Oggetto:
Organici personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola - a.s. 2001-2002.
Al
fine della determinazione degli organici di diritto del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario, si trasmette il provvedimento
concernente l’oggetto, con il quale viene confermata l’efficacia
del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201.
Con
lo stesso provvedimento sono state, altresì, apportate le modifiche
necessarie per il computo dei posti che devono essere sottratti al fine
della sistemazione del personale, già addetto ai lavori socialmente
utili, destinatario dei decreti interministeriali n. 65 e 66 del 20 aprile
2001. In proposito si ritiene opportuno precisare che i posti di cui
trattasi, così come quelli sottratti in ipotesi similari, sebbene siano
resi indisponibili per la mobilità e le assunzioni di personale,
concorrono a costituire l’organico di istituto in quanto inclusi
nell’ammontare complessivo delle dotazioni determinate per effetto
dell’applicazione delle tabelle 1 e 2 annesse al decreto 201/2000.
Con
l’odierno decreto è stata, inoltre, disposta l’applicabilità
parziale delle note riportate in calce ai prospetti di cui alle tabelle
“1” e “2” allegate al decreto 201/2000. In particolare viene
contemplata l’inefficacia di quelle indicate al punto 3 del decreto.
Si
precisa, inoltre, che anche per il prossimo anno scolastico sono valide le
disposizioni diramate con la nota 124 del 27 giugno 2000, con eccezione di
quelle non più compatibili.
Ad
ogni buon fine, si riportano, di seguito, le istruzioni da adottare, ivi
comprese le necessarie integrazioni apportate alla nota succitata:
1)
qualora i contratti di appalto per la pulizia dei locali non
riguardino tutte le sedi della singola istituzione scolastica, ma talune
di essa, la decurtazione del 25% dei posti prevista dall’articolo 8.2, e
successive modificazioni, del decreto 201/2000, deve essere effettuata con
riferimento alla consistenza degli organici delle sedi destinatarie
dell’appalto. Il calcolo di tali ultime entità non deve derivare dalla
pedissequa applicazione della tabella “1”, annessa al decreto, ma
essere comunque rapportato al numero di posti di collaboratore scolastico
previsto nell’organico dell’istituzione scolastica, considerata nella
sua interezza.
Nel
caso in cui il contratto di appalto sia stato stipulato per la pulizia di
parte dei locali di una stessa sede, la decurtazione dell’organico può
essere operata, rispetto al citato indice, in misura proporzionale tra le
superfici trattate a mezzo di appalto e quelle assegnate al personale
scolastico, ovvero con riferimento all’orario di servizio del personale
statale rispetto all’orario di servizio previsto nel contratto
d’appalto, o normalmente prestato, dal personale estraneo
all’amministrazione. E’ rimessa alla valutazione delle SS.LL.
l’individuazione della maggiore congruità tra le modalità di calcolo
indicate e le peculiarità delle situazioni rilevate.
Nell’ipotesi
in cui nella stessa istituzione scolastica, ovvero nello stesso plesso,
succursale o sezione staccata, si verifichi la compresenza di contratto di
appalto ed attualmente in proroga, nonché di quello derivante
dall’applicazione del decreto interministeriale prot. 65/2000, i posti
da sottrarre nell’istituzione scolastica interessata devono essere pari
al 25% della dotazione organica di istituto del relativo profilo
professionale ovvero, per effetto di quanto sopra previsto, della
consistenza del singolo plesso, succursale o sezione staccata.
Si
precisa, inoltre, che la redistribuzione del personale di
cui al comma 4 dell’articolo 8, così come integrato dall’odierno
decreto, deve essere effettuata anche con riferimento al monte ore
corrispondente ai posti sottratti. Tale riferimento è inteso nel senso
che il livello della prestazione lavorativa dei dipendenti di imprese,
consorzi di imprese e di società cooperative, deve essere almeno pari a
quello conseguibile, mediamente, dal numero di dipendenti
dell’istituzione scolastica, corrispondente ai posti sottratti.
2)
con le note in calce ai prospetti di cui alla tabella “1” è stata
prevista l’attribuzione di un ulteriore collaboratore scolastico qualora
l’istituzione scolastica sia “...funzionante in più sedi”. Tale
incremento, oltre a non riguardare la sede principale, deve essere
attribuito una sola volta per ciascun plesso, sezione staccata o sede
coordinata, nell’ipotesi in cui siano funzionanti classi o sezioni di
ordini e gradi di istruzione diversi per le quali si utilizzino in comune
gli accessi e i locali del medesimo istituto;
3)
gli assistenti tecnici già in servizio nelle istituzioni scolastiche con
personale a carico dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 2000 permangono
nelle attuali sedi di servizio. Per tale personale, l’attribuzione delle
titolarità ai laboratori funzionanti nell’istituto è conferita a
fronte del possesso dei titoli di studio espressamente previsti. In
mancanza di detto requisito, fermo restando il mantenimento della
situazione “di fatto”, si procederà alla regolarizzazione delle
situazioni atipiche mediante corsi di riconversione professionale.
4)
per le scuole c.d. speciali le SS.LL possono procedere a contenuti
incrementi degli organici rispetto alle entità risultanti dai parametri
previsti dal decreto al fine di garantire la regolare prosecuzione dei
servizi. In particolare, per i collaboratori scolastici l’entità degli
eventuali incrementi è attribuita in ragione dell’espletamento
effettivo di talune mansioni, peculiari dell’assistenza prevista per gli
alunni di tali istituzioni.
Per
le scuole ospedaliere il numero “medio” di alunni degenti nelle
strutture sanitarie concorre alla determinazione degli organici.
Nel
comunicare che entro la data odierna sarà disposta l’apertura delle
funzioni per l’acquisizione a sistema informativo dei dati concernenti
la definizione degli organici, si informa che la chiusura delle funzioni
stesse è fissata al 20 agosto 2001, mentre la pubblicazione dei
trasferimenti del personale è prevista per il 31 successivo.
Si
precisa, infine, che saranno notificati, quanto prima, gli estremi del
decreto in questione, così come tempestiva comunicazione sarà fornita in
merito ad eventuali osservazioni che dovessero essere formulate dalla
Corte dei conti.
Il Direttore Generale
Zucaro