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Graduatorie 2002/2003 - Sicilia
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ANNO XV

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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2012

Decreto Assessorato Beni Culturali della
Regione Sicilia del 1 Agosto 2002

Pubblicato in GU n. 12 del 30/08/2002
SPECIALE ReclutamentoPagine collegate
Area AUTONOMIA


Oggetto: Formazione delle graduatorie regionali permanenti relative all'anno scolastico 2002/2003 per diverse classi di concorso, per la nomina in ruolo di insegnanti

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Visto il D.M. 24 novembre 1994, n. 334, pubblicato nel S.O. (della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 20 gennaio 1995, serie generale) relativo al nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica e successive modifiche;
Visto il proprio decreto n. 1027 del 18 maggio 1976, registrato alla Corte dei Conti il 20 maggio 1976, registro n. 5, foglio n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 29 maggio 1976, con il quale sono stati determinati i criteri di valutazione e le modalità per la compilazione delle graduatorie regionali permanenti ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Visti i nn. 748, 749, 750, 751, 752 e 753 del 27 novembre 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 25 gennaio 2002;
Ritenuto di dovere dare attuazione, per l'anno scolastico 2002/2003, alla norma di cui all'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Visto l'art. 14 della legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000;

DECRETA

TITOLO I - PERSONALE INSEGNANTE

Art. 1
Ai fini dell'immissione in ruolo degli insegnanti contemplati nel successivo art. 3 sono formate per l'anno scolastico 2002/2003 a norma dell'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, graduatorie regionali permanenti per le seguenti classi di concorso appartenenti alla tabella A del D.M. 24 novembre 1994, n. 334 e successive modificazioni:

4/A - Arte del tessuto, della moda e del costume
6/A - Arte della ceramica
7/A - Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria
10/A - Arte dei metalli e dell'oreficeria
13/A - Chimica e tecnologie chimiche
17/A - Discipline economico-aziendali
18/A - Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica
19/A - Discipline giuridiche ed economiche
21/A - Discipline pittoriche
22/A - Discipline plastiche
25/A - Disegno e storia dell'arte
29/A - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado
33/A - Educazione tecnica nelle scuole medie
36/A - Filosofia, psicologia e scienza dell'educazione
40/A - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio
43/A - Italiano, storia ed educazione civica, geografia nelle scuole medie
45/A - Lingua straniera
46/A - Lingua e civiltà straniera
47/A - Matematica
49/A - Matematica e fisica
50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado
57/A - Scienza degli alimenti
59/A - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nelle scuole medie
60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia
61/A - Storia dell'arte
66/A - Tecnologia ceramica
76/A - Trattamento testi

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 53/1976 nonché di quelle compilate a decorrere dall'anno 1976/1977 ai sensi dell'art. 16 della citata legge regionale n. 53/1976.
Per le suddette nomine sarà utilizzato il 50% dei posti di ruolo risultanti vacanti.

Art. 2
Possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di cui al precedente art. 1, limitatamente alla classe o alle classi di concorso per le quali siano forniti di titolo di abilitazione valido, gli insegnanti non di ruolo degli istituti regionali pareggiati, che alla data fissata al successivo art. 6 per la presentazione delle relative istanze siano in possesso della prescritta abilitazione, e ove occorre, del titolo di specializzazione di cui al D.P.R. n. 970/1975 ed abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento nei predetti istituti e scuole per almeno 2 anni scolastici (si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni).
Per l'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti sono utili i titoli di abilitazione del precedente ordinamento dichiarati validi per l'ammissione ai concorsi della tabella B) nelle colonne 4 e 5 del D.M. 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II - INSEGNANTI TECNICO-PRATICI E DI ARTE APPLICATA

Art. 3
Ai fini dell'immissione in ruolo del personale contemplato nei successivi artt. 4 e 5 sono formate per l'anno scolastico 2002/2003, a norma dell'art. 16 della legge regionale n. 53/1976, graduatorie regionali permanenti per le seguenti classi di concorso appartenenti alle tabelle allegate al D.M. n. 334/1994 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) TABELLA C: Classi di concorso a posti di insegnanti tecnico-pratici

11/C - Esercitazioni di economia domestica
19/C - Esercitazioni pratiche di centralinisti telefonici

2) TABELLA D: Classi di concorso a posti di insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte

1/D - Arte della lavorazione dei metalli
2/D - Arte dell'oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e delle gemme
5/D - Arte della tessitura e della decorazione dei tessuti
7/D - Arte del restauro della ceramica e del vetro
8/D - Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici
9/D - Arte della formatura e foggiatura
10/D - Arte della fotografia e della cinematografia
12/D - Arte della serigrafia e della fotoincisione
13/D - Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria
14/D - Arte del taglio e confezione
15/D - Arte della decorazione pittorica e scenografica
16/D - Arte della modellistica, dell'arredamento e della scenotecnica
18/D - Arte dell'ebanisteria, dell'intaglio e intarsio
19/D - Arte delle lacche, della doratura e del restauro
20/D - Arte del mosaico e del commesso
21/D - Arte della lavorazione del marmo e della pietra
22/D - Laboratorio tecnologico delle arti della ceramica, del vetro e del cristallo

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 53/1976, nonché di quelle compilate a decorrere dall'anno 1976/1977 ai sensi dell'art. 16 della citata legge regionale n. 53/1976.
Per le suddette nomine sarà utilizzato il 50% dei posti di ruolo risultanti vacanti.

Art. 4
Possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di cui al precedente articolo, gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti regionali pareggiati, che alla data fissata al successivo art. 6 per la presentazione delle relative istanze siano in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi in base alla vigente normativa statale ed abbiano prestato servizio di insegnamento nei predetti istituti per almeno 2 anni scolastici, di cui 1 nella stessa classe di concorso richiesta (si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni).
Per l'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti sono validi in relazione a ciascuna classe di concorso, i titoli di studio elencati nella colonna 2 delle tabelle C) e D) del D.M. 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni purché conseguiti prima dell'entrata in vigore del D.M. 13 gennaio 1990.

Art. 5
Ai fini dell'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di arte applicata negli istituti regionali d'arte, per cui era richiesto, in luogo del titolo di studio, l'accertamento dei titoli professionali a norma della tabella D) annessa al D.M. 3 settembre 1982, l'aspirante deve presentare oltre alla domanda anche la dichiarazione o certificazione dell'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti professionali ed artistici, già validi ai fini del reclutamento del personale di ruolo e non di ruolo nei posti di arte applicata della tabella D) annessa al succitato D.M., purché conseguito prima dell'entrata in vigore del D.M. 13 gennaio 1990, indicando, altresì, sotto la propria responsabilità, l'anno scolastico in cui è stato effettuato il predetto accertamento dei requisiti professionali ed artistici. Ogni insegnante può chiedere l'inclusione nella sola graduatoria per la classe di concorso relativa all'insegnamento impartito.

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINI E DOCUMENTAZIONI

Art. 6
Le domande redatte in carta semplice datate e firmate, indirizzate all'Assessorato regionale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione, Dipartimento regionale Pubblica Istruzione, Servizio V, Unità operativa XII - Via Magliocco, 46 - 90141 Palermo, dovranno essere presentate direttamente o tramite raccomandata entro il termine perentorio di giorni 30 che decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto. Al fine della scadenza delle istanze inviate a mezzo di raccomandata farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Nella domanda, compilata secondo l'allegato modello "A", gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ed a pena di esclusione:

a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'eventuale cancellazione;
e) l'immunità da condanne penali e/o le condanne riportate (da indicare anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) ed i procedimenti penali pendenti, la dichiarazione va resa anche se negativa;
f) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione nelle graduatorie a cui intende partecipare, indicando l'Università, l'Accademia o istituto dal quale è stato rilasciato e la data di conseguimento; gli insegnanti di arte applicata che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 5 dovranno indicare tale loro condizione;
g) il titolo di abilitazione posseduto ove richiesto per l'insegnamento nella classe di concorso per cui si partecipa;
h) eventuale titolo di specializzazione conseguito ai sensi del D.P.R. n. 970/1975 (da rendere solo in caso di possesso);
i) servizi prestati fino all'anno scolastico 2001/2002 incluso, negli istituti regionali pareggiati;
l) la classe di concorso e la tabella per cui chiedono di partecipare e la relativa denominazione di cui alle tabelle A), C), D) del D.M. n. 334/1994;
m) di avere o non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
n) di essere o non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da altri impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
o) le eventuali sanzioni disciplinari riportate in qualità di insegnante non di ruolo;
p) la propria posizione riguardo gli obblighi di leva;
q) i titoli e certificati di cui al successivo art. 7 che si allegano alla domanda;
r) di essere in possesso del servizio minimo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie;
s) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano inviate eventuali comunicazioni.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.
L'omissione di una sola di esse comporta l'invalidità della domanda e la conseguente esclusione dalla graduatoria.
Non saranno prese in esame le domande ed i documenti di cui al successivo art. 7, inviate oltre il termine perentorio predetto, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni di qualunque titolo o documento. Non è ammesso riferirsi a titoli eventualmente già prodotti all'Assessorato regionale Pubblica Istruzione o all'istituto presso cui gli aspiranti prestano servizio. Coloro che in base a titoli posseduti abbiano diritto all'inclusione in più graduatorie permanenti devono presentare distinte domande per ognuna delle graduatorie richieste, documentandone una sola nei modi di cui al successivo art. 7 e unendo a ciascuna delle altre il relativo certificato della prescritta abilitazione.
La presentazione della domanda implica accettazione incondizionata di tutte le norme del presente decreto.

Art. 7
Ai fini dell'ammissione al beneficio e della valutazione dei titoli secondo le norme di cui al presente decreto, gli aspiranti devono presentare unitamente alla domanda, i seguenti documenti in originale o in copia autentica in carta libera:

1) certificato del titolo di abilitazione posseduto (e non il relativo diploma) con l'indicazione del voto complessivo, eccezione fatta per l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e le lauree ed i diplomi pienamente abilitanti che si intendono conseguiti con il punteggio minimo. Coloro che hanno conseguito un'abilitazione con esonero da prove precedentemente sostenute, ai sensi della legge 28 luglio 1996, n. 827, devono documentare anche l'esito delle prove anzidette. Gli insegnanti tecnico-pratici e quelli di arte applicata devono presentare certificato completo di votazione del titolo di studio posseduto.
Nel caso in cui l'aspirante in possesso in termini giuridici dell'abilitazione, non ne abbia ancora ottenuto la relativa certificazione, pur avendola richiesta, può allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva, secondo l'allegato modello "B", sotto la propria responsabilità e con firma autenticata, dalla quale risulti che lo stesso ha conseguito l'abilitazione, il punteggio separatamente ottenuto nelle prove scritte ed in quelle orali ed il punteggio complessivamente ottenuto. Detti insegnanti, una volta venuti in possesso della certificazione di cui sopra, dovranno presentarla a questo Dipartimento regionale Pubblica Istruzione, Servizio V, Unità operativa XII.
Non sono ammessi certificati di idoneità conseguita nel relativo concorso ordinario ai fini abilitanti, in luogo dei sopracitati certificati di abilitazione;
2) certificato del titolo di studio rilasciato dalla competente Università o istituto di istruzione secondaria, contenente l'indicazione della votazione ottenuta e della data del conseguimento;
3) certificati comprovanti il servizio minimo richiesto per l'ammissione nonché gli altri servizi didattici prestati fino all'anno scolastico 2001/2002 incluso, negli istituti regionali pareggiati. Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie insegnate, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi in cui l'insegnamento è stato impartito, l'eventuale partecipazione alle sessioni di esame e la relativa qualifica.
I certificati di servizio che siano privi anche di una sola delle indicazioni prescritte non saranno presi in considerazione e non saranno ritenute valide formule generiche comunque sostitutive di esse.

TITOLO IV - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE
DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'IMPIEGO

Art. 8
Gli aspiranti di cui al Titolo I saranno inclusi nella graduatoria regionale permanente relativa alle classi di concorso della tabella A) del
D.M. 24 novembre 1994, nell'ordine risultante dalla somma dei punti spettanti per i titoli documentati.
A tal fine saranno attribuiti:

a) all'abilitazione, il cui punteggio deve essere riportato a 100, per ogni voto superiore a 60 su 100 - punti 0,30.
A coloro che, abbiano conseguito l'abilitazione in una o più delle sottoclassi previste dal D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972, con esonero delle prove di esame delle materie per le quali avessero già conseguito l'abilitazione, sarà valutata la media dei voti delle abilitazioni;
b) per ogni anno di servizio, prestato negli istituti regionali pareggiati in cattedra corrispondente col possesso del prescritto titolo di studio, di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal predetto limite di 6 ore quando l'insegnamento svolto in un corso completo comporti meno di 6 ore settimanali) - punti 2,00.
Si considerano prestati in cattedra corrispondente tutti gli insegnamenti compresi nella colonna 3 della tabella A) del D.M. 24 novembre 1994;
c) per ogni anno di servizio prestato col possesso del prescritto titolo di studio e alle stesse condizioni di durata e di orario di cui alla precedente lett. b) in diverso tipo di insegnamento presso gli istituti regionali pareggiati - punti 1,00.
Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del
D.P.R. n. 970/1975 non dà luogo a punteggio; nei casi di parità di punteggio complessivo è preferito ai fini dell'assunzione l'aspirante con maggior carico familiare (D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di parità la preferenza è data secondo la minore età anagrafica.

Art. 9
Gli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata di cui al Titolo II saranno inclusi nelle graduatorie relative alle classi di concorso delle tabelle C) e D) del D.M. 24 novembre 1994, nell'ordine risultante dalla somma dei punti spettanti per i titoli documentati.
A tal fine saranno attribuiti:

a) al titolo di studio prescritto per la partecipazione ai concorsi, il cui punteggio deve essere riportato a 100, per ogni voto superiore a 60 su 100 - punti 0,30.
Nei confronti di coloro che non siano forniti di tale titolo non si fa luogo all'attribuzione di alcun punteggio.
Nei confronti degli insegnanti incaricati di arte applicata che prestano servizio dall'anno 1975/1976 con l'accertamento dei requisiti professionali di cui all'art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, non si dà luogo all'attribuzione di alcun punteggio;
b) per ogni anno di servizio, prestato negli istituti regionali pareggiati in corrispondente posto, rispettivamente, di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata, di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal predetto limite di 6 ore quando l'insegnamento svolto in un corso completo comporti meno di 6 ore settimanali) - punti 2,00.
Si considerano prestati in posto corrispondente tutti gli insegnamenti compresi nella colonna 3 delle tabelle C) e D) del D.M. 24 novembre 1994, in relazione alla classe di concorso cui si riferisce la graduatoria;
c) per ogni anno di servizio prestato in diverso posto di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata di durata e di orario di cui alla precedente lettera b), presso gli istituti regionali pareggiati - punti 1,00.
Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del D.P.R. n. 970/1975 non dà luogo a punteggio; nei casi di parità di punteggio complessivo è preferito ai fini dell'assunzione l'aspirante con maggior carico familiare (D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di parità la preferenza è data secondo la minore età anagrafica.

Art. 10
Le graduatorie regionali permanenti saranno approvate con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale Pubblica Istruzione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali di ammissione all'impiego.
A tal fine gli aspiranti che avranno diritto alla nomina dovranno far pervenire all'Assessorato regionale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione, Dipartimento regionale Pubblica Istruzione, Servizio V, Unità operativa XII, Via Magliocco, 46, 90141 Palermo, entro il termine di 30 giorni dalla data del relativo avviso, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo e sull'autenticazione in vigore:

1) originale o copia autenticata del titolo di studio (laurea o diploma) ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti dell'originale non ancora rilasciato;
2) certificato di nascita rilasciato dal comune di residenza;
3) certificato del titolo di abilitazione qualora alla domanda sia stata allegata relativa dichiarazione sostitutiva;
4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla segreteria della Procura della Repubblica in data non anteriore a 6 mesi;
5) certificati attestanti eventuali carichi pendenti rilasciati dalle competenti Preture e Procure della Repubblica in data non anteriore a 6 mesi;
6) certificato di costituzione sana ed esente da difetti che impediscano il pieno rendimento del servizio rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale o da medico militare in data non anteriore a 6 mesi, con l'indicazione dell'esito dell'accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956.
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti, per accertare la completa idoneità al servizio di insegnante; l'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall'assunzione in ruolo;
7) eventuale diploma di specializzazione conseguito ai sensi del D.P.R. n. 970/1975;
8) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di origine o di residenza (ovvero di cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea) in data non anteriore a 6 mesi;
9) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove si vota in data non anteriore a 6 mesi;
10) (solo per gli uomini) copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva.

Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere allegati ad un elenco in duplice copia in cui saranno distintamente indicati.
Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto senza giustificato motivo, entro il termine assegnato, tutti i predetti documenti.
Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro il termine non superiore a 10 giorni dalla data dell'avviso. I documenti già allegati alla domanda di ammissione alla graduatoria, dovranno essere regolarizzati in bollo.

 
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