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Riserva disabili


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Ultimo aggiornamento
01 luglio 2010

Nota MPI del 2 Febbraio 2001
Prot. D1/843

Rapporto di impiego Speciale Congedi ParentaliPagine collegate
Area RIFORME


Oggetto: Legge n. 68 del 13.3.1999. Norme per il diritto al lavoro dei disabili e loro congiunti.

Si fa seguito alla C.M. n. 248 del 7.11.2000 in cui si faceva riserva di emanare, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, specifiche istruzioni in merito all'applicazione della legge n. 68/1999 nei confronti del personale della scuola inserito nei vari scaglioni delle graduatorie permanenti, di cui al D.M. n. 146/2000.
Nella richiesta di parere questo Ministero chiedeva al suddetto Consesso di pronunciarsi tra le due soluzioni prospettate: configurare la suddivisione in scaglioni delle graduatorie permanenti quale costituzione di graduatorie di fatto indipendenti rilevanti, pertanto, all'individuazione dei destinatari della quota di riserva o, piuttosto, considerare la suddivisione in fasce una modalità di strutturazione interna della graduatoria stessa, che, quindi, deve essere utilizzata come un'unica graduatoria.
Nel condividere la prima ipotesi, la Sez. Il del Consiglio di Stato, nell’adunanza del 13.12.2000, ha espresso il seguente parere, che si trascrive integralmente nelle motivazioni conclusive:

“La legge n. 68, pur profondamente innovativa rispetto al passato, ha dunque confermato il principio del doppio meccanismo di tutela dei disabili aspiranti al lavoro: quello dell'assunzione obbligatoria diretta e quello della riserva dei posti nei procedimenti concorsuali per la copertura di posti disponibili nelle piante organiche delle pubbliche amministrazioni; procedimenti nei quali vanno ricompresi quelli relativi al personale della scuola mediante le graduatorie permanenti, redatte, secondo quanto visto, secondo criteri di concorsualità, cioè di attribuzione di un punteggio e conseguente collocazione in un ordine di graduatoria, che è un ordine di merito.
Ora, poiché, secondo quanto detto, la graduatoria permanente non è unita ma differenziata ed articolata in scaglioni, ai quali attingere secondo un ordine di ricorso successivo ai vari scaglioni, ne consegue che i titoli di precedenza conseguenti all'iscrizione nell'elenco dei disabili di cui all’art. 8 della Legge n. 68/1999 rilevano all'interno di ciascuno scaglione, la cui specifica utilizzazione è assimilabile ad una distinta procedura di selezione per l'assunzione al lavoro. Infatti il principio delle precedenze conseguenti all’appartenenza a categorie c.d. protette opera all'interno dell'unica graduatoria concorsuale, nella quale tutti gli idonei sono inseriti secondo i rispettivi titoli di merito e dalla quale vengono attinti i disabili ed equiparati, anche se collocati in posizione inferiore rispetto agli altri aspiranti, sino a copertura dei posti riservati agli stessi disabili.
D’altra parte lo stesso art. 401 del citato T.U. afferma il principio del previo esaurimento delle precedenti graduatorie e della salvaguardia delle posizioni di chi sia inserito nelle graduatorie stesse: principi ben applicabili a coloro che siano inseriti nelle sub‑graduatorie specificamente riservate alle categorie protette."

Il Direttore Generale: Paradisi

 
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