Oggetto:
Applicazione D.L. n. 16 del 19/2/2001 "Disposizioni urgenti relative
al personale della scuola" - Procedure di mobilità ed accantonamento
posti. Istruzioni operative
Con circolare
ministeriale n. 44 del 26/2/2001 sono state diramate le prime indicazioni
operative in merito all'applicazione del decreto legge n. 16 del 19
febbraio 2001, con riserva di impartire le ulteriori disposizioni sulle
questioni connesse alla mobilità territoriale e professionale.
L'art. 1, comma 5, del decreto legge n. 16/2001, convertito, dalla legge
23 marzo 2001, n. 117 (G.U. n. 87, serie generale, del 13 aprile 2001),
prevede che al personale docente assunto in ruolo dopo il 20 febbraio 2001
ed entro il 30 giugno 2001, per effetto dell'inclusione nelle graduatorie
approvate in data successiva al 31 agosto 2000, sia assegnata la sede di
titolarità sui posti residuati dopo le operazioni di trasferimento e
passaggio relative all'anno scolastico 2001/2002.
Pertanto, in considerazione di quanto stabilito dal Contratto Collettivo
Nazionale Decentrato sulla mobilità, all'art. 6, comma 5, e all'art. 21,
si deve procedere all'accantonamento, esclusivamente numerico, per tutto
il personale docente assunto a tempo indeterminato, ivi compreso quello
della scuola materna ed elementare, dei posti del contingente autorizzato
con decreto del Presidente della Repubblica del 30/11/2000 e ripartito
secondo il piano di distribuzione di cui al decreto ministeriale n.
262/2000, che verranno utilizzati per le nuove nomine, effettuate dopo il
20 febbraio 2001; conseguentemente gli Uffici provinciali decurteranno il
numero di posti da accantonare in misura pari al numero delle nomine
disposte entro il predetto termine del 20 febbraio.
Tali posti, pertanto, verranno sottratti alle disponibilità provinciali
prima del calcolo dell'aliquota di cui al comma 5 del predetto art. 6.
Gli accantonamenti sono comprensivi dei posti che, per effetto della
disposizione contenuta nel comma 6 dell'art. 1 del citato decreto legge n.
16/2001, sono destinati alle nomine a tempo indeterminato dei candidati
utilmente collocati nelle graduatorie relative ai concorsi per titoli ed
esami per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna,
elementare e secondaria banditi nell'anno 1999, approvate anche
successivamente al 30 giugno 2001.
Tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato entro il 20
febbraio 2001 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 16/2001)
ottiene la sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità qualora
abbia presentato, nei termini stabiliti, la relativa domanda di
trasferimento per le sedi della provincia di appartenenza; in caso
contrario verranno trasferiti d'ufficio con punteggio nullo, così come
previsto nel predetto Contratto Decentrato sulla mobilità.
Per contro, il personale docente assunto a tempo indeterminato dopo il 20
febbraio 2001 non può partecipare alle operazioni di mobilità.
Si dovrà, inoltre, provvedere all'accantonamento dei posti relativi al
contingente del personale educativo, autorizzato con decreto del
Presidente della Repubblica del 30/11/2000 ed assegnati in base alla
distribuzione provinciale di cui al tabulato allegato alla circolare
ministeriale n. 20, prot. 648, del 30 gennaio 2001, non utilizzati per il
conferimento delle relative assunzioni a tempo indeterminato a seguito
della circolare ministeriale n. 36, prot. 1073, del 19 febbraio 2001.
In merito agli accantonamenti dei posti per il personale Ata, si
richiamano le disposizioni previste dall'art. 6, comma 6, e dall'art. 52,
comma 6, del Contratto Decentrato sulla mobilità.
Le istruzioni operative per la comunicazione al Sistema Informativo degli
accantonamenti verranno impartite al più presto dal Servizio per
l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica.
IL
DIRETTORE GENERALE
Zucaro |