IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Vista
la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di Belle
Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte
Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei
Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati;
Visto,
in particolare l'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, il
quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina
dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui
trattasi;
Visto
l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per
consentire alle predette istituzioni di esercitare l'autonomia statutaria
e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lett. f),
della legge n. 508 del 1999;
Acquisito il parere dell'organismo consultivo provvisorio di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999 reso nell'adunanza
del 13 febbraio 2002;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 28 marzo 2002;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli
atti normativi nell'adunanza del .............;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari reso nella
seduta del .............;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
.............;
Su
proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
EMANA
il seguente regolamento
TITOLO I
- PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -
Finalità e definizioni
1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione degli
statuti di autonomia, nonché per l'esercizio dell'autonomia regolamentare,
da parte delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Arte
Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, nonché da
parte dei Conservatori di Musica, dell'Accademia Nazionale di Danza e degli
Istituti Musicali pareggiati.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
b) per "istituzioni", le Accademie di Belle Arti, l'Accademia Nazionale
d'Arte Drammatica, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche,
nonché i Conservatori di Musica, l'Accademia Nazionale di Danza e gli
Istituti Musicali pareggiati;
c) per "organi di gestione", i Consigli di Amministrazione delle
istituzioni;
d) per "Cnam", il Consiglio Nazionale per l'Alta formazione artistica e
musicale;
e) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n. 508.
Art. 2 -
Autonomia statutaria
1. Le istituzioni di cui all'articolo 1, attraverso i propri statuti di
autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento,
disciplinano:
a) l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture
amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi,
in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché
alla conservazione, all'incremento ed all'utilizzazione del proprio
patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;
b) lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della
correlata attività di produzione;
c) modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici,
nonché dell'attività complessiva dell'istituzione;
d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto
allo studio, in conformità all'articolo 6 della legge;
e) modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni
finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e
privati, anche stranieri;
f) la rappresentanza degli studenti negli organi di Governo;
g) l'organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla
normativa vigente;
h) per l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, la possibilità di una sua
articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula
di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di opportune
intese con gli istituti di istruzione secondaria;
i) per l'Accademia Nazionale di Danza, la possibilità di una sua
articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge anche mediante la stipula
di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché le forme di
intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e
secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare
lo sviluppo integrato del processo formativo.
Art. 3 -
Autonomia regolamentare
1. Le istituzioni di cui all'articolo 1 dettano, con propri regolamenti, in
conformità alla vigente normativa e allo statuto, disposizioni di carattere
organizzativo e funzionale.
2. In particolare:
a) il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di
formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività
formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge;
b) i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità disciplinano le
modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e
contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge.
TITOLO
II - ORGANIZZAZIONE
Art. 4 -
Organi
1. Sono organi necessari delle istituzioni di cui all'articolo 1:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il consiglio accademico;
e) il collegio dei revisori;
f) il nucleo di valutazione;
g) il senato degli studenti.
2. Gli organi di cui al primo comma durano in carica tre anni.
Art. 5 -
Presidente
1. Il presidente è rappresentante legale dell'istituzione. Convoca e
presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
2. Il presidente è nominato dal Ministro tra eminenti personalità della
cultura, dell'arte o della musica, ovvero tra soggetti con comprovata
esperienza nel settore.
Art. 6 -
Direttore
1. Il direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed
artistico dell'istituzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.
2. Il direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli
assistenti e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre
istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata
professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7
lett. a) della legge. In sede di prima applicazione, e fino all'adozione del
predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto, con
riferimento all'esperienza professionale e di direzione acquisita anche in
ambiti multidisciplinari ed internazionali.
3. Il direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del
personale docente e degli studenti.
4. Il direttore, qualora lo richieda, può essere esonerato dagli obblighi
didattici.
5. Al direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio
dell'istituzione.
6. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli attuali docenti
incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano
la sede di titolarità e che optino per l'elezione nella sede di servizio.
Art. 7 -
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di
componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni
organizzative e finanziarie dell'ente.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) almeno due docenti dell'istituzione, oltre al direttore, eletti dal
personale docente;
d) almeno uno studente eletto dalla componente studentesca;
e) almeno un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo;
f) esperti nel settore artistico, musicale, coreutico, teatrale o del
design, scelti fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del
sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e
privati.
3. Gli esperti di cui al comma 2 lettera f), sono nominati:
a) almeno uno dal Ministro;
b) gli altri da enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni
culturali artistiche o scientifiche, pubbliche o private, che contribuiscono
in misura significativa al finanziamento o al funzionamento
dell'istituzione.
4. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con
voto consultivo.
5. Il consiglio di amministrazione stabilisce gli obiettivi e i programmi
della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le
dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare:
a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti;
b) definisce la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il
rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, l'organico del
personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del
personale non docente;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e
mobiliare dell'istituzione;
f) delibera il regolamento degli studenti, sentito il senato degli studenti
e il consiglio accademico.
6. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 5, lettera d),
è approvata dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Funzione Pubblica.
Art. 8 -
Consiglio accademico
1. Il consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti,
fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e
finanziarie dell'ente.
2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:
a) docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata
professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;
b) un rappresentante eletto dagli studenti.
3. Il consiglio accademico ha funzioni di indirizzo, programmazione,
coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche, scientifiche,
artistiche e di ricerca. In particolare:
a) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della
ricerca e della produzione, ai fini delle relative deliberazioni da parte
del consiglio di amministrazione;
b) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di
cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, il regolamento
didattico di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a);
c) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal
regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. e), della legge.
Art. 9 -
Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori, costituito con delibera del consiglio di
amministrazione, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze che lo preside, uno designato dal Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ed uno designato dal
consiglio di amministrazione stesso. I componenti devono essere in possesso
dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il
collegio dei revisori esercita i compiti previsti dall'articolo 2403 del
Codice Civile in quanto compatibili.
Art. 10
- Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di
amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da 3 a 6
componenti aventi competenze differenziate, di cui almeno la metà scelti fra
esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo
della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli
obiettivi. In particolare:
a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e
scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando,
anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo
ottimale delle risorse;
b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento
dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per
la valutazione del sistema universitario, sentito il Cnam. La relazione è
trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il
quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di
contributi finanziari;
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli
studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di
cui alla lett. b).
3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa,
il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la
pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela
della riservatezza.
Art. 11
- Il senato degli studenti
1. Il senato degli studenti è composto da studenti eletti in numero di tre
per gli istituti fino a cinquecento studenti, cinque per gli istituti fino a
mille, sette per gli istituti fino a millecinquecento, nove per gli istituti
fino a duemila, undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno
parte inoltre del senato gli studenti eletti nel consiglio accademico. Oltre
ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, il senato
può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al
consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione
didattica e dei servizi per gli studenti.
2. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo
svolgimento delle funzioni del Senato.
3. In sede di prima applicazione e, ove necessario, al fine di esercitare le
funzioni consultive di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) e b) il
direttore provvede con proprio decreto alla costituzione, ai sensi del comma
1, di una rappresentanza degli studenti.
Art. 12
- Uffici e organizzazione amministrativa
1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli Uffici cui
è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un direttore
amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, patrimoniale e
contabile dell'istituzione.
3. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del
consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ad un dipendente
dell'istituzione, ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di
comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto
riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale
dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
TITOLO
III
PROCEDURE E NORME FINALI
Art. 13 - Statuto e regolamenti
1. Per l'elaborazione dello statuto, del regolamento didattico e del
regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le istituzioni
possono costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione,
appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e
da esperti esterni.
2. In sede di prima applicazione:
a) lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, sentito il
collegio dei docenti e la rappresentanza degli studenti;
b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei docenti, sentito
l'organo di gestione e la rappresentanza degli studenti;
c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato
dall'organo di gestione.
3. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità,
nonché il regolamento di cui all'articolo 12 comma 1, sono deliberati e
trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
regolamento, al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni,
di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il regolamento didattico è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della
legge, al Ministero che, acquisito il parere del Cnam, esercita il
controllo.
4. I regolamenti interni sono adottati con decreto del direttore, o del
presidente ove previsto dallo Statuto, previa delibera degli organi
competenti e sentito il consiglio accademico.
5. Le spese di costituzione e funzionamento degli organismi di cui al comma
1 sono a carico del bilancio dell'istituzione.
Art. 14
- Abrogazione di norme
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le
disposizioni incompatibili ed in particolare le seguenti norme: articolo 212
comma 1, comma 2, comma 4 e comma 5, 213, articoli 215, 216, 220, comma 1,
comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 e comma 6, articoli 221, 222, 228, comma
1, comma 2, comma 3, comma 4 e comma 6, articoli 229, 230, 231, 254, 255,
256, 257, 367 comma 1 e comma 2, articoli 368, 369, 370, 371 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana ed entra
in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |