|
|
Articolo 25
(Misure di
razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in
particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario
inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti,
definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono
ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione
di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti
costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà
d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare
attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.
In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle
norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il
disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle
singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi
situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti
dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali
di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre
costituite fra più scuole.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono fissati i criteri ed i parametri per la definizione
delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da
conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6
per cento della consistenza numerica della dotazione organica
determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli
anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2
per cento.
2-bis. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici i
servizi classificati «come funzioni miste» e attinenti alle mense
scolastiche, e all'accoglienza e sorveglianza degli alunni.
3. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i
distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto.
4. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione
per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla
commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali,
qualora chieda di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in
altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare
dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo
5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in
relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente
altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte
dall'autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori
ruolo e/o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai
compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli
dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale
o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in
altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di
cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori
ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine,
si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base
delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori
ruolo e/o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni
decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di
appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I
collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto
personale cessano il 31 agosto 2003.
6. Ai fini dell'integrazione scolastica delle persone
handicappate si intendono destinatari delle attività di sostegno
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104 gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione dei posti di
sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di
handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie
per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto
articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione
dell'alunno come persona handicappata provvedono le Aziende unità
sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con
modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e della salute, entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3,
secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie
di spesa derivanti dall'applicazione del comma 4 del presente
articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali
stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione
professionale del personale docente della scuola, subordinata
mente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39
milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno
2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono
destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio
del personale ATA, previa verifica dell'effettivo conseguimento
delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 5.
8. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in
appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di
vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come
previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai
sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi
comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico
della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la
percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, emanato di concreto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione
degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003 da ridefinire
anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio
di vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per
l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di
soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese
di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti,
sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per
consentire l'attivazione dei contratti. |