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Articolo 1 - Ruoli degli
insegnanti di religione cattolica
1. Ai fini dell'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale
previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense
e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25
marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica
istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa
esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.
751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli
regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi,
del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti
dall'ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al
comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le
norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato
"Testo Unico", e dalla contrattazione collettiva.
3. Nella scuola materna e nella scuola elementare l'insegnamento della
religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe
riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del
punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che
siano disposti a svolgerlo.
Articolo 2 -
Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica
1. Con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione
Pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli
insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale,
determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento
complessivamente funzionanti.
2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica
nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio
scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna
regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel
territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica
nella scuola materna e nella scuola elementare sono stabilite dal
dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico
complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti
funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto
di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione
della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella
misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico
precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima
legge.
Articolo 3 -
Accesso al ruolo
1. L'accesso ai ruoli di cui
all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed
esami, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di
cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con
frequenza triennale, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in
relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01,
del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione
dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli
oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il
Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando
l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi
così accorpati.
3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi
sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma
1, e successive modificazioni.
4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di
idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale reso
esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato
dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere
soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della
diocesi.
5. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le norme
dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento
della preparazione culturale generale e didattica come quadro di
riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici
dell'insegnamento della religione cattolica.
6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono
presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o
da un ispettore tecnico, e composte da due docenti di ruolo, con almeno
cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con
l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle
commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti
nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.
7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il
concorso; l'elenco è approvato dal dirigente regionale che ha curato lo
svolgimento del concorso.
8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta
dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per
territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale
di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, e del punto 2.5
dell'Intesa resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1985, n. 751, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di
assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle
disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte
dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a
norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità
professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui
all'articolo 4, comma 3.
10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del
dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per
territorio.
Articolo 4 -
Mobilità
1. Agli insegnanti di religione
cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano
le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto
del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo
insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale
è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7,
relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell'idoneità
rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio ed
all'intesa con il medesimo ordinario.
2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è
subordinata al possesso del riconoscimento dell'idoneità rilasciata
dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il
medesimo ordinario.
3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi
in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di
insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del
personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni
vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per
l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle
procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste
dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 5 -
Norme transitorie e finali
1. Il primo concorso per titoli ed
esami, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente
legge, consistente in una sola prova, è riservato agli insegnanti di
religione cattolica che abbiano prestato servizio continuativo
nell'insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un
orario non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi
scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente
all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli
orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di
scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della
legislazione scolastica.
3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione
cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con
le norme locali tutelate ai sensi del numero 5, lettera c), del Protocollo
addizionale, di cui all'articolo 1, comma 1.
Articolo 6 -
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in 7.680.750 euro per l'anno 2002 ed in
19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |