Oggetto:
Legge n. 68 del 13.3.1999. Norme per il diritto al lavoro dei disabili e
loro congiunti.
Si
fa seguito alla C.M. n. 248 del 7.11.2000 in cui si faceva riserva di
emanare, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, specifiche
istruzioni in merito all'applicazione della legge n. 68/1999 nei confronti
del personale della scuola inserito nei vari scaglioni delle graduatorie
permanenti, di cui al D.M. n. 146/2000.
Nella richiesta di parere questo Ministero chiedeva al suddetto Consesso
di pronunciarsi tra le due soluzioni prospettate: configurare la
suddivisione in scaglioni delle graduatorie permanenti quale costituzione
di graduatorie di fatto indipendenti rilevanti, pertanto,
all'individuazione dei destinatari della quota di riserva o, piuttosto,
considerare la suddivisione in fasce una modalità di strutturazione
interna della graduatoria stessa, che, quindi, deve essere utilizzata come
un'unica graduatoria.
Nel condividere la prima ipotesi, la Sez. Il del Consiglio di Stato,
nell’adunanza del 13.12.2000, ha espresso il seguente parere, che si
trascrive integralmente nelle motivazioni conclusive:
“La
legge n. 68, pur profondamente innovativa rispetto al passato, ha dunque
confermato il principio del doppio meccanismo di tutela dei disabili
aspiranti al lavoro: quello dell'assunzione obbligatoria diretta e
quello della riserva dei posti nei procedimenti concorsuali per la
copertura di posti disponibili nelle piante organiche delle pubbliche
amministrazioni; procedimenti nei quali vanno ricompresi quelli relativi
al personale della scuola mediante le graduatorie permanenti, redatte,
secondo quanto visto, secondo criteri di concorsualità, cioè di
attribuzione di un punteggio e conseguente collocazione in un ordine di
graduatoria, che è un ordine di merito.
Ora, poiché, secondo quanto detto, la graduatoria permanente non è
unita ma differenziata ed articolata in scaglioni, ai quali attingere
secondo un ordine di ricorso successivo ai vari scaglioni, ne consegue
che i titoli di precedenza conseguenti all'iscrizione nell'elenco dei
disabili di cui all’art. 8 della Legge n. 68/1999 rilevano all'interno
di ciascuno scaglione, la cui specifica utilizzazione è assimilabile ad
una distinta procedura di selezione per l'assunzione al lavoro. Infatti
il principio delle precedenze conseguenti all’appartenenza a categorie
c.d. protette opera all'interno dell'unica graduatoria concorsuale,
nella quale tutti gli idonei sono inseriti secondo i rispettivi titoli
di merito e dalla quale vengono attinti i disabili ed equiparati, anche
se collocati in posizione inferiore rispetto agli altri aspiranti, sino
a copertura dei posti riservati agli stessi disabili.
D’altra parte lo stesso art. 401 del citato T.U. afferma il
principio del previo esaurimento delle precedenti graduatorie e della
salvaguardia delle posizioni di chi sia inserito nelle graduatorie
stesse: principi ben applicabili a coloro che siano inseriti nelle
sub‑graduatorie specificamente riservate alle categorie protette."
Il
Direttore Generale: Paradisi |