Oggetto:
Trasformazione del
rapporto di lavoro del personale ATA transitato dagli Enti locali allo
Stato titolare di rapporto di lavoro a tempo parziale
L'art. 8 comma 2 dell'Accordo in
applicazione dell'art. 8 della legge 3.5.1999, n. 124, siglato il
20.7.2000, dall'ARAN e dai rappresentanti delle Organizzazioni e
Confederazioni Sindacali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
14.07.2001, prevedeva che in sede di CCNI sarebbero stati definiti modalità,
tempi e criteri per l'accoglimento delle eventuali domande di
trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno del personale assunto
negli Enti Locali con rapporto a tempo parziale e come tale transitato
nello Stato.
L'art. 51 bis del CCNI sulla mobilità del personale della scuola per
l'anno scolastico 2001/2002, sottoscritto il 27.01.2000, ha previsto il
trasferimento di tale personale su posti di lavoro a tempo pieno dello
stesso profilo.
La nota n. 56/SD del 30.03.2001 di questo ufficio, cui si fa seguito,
faceva riserva di comunicare termini e modalità per la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno dei dipendenti in
questione.
Con la presente si disciplina quanto segue:
I competenti Provveditori agli studi
stipuleranno i relativi contratti a tempo indeterminato con i soggetti già
titolari di posti a tempo parziale e che abbiano ottenuto il trasferimento
su posti a tempo pieno, con decorrenza giuridica dal 1.9.2001 ed economica
dalla data di effettivo inizio delle attività a tempo pieno.
I Provveditori agli studi potranno,
altresì, stipulare, con le decorrenze di cui sopra, contratti di lavoro a
tempo indeterminato e su posti a tempo pieno, con soggetti assunti con
rapporto di lavoro a tempo parziale, titolari in istituzioni scolastiche
in cui vi sia disponibilità di posti a tempo pieno e consenzienti alla
trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno.
Qualora, tuttavia, in una istituzione
scolastica vi sia un numero di dipendenti assunti a tempo parziale
superiore alla disponibilità di posti a tempo pieno, il Provveditore agli
studi interessato stipulerà contratti di assunzione a tempo indeterminato
su posti a tempo pieno, nei limiti della disponibilità dei posti, con il
personale che abbia espresso il proprio consenso alla conversione del
rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e che sia collocato, in
posizione favorevole, nella graduatoria di circolo o istituto, formulata
dal Dirigente Scolastico secondo le modalità previste per la compilazione
delle graduatorie finalizzate all'individuazione dei perdenti posto, così
come stabilito dal citato CCNI sulla mobilità.
I Provveditori agli studi stipuleranno,
infine, comunque, con le decorrenze sopra indicate con i soggetti assunti
con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa
inferiore al 50% di quella a tempo pieno, contratti di lavoro a tempo
indeterminato secondo le modalità previste dall'art. 52 del CCNL -
comparto scuola - del 1995 che disciplina il rapporto di lavoro a tempo
parziale.
Si precisa che i posti e le sedi occupate dagli interessati non sono
disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori di
concorso, per il corrente anno scolastico.
Le operazioni di cui sopra dovranno essere attivate e concluse con
tempestività e comunque non oltre il 31 ottobre 2001, per consentire
tutti i successivi adempimenti.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di conoscere la
situazione numerica e per qualifica del personale interessato alla
trasformazione del rapporto di lavoro.
IL DIRETTORE GENERALE
Zucaro |