Oggetto: Graduatorie
permanenti ex art. 2 legge n. 124/1999 - Sentenza TAR Lazio III/bis del
2/4/2001 su ricorso Montinari Daniela ed altri
Si
fa seguito alla nota n. 1025 del 28.5.2001
riguardante l'oggetto per fornire ulteriori istruzioni operative ed
aggiornamenti sulla questione.
Preliminarmente
occorre precisare che nella nota citata non si è inteso in alcun modo
prefigurare un blocco delle operazioni di definizione delle graduatorie
permanenti, che com'è noto, dovranno essere concluse entro il 30 giugno,
bensì, per considerazioni di carattere giuridico e di opportunità,
sospendere le procedure di assunzione sul contingente di nomine in ruolo
destinate alle graduatorie permanenti.
A tal fine è
opportuno chiarire che la precedente nota
n. 825 del 3/5/2001 che invitava le SS.LL. a procedere
nell'applicazione del decreto vulnerato dalla citata sentenza TAR
era stata diramata nella prevedibile certezza che in tempi brevi il
giudice amministrativo si sarebbe pronunciato sulla motivata richiesta di
sospensione avanzata dall'Amministrazione.
In
tale richiesta è stata, in modo articolato e puntuale, contrastata la
tesi del TAR Lazio sulla base di considerazioni che, in estrema sintesi,
fanno riferimento alla necessità, nella linea chiaramente indicata dalla
legge 124/1999 e confermata dalla successiva legge 306/2000 di
contemperare, con la suddivisione in fasce degli aspiranti inseriti nelle
graduatorie permanenti, il criterio dell’anzianità con quello del
merito.
Nel
frattempo sono state emesse altre sentenze sfavorevoli
all'Amministrazione da parte dello stesso TAR Lazio, nonché dal TAR
Campania.
Successivamente
alla proposizione dell'appello si è appreso, tramite la competente
Avvocatura dello Stato, che il Consiglio di Stato avrebbe fissato la
discussione di merito alla data del 13 luglio, senza nel frattempo
formalizzare alcuna decisione sulla richiesta di sospensiva.
In
tale situazione, a fronte di ripetute sentenze dei TAR, immediatamente
esecutive, questa Amministrazione ha ritenuto prudente invitare gli
Uffici scolastici provinciali a sospendere, sino alla data fissata per
la discussione dell'appello, le procedure di nomina a tempo indeterminato
sulle graduatorie permanenti, ferme restando ovviamente la necessità
e l'urgenza di procedere sul contingente delle nomine riservate ai
concorsi ordinari, le cui graduatorie non sono state in alcun modo
inficiate dalla sentenza del TAR.
Tale
invito, tra l'altro, rispondeva alla necessità di dare un indirizzo di
omogeneità e chiarezza all'azione amministrativa degli Uffici periferici,
tenendo conto delle responsabilità che sugli stessi incombono.
Va comunque segnalato che il prossimo 19 giugno è stata
fissata presso il Consiglio di Stato una udienza per la discussione di una
richiesta di sospensiva sulla sentenza TAR di cui trattasi, presentata da
parte di alcuni controinteressati. A tale udienza l’Amministrazione ha
intenzione di partecipare “ad adiuvandum”, sostenendo le ragioni dei
controinteressati; in tal senso ha già interessato l'Avvocatura dello
Stato.
E’ pertanto possibile che in tale occasione il Consiglio di Stato
possa accogliere, seppure in via di sospensiva, le richieste dei
controinteressati e dell’Amministrazione. Resta perciò confermata la
necessità di mantenere ferma la sospensione delle procedure di nomina
almeno sino al 19 giugno. Dopo tale data, sarà opportuna una
riconsiderazione complessiva dell’intera questione.
Il Direttore Generale
ZUCARO
|