IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124 ed in
particolare l’art. 2, comma 4;
Vista l’O.M. n.153 del 15.6.1999,
pubblicata nella gazzetta ufficiale, IV serie speciale, n. 57 del 20
luglio 1999, con la quale è stata indetta la sessione riservata di esami,
preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata, rispettivamente, al
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna
o nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ovvero
dell’idoneità per gli insegnanti di scuola elementare, per gli
insegnanti tecnico pratici, per gli insegnanti di arte applicata e per il
personale educativo delle istituzioni educative.
Vista l’O.M. n. 202 del 6 agosto 1999,
pubblicata nella gazzetta ufficiale, IV serie speciale, n. 79 del 5
ottobre 1999; con la quale è stata indetta sessione riservata di esami
finalizzata al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di
strumento musicale nella scuola media
Vista l’O.M. n.33 del 7 febbraio 2000;
, pubblicata nella gazzetta ufficiale, IV serie speciale, n. 25 del 28
marzo 2000, concernente integrazioni e modificazioni all’ordinanza n.153
del 15 giugno 1999;
Vista la legge 27 ottobre 2000 n. 306,
pubblicata nella gazzetta ufficiale , serie generale n. 253 del 28 ottobre
2000, con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il
decreto legge 28 agosto n. 240 recante disposizioni urgenti per l’avvio
dell’anno scolastico 2000-2001;
Visto l’art. 6 bis della predetta
legge;
ORDINA:
Art. 1
RIAPERTURA TERMINI
DI PARTECIPAZIONE ALLE SESSIONI RISERVATE
- In applicazione delle disposizioni
contenute nell’art. 6 bis della legge 27 ottobre 2000, n. 306, sono
ammessi a partecipare alle sessioni riservate di esami di cui
all’art. 2, comma 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, coloro che
hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4,
entro il 27 aprile 2000.
- Fermo restando il possesso di tutti
gli altri requisiti previsti dalla O.M. n. 153/1999 come integrata
dall’O.M. n. 33/2000, i limiti temporali di maturazione del servizio
previsto dall’art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999 debbono
intendersi pertanto fissati in almeno 360 giorni nel periodo compreso
tra l’anno scolastico 1989/90 ed il 27 aprile 2000, di cui almeno
180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994/1995.
Art.
2
DESTINATARI
- Hanno titolo a presentare domanda di
partecipazione a tale sessione di esame, previa frequenza ai corsi da
attivare secondo le modalità previste dalla O.M. n. 153/99, come
integrata dalla O.M. n. 33/2000, tutti coloro che abbiano maturato il
requisito di servizio entro il termine prescritto dal precedente art.
1 e siano in possesso, alla stessa data, del titolo di studio valido
per l’ammissione al corso per il conseguimento dell’abilitazione o
della idoneità richiesta.
- Sono altresì ammessi a partecipare
sia coloro che, pur avendo a suo tempo maturato il requisito del
servizio nei termini fissati dall’art. 2, 4° comma della legge n.
124/99, non abbiano presentato alcuna domanda di partecipazione alle
sessioni riservate indette con O.M. n. 153/99 e O.M. 33/2000, sia
coloro che avendo presentato domanda, siano stati ammessi alla
sessione riservata, ma non abbiano frequentato i corsi.
- A coloro che , ammessi ai corsi,
abbiano frequentato totalmente o parzialmente i corsi medesimi, ma non
hanno sostenuto gli esami finali, sarà riconosciuto, previa domanda
da presentare entro i termini di scadenza indicati nell’art. 4,
rispettivamente, il diritto di essere ammessi a sostenere gli esami
finale nei corsi da attivare ai sensi della presente O.M., ovvero un
credito formativo da far valere nei medesimi corsi.
- In nessun caso può essere ammesso il
personale che ha già partecipato ai corsi per il conseguimento
dell’abilitazione o l’idoneità attivati ai sensi delle ordinanze
ministeriali indicate al comma precedente ed ha sostenuto l’esame
finale.
Art.
3
DISPOSIZIONI
SPECIFICHE PER IL PERSONALE CHE HA FREQUENTATO SENZA TITOLO LE PRECEDENTI
SESSIONI RISERVATE
- Coloro che, non avendo maturato i
titoli di servizio e di studio nei termini indicati dall’art. 2, 4°
comma della legge n. 124/99, siano stati ammessi con riserva a
frequentare i corsi attivati ai sensi delle OO.MM. n. 153/99 e n.
33/2000 e abbiano superato gli esami finali e si trovino attualmente
nelle condizioni di ammissibilità previste dall’art. 2, 1° comma
della presente ordinanza, possono ottenere, previa domanda da
presentare entro i termini di scadenza indicati nell’art. 4 lo
scioglimento delle riserve ovvero, qualora esclusi con provvedimenti
definitivi, la revoca del provvedimento di esclusione dal corso
adottato con decreto ministeriale. Nei confronti del personale
che al momento della pubblicazione della presente O.M. stia ancora
frequentando con riserva i corsi di cui trattasi, sarà consentito il
proseguimento della frequenza e l’ammissione agli esami finali. Lo
scioglimento della riserva sarà disposto con effetto dal momento
della conclusione della sessione riservata di esami di cui alla
presente O.M.
Art. 4
DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
- La domanda di partecipazione ai corsi
per il conseguimento della abilitazione o idoneità dovrà essere
presentata per la frequenza di un solo corso e per una sola provincia,
pena l’esclusione, entro 30 giorni, dalla pubblicazione della
presente O.M. sulla Gazzetta Ufficiale, utilizzando gli allegati
modelli.
- Restano confermate, per quanto
compatibili, le disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali
153/99 e 33/2000, ad eccezione di quelle riguardanti i limiti
temporali per la maturazione del requisito del servizio.
Art. 5
CRITERI PER
L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI
- Il personale di cui alla presente O.M.
è inserito a domanda, previa regolare frequenza al corso e
superamento dell'esame finale, nelle graduatorie permanenti al momento
della integrazione delle stesse da effettuarsi, secondo le
disposizioni previste dall’art. 4, del Regolamento adottato con D.M.
27 marzo 2000, in esito all’espletamento dei concorsi a cattedre per
titoli ed esami banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che
superano i predetti concorsi. Coloro che conseguono l’abilitazione o
l’idoneità per classi di concorso per cui non sono stati bandite le
relative procedure concorsuali, saranno inseriti in uno scaglione
immediatamente successivo all’ultimo costituito per effetto
dell’espletamento delle procedure indette con D.M. n.146/2000.
Art. 6
DISPOSIZIONI
SPECIFICHE PER LA CLASSE 77/A - STRUMENTO MUSICALE
- Per la classe 77/A, sono ammessi alla
sessione riservata di esami finalizzati al conseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento di strumento musicale nella
scuola media, i candidati sprovvisti di abilitazione in educazione
musicale o in strumento musicale, che abbiano prestato servizio di
insegnamento di strumento nei corsi ad indirizzo musicale nella scuola
media, con il possesso del prescritto titolo di studio, per almeno 360
giorni, entro il termine indicato dal precedente articolo 1 e non
abbiano partecipato alla sessione riservata di esami indetta con O.M.
n. 202 del 6 agosto 1999.
- Sono ammessi, altresì, coloro che pur
avendo maturato il predetto requisito del servizio nei termini fissati
dall’art. 2, comma 4, della legge n. 124/99, non hanno presentato
alcuna domanda di ammissione alla sessione riservata di esame indetta
con O.M. n. 202 del 6 agosto 2000, ovvero coloro che, seppur ammessi
agli esami, non hanno sostenuto la prova.
- Restano confermate le disposizioni
contenute nella O.M. n. 202 del 6 agosto 1999 e, per quanto concerne
le nomine riguardanti le commissioni d’esame e le prove d’esame si
richiamano le specifiche disposizioni contenute negli artt. 6 e 7
della predetta O.M..
- Il termine di presentazione delle
domande di partecipazione alla sessione di esame è fissato all’art.
4 della presente O.M..
- Il personale che consegue
l’abilitazione ai sensi della presente O.M. potrà essere inserito,
a domanda, secondo la procedura di cui all’art. 7 del Regolamento
approvato con D.M. 27 marzo 2000, nelle graduatorie permanenti, già
compilate ai sensi del menzionato art. 7, in una fascia successiva a
quella esistente, con il punteggio spettante sulla base della tabella
di valutazione dei titoli allegata al predetto D.M. (all. B).
- Potrà, altresì, essere inserito a
domanda nelle graduatorie permanenti di cui al comma 5 del presente
articolo il personale abilitato all’insegnamento di educazione
musicale nella scuola media, purché in possesso del requisito del
servizio specificato nel precedente comma 1.
Art. 7
NORME FINALI
- Per tutto quanto non previsto dalla
presente O.M. si richiamano le disposizioni impartite con le OO.MM.
nn.153/1999 e 33/2000 riguardanti il personale docente ed educativo e
la O.M. n. 202 del 6 agosto 1999 che disciplina la sessione riservata
di esami, finalizzata ad conseguimento della abilitazione di strumento
musicale nella scuola media.
- La presente Ordinanza sarà inviata
alla Corte dei Conti per la registrazione.
IL MINISTRO
De Mauro |