Oggetto: Corsi biennali di
specializzazione per il sostegno (L. 104/92 art.14 D.I. 460/98 287/99).
Pervengono a questa
Direzione numerose segnalazioni a richieste di notizie relative a corsi
conclusi o in fase di imminente attivazione, attivati dalle Università in
convenzione con enti ai sensi dell'art. 14 L. 104/92 a del D.I. 460/98 per
la specializzazione dei docenti impegnati nell'attività di sostegno agli
alunni in situazione di handicap.
A tal fine si richiama
1'attenzione delle SS.LL. sul rispetto della normative vigente ed in
particolare delle disposizioni contenute net D.M. 287/99 the indica i
requisiti necessari per lo svolgimento di corsi idonei a rilasciare titoli
validi ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto.
Per quanto di prevalente
competenza, si segnala in particolare il rispetto del requisito relativo
alla comunicazione del fabbisogno effettivo di docenti da parte dei
Provveditorati, the consente di realizzare attività corrispondenti a
concrete esigenze formative ed alla esclusiva competenza a rilasciarlo da
parte "del Provveditorato della provincia di svolgimento del
corso".
Si ricorda the il
fabbisogno di insegnanti specializzati può essere calcolato sulla base
dell'organico (di diritto a di fatto) consolidato in sede provinciale, così
come risulta dalla tabella E allegata al decreto interministeriale sugli
organici in corso di perfezionamento, tenendo conto dell' eventuale
turn-over the si può realizzare al termine dell'avvio dei corsi.
Si richiama inoltre
1'attenzione delle SS.LL. sulla nota del 24.4.2001 del Ministero della
Pubblica Istruzione a dell'Università con la quale le Università sono
state invitate a "non indire ulteriori corsi di specializzazione e a
rinunciare definitivamente, previa restituzione agli aventi diritto delle
somme eventualmente riscosse, all'organizzazione di corsi per la
formazione di docenti di sostegno per la scuola materna ed elementare per
i quali 1' attività didattica non risulti effettivamente già iniziata
alla data del I ° aprile".
Nella stessa nota è
stato precisato che- gli eventuali titoli di abilitazione conseguiti in
base a corsi iniziati -successivamente alla data del I ° aprile non
potevano considerarsi validi.
La mancata definizione
del contenzioso in sede di giurisdizione amministrativa sorto su tale
nota, non consente di considerare "riaperti i termini per bandire i
nuovi corsi di specializzazione" come si evince dalla risposta data
dal Governo in sede di sindacato ispettivo (interrogazione parlamentare
n.5 -00104).
Si pregano pertanto le
SS.LL. di segnalare casi analoghi alla scrivente Direzione che sulla base
di esposti e segnalazioni pervenute ha già disposto visite ispettive nei
confronti di corsi attivati successivamente al 1° aprile 2001 per
verificarne, per quanto di competenza, il rispetto dei requisiti richiesti
dalle disposizioni vigenti. |