Oggetto:
Formazione delle
graduatorie regionali permanenti relative all'anno scolastico 2002/2003
per diverse classi di concorso, per la nomina in ruolo di insegnanti
IL
DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto lo Statuto della
Regione;
Vista la
legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Visto il
D.M. 24 novembre 1994, n. 334,
pubblicato nel S.O. (della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 16 del 20 gennaio 1995, serie generale) relativo al nuovo
ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a
cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte
applicata nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica e successive
modifiche;
Visto il
proprio decreto n. 1027 del 18 maggio 1976, registrato alla Corte dei
Conti il 20 maggio 1976, registro n. 5, foglio n. 39, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 29 maggio 1976,
con il quale sono stati determinati i criteri di valutazione e le modalità
per la compilazione delle graduatorie regionali permanenti ai sensi
dell'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Visti i nn.
748, 749, 750, 751, 752 e 753 del 27 novembre 2001, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 25 gennaio 2002;
Ritenuto di
dovere dare attuazione, per l'anno scolastico 2002/2003, alla norma di cui
all'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Visto l'art.
14 della legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000;
DECRETA
TITOLO I -
PERSONALE INSEGNANTE
Art. 1
Ai fini dell'immissione in ruolo degli insegnanti
contemplati nel successivo art. 3 sono formate per l'anno scolastico
2002/2003 a norma dell'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53,
graduatorie regionali permanenti per le seguenti classi di concorso
appartenenti alla tabella A del
D.M. 24 novembre 1994, n. 334
e successive modificazioni:
4/A - Arte
del tessuto, della moda e del costume
6/A - Arte
della ceramica
7/A - Arte
della fotografia e della grafica pubblicitaria
10/A - Arte
dei metalli e dell'oreficeria
13/A -
Chimica e tecnologie chimiche
17/A -
Discipline economico-aziendali
18/A -
Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica
19/A -
Discipline giuridiche ed economiche
21/A -
Discipline pittoriche
22/A -
Discipline plastiche
25/A -
Disegno e storia dell'arte
29/A -
Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2°
grado
33/A -
Educazione tecnica nelle scuole medie
36/A -
Filosofia, psicologia e scienza dell'educazione
40/A -
Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato
masticatorio
43/A -
Italiano, storia ed educazione civica, geografia nelle scuole medie
45/A -
Lingua straniera
46/A -
Lingua e civiltà straniera
47/A -
Matematica
49/A -
Matematica e fisica
50/A -
Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado
57/A -
Scienza degli alimenti
59/A -
Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nelle scuole medie
60/A -
Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomologia agraria,
microbiologia
61/A -
Storia dell'arte
66/A -
Tecnologia ceramica
76/A -
Trattamento testi
Le predette
graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina in ruolo degli
insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l'esaurimento delle
corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 15 della legge
regionale n. 53/1976 nonché di quelle compilate a decorrere dall'anno
1976/1977 ai sensi dell'art. 16 della citata legge regionale n. 53/1976.
Per le
suddette nomine sarà utilizzato il 50% dei posti di ruolo risultanti
vacanti.
Art. 2
Possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie regionali
permanenti di cui al precedente art. 1, limitatamente alla classe o alle
classi di concorso per le quali siano forniti di titolo di abilitazione
valido, gli insegnanti non di ruolo degli istituti regionali pareggiati,
che alla data fissata al successivo art. 6 per la presentazione delle
relative istanze siano in possesso della prescritta abilitazione, e ove
occorre, del titolo di specializzazione di cui al
D.P.R. n. 970/1975
ed abbiano
prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di
insegnamento nei predetti istituti e scuole per almeno 2 anni scolastici
(si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni).
Per l'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti
sono utili i titoli di abilitazione del precedente ordinamento dichiarati
validi per l'ammissione ai concorsi della tabella B) nelle colonne 4 e 5
del
D.M. 3 settembre 1982
e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO II
- INSEGNANTI TECNICO-PRATICI E DI ARTE APPLICATA
Art. 3
Ai fini
dell'immissione in ruolo del personale contemplato nei successivi artt. 4
e 5 sono formate per l'anno scolastico 2002/2003, a norma dell'art. 16
della legge regionale n. 53/1976, graduatorie regionali permanenti per le
seguenti classi di concorso appartenenti alle tabelle allegate al D.M. n.
334/1994 e successive modificazioni ed integrazioni:
1)
TABELLA C: Classi di concorso a posti di insegnanti tecnico-pratici
11/C -
Esercitazioni di economia domestica
19/C -
Esercitazioni pratiche di centralinisti telefonici
2)
TABELLA D: Classi di concorso a posti di insegnanti di arte applicata
negli istituti d'arte
1/D - Arte
della lavorazione dei metalli
2/D - Arte
dell'oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e delle gemme
5/D - Arte
della tessitura e della decorazione dei tessuti
7/D - Arte
del restauro della ceramica e del vetro
8/D - Arte
della decorazione e cottura dei prodotti ceramici
9/D - Arte
della formatura e foggiatura
10/D - Arte
della fotografia e della cinematografia
12/D - Arte
della serigrafia e della fotoincisione
13/D - Arte
della tipografia e della grafica pubblicitaria
14/D - Arte
del taglio e confezione
15/D - Arte
della decorazione pittorica e scenografica
16/D - Arte
della modellistica, dell'arredamento e della scenotecnica
18/D - Arte
dell'ebanisteria, dell'intaglio e intarsio
19/D - Arte
delle lacche, della doratura e del restauro
20/D - Arte
del mosaico e del commesso
21/D - Arte
della lavorazione del marmo e della pietra
22/D -
Laboratorio tecnologico delle arti della ceramica, del vetro e del
cristallo
Le predette
graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina in ruolo degli
insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l'esaurimento delle
corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 15 della legge
regionale n. 53/1976, nonché di quelle compilate a decorrere dall'anno
1976/1977 ai sensi dell'art. 16 della citata legge regionale n. 53/1976.
Per le
suddette nomine sarà utilizzato il 50% dei posti di ruolo risultanti
vacanti.
Art. 4
Possono
chiedere l'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di cui al
precedente articolo, gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di
arte applicata non di ruolo degli istituti regionali pareggiati, che alla
data fissata al successivo art. 6 per la presentazione delle relative
istanze siano in possesso del titolo di studio richiesto per la
partecipazione ai normali concorsi in base alla vigente normativa statale
ed abbiano prestato servizio di insegnamento nei predetti istituti per
almeno 2 anni scolastici, di cui 1 nella stessa classe di concorso
richiesta (si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno
180 giorni).
Per l'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti
sono validi in relazione a ciascuna classe di concorso, i titoli di studio
elencati nella colonna 2 delle tabelle C) e D) del
D.M. 3 settembre 1982
e successive modificazioni ed integrazioni purché conseguiti prima
dell'entrata in vigore del D.M. 13 gennaio 1990.
Art. 5
Ai fini dell'inclusione nelle graduatorie regionali
permanenti di arte applicata negli istituti regionali d'arte, per cui era
richiesto, in luogo del titolo di studio, l'accertamento dei titoli
professionali a norma della tabella D) annessa al
D.M. 3 settembre 1982,
l'aspirante deve presentare oltre alla domanda anche la dichiarazione o
certificazione dell'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti
professionali ed artistici, già validi ai fini del reclutamento del
personale di ruolo e non di ruolo nei posti di arte applicata della
tabella D) annessa al succitato D.M., purché conseguito prima dell'entrata
in vigore del D.M. 13 gennaio 1990, indicando, altresì, sotto la propria
responsabilità, l'anno scolastico in cui è stato effettuato il predetto
accertamento dei requisiti professionali ed artistici. Ogni insegnante può
chiedere l'inclusione nella sola graduatoria per la classe di concorso
relativa all'insegnamento impartito.
TITOLO III
- DISPOSIZIONI COMUNI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINI E DOCUMENTAZIONI
Art. 6
Le domande
redatte in carta semplice datate e firmate, indirizzate all'Assessorato
regionale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione, Dipartimento
regionale Pubblica Istruzione, Servizio V, Unità operativa XII - Via
Magliocco, 46 - 90141 Palermo, dovranno essere presentate direttamente o
tramite raccomandata entro il termine perentorio di giorni 30 che
decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del presente decreto. Al fine della scadenza delle
istanze inviate a mezzo di raccomandata farà fede il timbro a data
dell'Ufficio postale accettante.
Nella
domanda, compilata secondo l'allegato modello "A", gli aspiranti dovranno
dichiarare, sotto la propria responsabilità, ed a pena di esclusione:
a) cognome
e nome;
b) luogo e
data di nascita;
c) il
possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione
europea;
d) il
comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della
mancata iscrizione o dell'eventuale cancellazione;
e)
l'immunità da condanne penali e/o le condanne riportate (da indicare anche
se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario)
ed i procedimenti penali pendenti, la dichiarazione va resa anche se
negativa;
f) di
essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione nelle
graduatorie a cui intende partecipare, indicando l'Università, l'Accademia
o istituto dal quale è stato rilasciato e la data di conseguimento; gli
insegnanti di arte applicata che si trovino nelle condizioni di cui al
precedente art. 5 dovranno indicare tale loro condizione;
g) il
titolo di abilitazione posseduto ove richiesto per l'insegnamento nella
classe di concorso per cui si partecipa;
h)
eventuale titolo di specializzazione conseguito ai sensi del D.P.R. n.
970/1975 (da rendere solo in caso di possesso);
i) servizi
prestati fino all'anno scolastico 2001/2002 incluso, negli istituti
regionali pareggiati;
l) la
classe di concorso e la tabella per cui chiedono di partecipare e la
relativa denominazione di cui alle tabelle A), C), D) del D.M. n.
334/1994;
m) di avere
o non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
n) di
essere o non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da
altri impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
o) le
eventuali sanzioni disciplinari riportate in qualità di insegnante non di
ruolo;
p) la
propria posizione riguardo gli obblighi di leva;
q) i titoli
e certificati di cui al successivo art. 7 che si allegano alla domanda;
r) di
essere in possesso del servizio minimo richiesto per l'inclusione nelle
graduatorie;
s) il
proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano inviate eventuali
comunicazioni.
La domanda
deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.
L'omissione
di una sola di esse comporta l'invalidità della domanda e la conseguente
esclusione dalla graduatoria.
Non saranno
prese in esame le domande ed i documenti di cui al successivo art. 7,
inviate oltre il termine perentorio predetto, scaduto il quale non saranno
consentite integrazioni di qualunque titolo o documento. Non è ammesso
riferirsi a titoli eventualmente già prodotti all'Assessorato regionale
Pubblica Istruzione o all'istituto presso cui gli aspiranti prestano
servizio. Coloro che in base a titoli posseduti abbiano diritto
all'inclusione in più graduatorie permanenti devono presentare distinte
domande per ognuna delle graduatorie richieste, documentandone una sola
nei modi di cui al successivo art. 7 e unendo a ciascuna delle altre il
relativo certificato della prescritta abilitazione.
La
presentazione della domanda implica accettazione incondizionata di tutte
le norme del presente decreto.
Art. 7
Ai fini
dell'ammissione al beneficio e della valutazione dei titoli secondo le
norme di cui al presente decreto, gli aspiranti devono presentare
unitamente alla domanda, i seguenti documenti in originale o in copia
autentica in carta libera:
1)
certificato del titolo di abilitazione posseduto (e non il relativo
diploma) con l'indicazione del voto complessivo, eccezione fatta per
l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e
le lauree ed i diplomi pienamente abilitanti che si intendono conseguiti
con il punteggio minimo. Coloro che hanno conseguito un'abilitazione con
esonero da prove precedentemente sostenute, ai sensi della legge 28 luglio
1996, n. 827, devono documentare anche l'esito delle prove anzidette. Gli
insegnanti tecnico-pratici e quelli di arte applicata devono presentare
certificato completo di votazione del titolo di studio posseduto.
Nel caso in
cui l'aspirante in possesso in termini giuridici dell'abilitazione, non ne
abbia ancora ottenuto la relativa certificazione, pur avendola richiesta,
può allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva, secondo
l'allegato modello "B", sotto la propria responsabilità e con firma
autenticata, dalla quale risulti che lo stesso ha conseguito
l'abilitazione, il punteggio separatamente ottenuto nelle prove scritte ed
in quelle orali ed il punteggio complessivamente ottenuto. Detti
insegnanti, una volta venuti in possesso della certificazione di cui
sopra, dovranno presentarla a questo Dipartimento regionale Pubblica
Istruzione, Servizio V, Unità operativa XII.
Non sono
ammessi certificati di idoneità conseguita nel relativo concorso ordinario
ai fini abilitanti, in luogo dei sopracitati certificati di abilitazione;
2)
certificato del titolo di studio rilasciato dalla competente Università o
istituto di istruzione secondaria, contenente l'indicazione della
votazione ottenuta e della data del conseguimento;
3)
certificati comprovanti il servizio minimo richiesto per l'ammissione
nonché gli altri servizi didattici prestati fino all'anno scolastico
2001/2002 incluso, negli istituti regionali pareggiati. Detti certificati
devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico, la data
(giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o
le materie insegnate, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le
classi in cui l'insegnamento è stato impartito, l'eventuale partecipazione
alle sessioni di esame e la relativa qualifica.
I certificati di servizio che siano privi anche di una sola
delle indicazioni prescritte non saranno presi in considerazione e non
saranno ritenute valide formule generiche comunque sostitutive di esse.
TITOLO IV
-
FORMAZIONE ED
APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE
DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'IMPIEGO
Art.
8
Gli aspiranti di cui al Titolo I saranno inclusi nella graduatoria
regionale permanente relativa alle classi di concorso della tabella A) del
D.M. 24 novembre 1994,
nell'ordine risultante dalla somma dei punti spettanti per i titoli
documentati.
A tal fine saranno attribuiti:
a) all'abilitazione, il cui punteggio deve essere riportato a 100, per
ogni voto superiore a 60 su 100 - punti 0,30.
A coloro che, abbiano conseguito l'abilitazione in una o più delle
sottoclassi previste dal D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972, con esonero delle
prove di esame delle materie per le quali avessero già conseguito
l'abilitazione, sarà valutata la media dei voti delle abilitazioni;
b) per ogni anno di servizio, prestato negli istituti regionali pareggiati
in cattedra corrispondente col possesso del prescritto titolo di studio,
di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal
predetto limite di 6 ore quando l'insegnamento svolto in un corso completo
comporti meno di 6 ore settimanali) - punti 2,00.
Si considerano prestati in cattedra corrispondente tutti gli insegnamenti
compresi nella colonna 3 della tabella A) del D.M. 24 novembre 1994;
c) per ogni anno di servizio prestato col possesso del prescritto titolo
di studio e alle stesse condizioni di durata e di orario di cui alla
precedente lett. b) in diverso tipo di insegnamento presso gli istituti
regionali pareggiati - punti 1,00.
Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del
D.P.R. n. 970/1975
non dà
luogo a punteggio; nei casi di parità di punteggio complessivo è preferito
ai fini dell'assunzione l'aspirante con maggior carico familiare (D.P.C.M.
18 settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di parità la preferenza è
data secondo la minore età anagrafica.
Art.
9
Gli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata di cui al Titolo II
saranno inclusi nelle graduatorie relative alle classi di concorso delle
tabelle C) e D) del D.M. 24 novembre 1994, nell'ordine risultante dalla
somma dei punti spettanti per i titoli documentati.
A tal fine saranno attribuiti:
a) al titolo di studio prescritto per la partecipazione ai concorsi, il
cui punteggio deve essere riportato a 100, per ogni voto superiore a 60 su
100 - punti 0,30.
Nei confronti di coloro che non siano forniti di tale titolo non si fa
luogo all'attribuzione di alcun punteggio.
Nei confronti degli insegnanti incaricati di arte applicata che prestano
servizio dall'anno 1975/1976 con l'accertamento dei requisiti
professionali di cui all'art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, non
si dà luogo all'attribuzione di alcun punteggio;
b) per ogni anno di servizio, prestato negli istituti regionali pareggiati
in corrispondente posto, rispettivamente, di insegnante tecnico-pratico e
di insegnante di arte applicata, di almeno 180 giorni e per non meno di 6
ore settimanali (si prescinde dal predetto limite di 6 ore quando
l'insegnamento svolto in un corso completo comporti meno di 6 ore
settimanali) - punti 2,00.
Si considerano prestati in posto corrispondente tutti gli insegnamenti
compresi nella colonna 3 delle tabelle C) e D) del D.M. 24 novembre 1994,
in relazione alla classe di concorso cui si riferisce la graduatoria;
c) per ogni anno di servizio prestato in diverso posto di insegnante
tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata di durata e di orario di
cui alla precedente lettera b), presso gli istituti regionali pareggiati -
punti 1,00.
Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del D.P.R. n. 970/1975
non dà luogo a punteggio; nei casi di parità di punteggio complessivo è
preferito ai fini dell'assunzione l'aspirante con maggior carico familiare
(D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di parità la
preferenza è data secondo la minore età anagrafica.
Art.
10
Le graduatorie regionali permanenti saranno approvate con decreto del
Dirigente generale del Dipartimento regionale Pubblica Istruzione sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti generali di ammissione
all'impiego.
A tal fine gli aspiranti che avranno diritto alla nomina dovranno far
pervenire all'Assessorato regionale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica
Istruzione, Dipartimento regionale Pubblica Istruzione, Servizio V, Unità
operativa XII, Via Magliocco, 46, 90141 Palermo, entro il termine di 30
giorni dalla data del relativo avviso, i seguenti documenti in regola con
le norme sul bollo e sull'autenticazione in vigore:
1) originale o copia autenticata del titolo di studio (laurea o diploma)
ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti dell'originale non
ancora rilasciato;
2) certificato di nascita rilasciato dal comune di residenza;
3) certificato del titolo di abilitazione qualora alla domanda sia stata
allegata relativa dichiarazione sostitutiva;
4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla
segreteria della Procura della Repubblica in data non anteriore a 6 mesi;
5) certificati attestanti eventuali carichi pendenti rilasciati dalle
competenti Preture e Procure della Repubblica in data non anteriore a 6
mesi;
6) certificato di costituzione sana ed esente da difetti che impediscano
il pieno rendimento del servizio rilasciato dall'Azienda unità sanitaria
locale o da medico militare in data non anteriore a 6 mesi, con
l'indicazione dell'esito dell'accertamento sierologico previsto dall'art.
7 della legge n. 837/1956.
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica
gli aspiranti, per accertare la completa idoneità al servizio di
insegnante; l'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti
o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall'assunzione in ruolo;
7) eventuale diploma di specializzazione conseguito ai sensi del D.P.R. n.
970/1975;
8) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di origine o
di residenza (ovvero di cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea)
in data non anteriore a 6 mesi;
9) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove
si vota in data non anteriore a 6 mesi;
10) (solo per gli uomini) copia del foglio matricolare o
certificato di esito di leva.
Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere allegati ad un elenco in
duplice copia in cui saranno distintamente indicati.
Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto senza giustificato
motivo, entro il termine assegnato, tutti i predetti documenti.
Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli
interessati i quali dovranno regolarizzarli entro il termine non superiore
a 10 giorni dalla data dell'avviso. I documenti già allegati alla domanda
di ammissione alla graduatoria, dovranno essere regolarizzati in bollo. |