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Organici ATA 2001/2002
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ANNO XV

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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2013

Nota MPI del 24 Luglio 2001
Prot. 81/VM

Organici & Passaggio ATA ex EELLPagine collegate
Area ATTIVITA' AMMINISTRATIVA


Oggetto:
Organici personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola - a.s. 2001-2002.

Al fine della determinazione degli organici di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, si trasmette il provvedimento concernente l’oggetto, con il quale viene confermata l’efficacia del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201.

Con lo stesso provvedimento sono state, altresì, apportate le modifiche necessarie per il computo dei posti che devono essere sottratti al fine della sistemazione del personale, già addetto ai lavori socialmente utili, destinatario dei decreti interministeriali n. 65 e 66 del 20 aprile 2001. In proposito si ritiene opportuno precisare che i posti di cui trattasi, così come quelli sottratti in ipotesi similari, sebbene siano resi indisponibili per la mobilità e le assunzioni di personale, concorrono a costituire l’organico di istituto in quanto inclusi nell’ammontare complessivo delle dotazioni determinate per effetto dell’applicazione delle tabelle 1 e 2 annesse al decreto 201/2000.

Con l’odierno decreto è stata, inoltre, disposta l’applicabilità parziale delle note riportate in calce ai prospetti di cui alle tabelle “1” e “2” allegate al decreto 201/2000. In particolare viene contemplata l’inefficacia di quelle indicate al punto 3 del decreto.

Si precisa, inoltre, che anche per il prossimo anno scolastico sono valide le disposizioni diramate con la nota 124 del 27 giugno 2000, con eccezione di quelle non più compatibili.

Ad ogni buon fine, si riportano, di seguito, le istruzioni da adottare, ivi comprese le necessarie integrazioni apportate alla nota succitata:

1) qualora i contratti di appalto per la pulizia dei locali non riguardino tutte le sedi della singola istituzione scolastica, ma talune di essa, la decurtazione del 25% dei posti prevista dall’articolo 8.2, e successive modificazioni, del decreto 201/2000, deve essere effettuata con riferimento alla consistenza degli organici delle sedi destinatarie dell’appalto. Il calcolo di tali ultime entità non deve derivare dalla pedissequa applicazione della tabella “1”, annessa al decreto, ma essere comunque rapportato al numero di posti di collaboratore scolastico previsto nell’organico dell’istituzione scolastica, considerata nella sua interezza.

Nel caso in cui il contratto di appalto sia stato stipulato per la pulizia di parte dei locali di una stessa sede, la decurtazione dell’organico può essere operata, rispetto al citato indice, in misura proporzionale tra le superfici trattate a mezzo di appalto e quelle assegnate al personale scolastico, ovvero con riferimento all’orario di servizio del personale statale rispetto all’orario di servizio previsto nel contratto d’appalto, o normalmente prestato, dal personale estraneo all’amministrazione. E’ rimessa alla valutazione delle SS.LL. l’individuazione della maggiore congruità tra le modalità di calcolo indicate e le peculiarità delle situazioni rilevate.

Nell’ipotesi in cui nella stessa istituzione scolastica, ovvero nello stesso plesso, succursale o sezione staccata, si verifichi la compresenza di contratto di appalto ed attualmente in proroga, nonché di quello derivante dall’applicazione del decreto interministeriale prot. 65/2000, i posti da sottrarre nell’istituzione scolastica interessata devono essere pari al 25% della dotazione organica di istituto del relativo profilo professionale ovvero, per effetto di quanto sopra previsto, della consistenza del singolo plesso, succursale o sezione staccata.

Si precisa, inoltre, che la redistribuzione del personale di cui al comma 4 dell’articolo 8, così come integrato dall’odierno decreto, deve essere effettuata anche con riferimento al monte ore corrispondente ai posti sottratti. Tale riferimento è inteso nel senso che il livello della prestazione lavorativa dei dipendenti di imprese, consorzi di imprese e di società cooperative, deve essere almeno pari a quello conseguibile, mediamente, dal numero di dipendenti dell’istituzione scolastica, corrispondente ai posti sottratti.

2) con le note in calce ai prospetti di cui alla tabella “1” è stata prevista l’attribuzione di un ulteriore collaboratore scolastico qualora l’istituzione scolastica sia “...funzionante in più sedi”. Tale incremento, oltre a non riguardare la sede principale, deve essere attribuito una sola volta per ciascun plesso, sezione staccata o sede coordinata, nell’ipotesi in cui siano funzionanti classi o sezioni di ordini e gradi di istruzione diversi per le quali si utilizzino in comune gli accessi e i locali del medesimo istituto;

3) gli assistenti tecnici già in servizio nelle istituzioni scolastiche con personale a carico dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 2000 permangono nelle attuali sedi di servizio. Per tale personale, l’attribuzione delle titolarità ai laboratori funzionanti nell’istituto è conferita a fronte del possesso dei titoli di studio espressamente previsti. In mancanza di detto requisito, fermo restando il mantenimento della situazione “di fatto”, si procederà alla regolarizzazione delle situazioni atipiche mediante corsi di riconversione professionale.

4) per le scuole c.d. speciali le SS.LL possono procedere a contenuti incrementi degli organici rispetto alle entità risultanti dai parametri previsti dal decreto al fine di garantire la regolare prosecuzione dei servizi. In particolare, per i collaboratori scolastici l’entità degli eventuali incrementi è attribuita in ragione dell’espletamento effettivo di talune mansioni, peculiari dell’assistenza prevista per gli alunni di tali istituzioni.

Per le scuole ospedaliere il numero “medio” di alunni degenti nelle strutture sanitarie concorre alla determinazione degli organici.

Nel comunicare che entro la data odierna sarà disposta l’apertura delle funzioni per l’acquisizione a sistema informativo dei dati concernenti la definizione degli organici, si informa che la chiusura delle funzioni stesse è fissata al 20 agosto 2001, mentre la pubblicazione dei trasferimenti del personale è prevista per il 31 successivo.

Si precisa, infine, che saranno notificati, quanto prima, gli estremi del decreto in questione, così come tempestiva comunicazione sarà fornita in merito ad eventuali osservazioni che dovessero essere formulate dalla Corte dei conti.

Il Direttore Generale
Zucaro

 
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