In vista
dell'imminente inizio delle operazioni di avvio del nuovo anno scolastico,
si impartiscono alle SS. LL. le seguenti indicazioni e istruzioni relative a
taluni adempimenti di carattere preliminare rispetto all'attivazione delle
fasi di cui al contratto collettivo decentrato nazionale concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo
ed ATA stipulato con le Organizzazioni Sindacali della scuola il 29 maggio
2002.
a. Formazione delle
classi
Nell'ipotesi in cui
nella fase di determinazione dell'organico relativo al personale docente,
siano state previste classi con un numero di alunni superiore a quello
fissato dal D.M. n. 331/1998 e dal D.I. n. 141/1999 concernente le classi
che accolgono alunni portatori di handicap, le SS. LL., su segnalazione
motivata dei dirigenti scolastici e sulla base di puntuali riscontri, previa
scrupolosa verifica dell'esistenza delle condizioni che garantiscono
l'effettiva consistenza degli alunni, potranno autorizzare i dirigenti
scolastici a dimensionare tali classi nei limiti previsti dalle disposizioni
di cui ai suindicati decreti, comunicando a questo Ministero - Direzione
Generale del Personale - Uff. IX - gli incrementi resisi necessari.
Con riferimento poi
a quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 333/2001 circa l'attivazione da
parte dei dirigenti scolastici di classi che dovessero rendersi necessarie
per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di
determinazione dell'organico, si richiama la particolare, diretta attenzione
sull'esigenza che tale attivazione sia assunta con provvedimento motivato
recante i dati e gli elementi che legittimino il provvedimento stesso e sia
comunicata tempestivamente alle SS.LL. oltre che al competente Csa.
Sia nella prima
ipotesi (autorizzazione delle classi ai sensi del D.M. 331/1998) sia nella
seconda ipotesi (attivazione di classi ai sensi della legge n. 333/2001 da
parte dei dirigenti scolastici) l'istituzione di ulteriori classi rispetto
all'organico dovrà essere comunque accompagnata dall'analisi, per ciascuna
scuola, della serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni
iscritti e quelli effettivamente frequentanti: ciò al fine di non incorrere
in previsioni erronee e di evitare che, con l'inizio delle attività
didattiche, la effettiva consistenza degli alunni risulti inferiore alla
previsione, con conseguenti aggravi per l'erario dei quali questa
Amministrazione è chiamata a rendere conto anche attraverso la diretta
responsabilità dei soggetti a vario titolo competenti.
In ogni caso gli
scostamenti in aumento o in diminuzione degli alunni accertati con l'inizio
delle lezioni dovranno essere rilevati dalle SS.LL. e sollecitamente
comunicati sia al citato Ufficio IX della Direzione Generale del Personale
che al Sistema informativo.
b. Posti di sostegno
Per quanto riguarda
eventuali posti di sostegno in deroga da istituire ad integrazione di quelli
di cui alla tabella E allegata al decreto interministeriale in corso di
perfezionamento, si fa riferimento alle disposizioni impartite con circolare
ministeriale n. 16 del 19 febbraio 2002 di accompagnamento del predetto
decreto.
Si richiama, in
particolare, l'attenzione sulla necessità che tali posti siano autorizzati
dalle SS.LL. entro il mese di luglio e, comunque, in tempo utile per
garantire la chiusura delle operazioni entro il 31 dello stesso mese.
A tal fine le SS.
LL. medesime solleciteranno i dirigenti scolastici affinché le eventuali
esigenze di posti in deroga siano tempestivamente rappresentate a codesti
Uffici. Solo in via del tutto eccezionale i dirigenti scolastici potranno
istituire ulteriori posti conseguenti ad esigenze, non altrimenti esitabili,
verificatesi successivamente a tale data, dandone tempestiva e motivata
comunicazione a codesti Uffici.
Considerato che
negli ultimi anni si è verificato un costante, consistente aumento dei posti
di sostegno, le SS.LL. vorranno gestire la delicata operazione con la
massima cautela verificando che siano state attentamente valutate, oltre
all'incremento del numero degli alunni e alla gravità dell'handicap, anche
le situazioni organizzative e le risorse professionali disponibili nella
scuola.
Anche con riguardo
al sostegno, ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli
alunni portatori di handicap e dei relativi posti dovrà essere comunicata
sia a questo Ministero che al Sistema informativo.
c. Tempo pieno e
tempo prolungato
Le SS.LL. vorranno
assicurare la prosecuzione del tempo pieno nella scuola elementare e del
tempo prolungato nella scuola media nei confronti degli alunni che ne hanno
fruito nell'anno scolastico in corso.
Per le classi
iniziali, ove non sia stato possibile soddisfare tutte le richieste di tempo
pieno o di tempo prolungato, a causa delle limitate disponibilità di
organico, i dirigenti scolastici valuteranno la possibilità di far fronte
alle esigenze ricorrendo a forme di organizzazione flessibile del tempo
scuola e delle risorse, nonché intervenendo con apporti economici aggiuntivi
(stanziamenti di cui alla legge n. 440/1997, ecc.). Situazioni meritevoli di
considerazione e non gestibili con le soluzioni su accennate potranno essere
sottoposte alla valutazione di questo Ministero.
d. Insegnamento
della lingua straniera nella scuola elementare
Per quanto concerne
la lingua straniera nella scuola elementare, potranno essere attivati
ulteriori posti per insegnanti specialisti esclusivamente nel caso in cui la
dotazione organica non consenta di garantire la prosecuzione
dell'insegnamento già avviato nell'anno in corso. Tali esigenze devono
essere rappresentate a questo Ufficio per la necessaria autorizzazione.
e. Centri
Territoriali Permanenti
In relazione alla
limitata disponibilità delle risorse, la dotazione di personale dei Centri
Territoriali Permanenti definita nell'organico non potrà subire incrementi
se non a condizione che vi sia disponibilità di docenti in esubero non
diversamente utilizzabili.
f. Quadro delle
disponibilità
Le ore di
insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi
concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione
dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla
definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dall'art. 4
del citato contratto collettivo decentrato nazionale.
Il titolare di
cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di
titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di
ore. La modifica della composizione della cattedra non comporterà
riaggregazione dello spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal
docente.
Sempre al fine di
predisporre tempestivamente il quadro delle disponibilità in base al quale
operare per l'attivazione delle fasi relative all'avvio dell'anno
scolastico, le SS.LL. vorranno rappresentare ai dirigenti scolastici
l'esigenza di disporre con sollecitudine, ove ne ricorrano le condizioni,
gli esoneri o i semi-esoneri dall'insegnamento dei collaboratori.
Come previsto dal
citato decreto interministeriale sugli organici, è stato costituito presso
questo Ministero un Osservatorio permanente con il compito di monitorare,
per l'intero arco dell'anno scolastico, le consistenze degli alunni e i
relativi riflessi sugli organici.
A tal fine è
indispensabile non solo che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte
di rispettiva competenza, pongano in essere tutti gli interventi atti a
definire in termini oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee
scolastiche e la quantificazione rigorosa delle risorse occorrenti, ma che
questo Ministero e il Sistema informativo conoscano tutte le variazioni di
organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e
dei posti eventualmente attivati: ciò al fine di disporre di un quadro
preciso delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le iscrizioni
e le frequenze degli alunni nonché degli effetti che ne derivano sulla
consistenza e sulle tipologie dei posti.
Al riguardo l'Eds,
con propria nota tecnica note le modalità di interlocuzione e di intervento,
sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni
scolastiche.
Con successive
disposizioni saranno impartite indicazioni e istruzioni per il conferimento
delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da parte
dei Dirigenti scolastici qualora gli Uffici provinciali non completino le
relative operazioni entro il 31.luglio p.v..