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Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

Approvato dal Senato il 5 Dicembre 2002
Disegno di legge costituzionale n. 1187

 Riforma dello StatoPagine collegate
Area RIFORME


Art. 1 - (Modifiche all’articolo 117 della Costituzione)

1. Dopo il quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

«Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia locale».

 
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