scolastico
possano richiedere una integrazione della documentazione presentata, anche
direttamente all’Università competente.
E’ possibile che i
controlli, che normalmente si presumono rapidi, siano in qualche caso più
approfonditi, quando appaiono evidenti irregolarità; ma non è mai stato
chiesto ai Dirigenti di esaminare il percorso biennale dei frequentanti o
effettuare controlli che sfuggano alla loro possibilità pratica, tanto più
che tutto ciò non deve comportare il mantenimento sotto condizione di una
nomina oltre un limite ragionevole.
Si confida nella presa
d’atto delle presenti delucidazioni e nella definizione di eventuali
casi sospesi.
I Dirigenti degli Uffici
scolastici provinciali sono pregati di dare comunicazione della presente
ai Dirigenti scolastici e di far pervenire a quest’Ufficio le
segnalazioni di situazioni di particolare complessità.
IL
DIRETTORE GENERALE
Zucaro |