IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità
ed urgenza di adottare misure per assicurare la razionalizzazione
della spesa nel settore della scuola e la funzionalità delle sedi
scolastiche, nonché di disporre interventi indifferibili, anche di
natura finanziaria, nei settori universitario, della ricerca
scientifica e dell'alta formazione artistica e musicale;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 20 settembre 2002;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica
e per gli affari regionali;
E m a n a
il
seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni per la
razionalizzazione della spesa nel settore della scuola
1. I docenti in situazione di soprannumerarietà,
appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di
personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare
ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le
organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di
personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di
perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata
partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione,
con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata
accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la
riconversione professionale si applica, nei confronti del
personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato di 20,731
milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno
2003.
3. All'onere di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33
milioni di euro per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del
comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2
Accorpamenti e
sdoppiamenti di classi
1. L'articolo 3,
comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333,
si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli
accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.
2. Non sono ammessi
sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.
Art. 3
Finanziamento degli
uffici scolastici regionali
1. Al fine di
attribuire ai competenti centri di spesa, interessati
all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della
pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse
finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti
stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative,
tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli
stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità
relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità
previsionali di base "Strutture scolastiche", sono
incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro
173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere
dall'anno 2004.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato
per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro
173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4
Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie
delle università, per il diritto allo studio nelle università non
statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di
alta formazione artistica e musicale
1. Al fine di
attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare
situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e
scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, è
autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da
erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno
2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è
istituito un fondo da ripartire tra le università sulla base di
parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in
75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto
agli studi universitari agli studenti iscritti alle università e
agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno
2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
4. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di
edilizia a favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata la spesa di 1
milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5
Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di
programmi e progetti di ricerca
1. Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di
compensi a componenti di commissioni e comitati, nonché ad
esperti, incaricati delle procedure di selezione e della
valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi
piani finanziari abbiano previsto spese per attività istruttorie e
di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei
compensi medesimi.
2. Il decreto di cui
al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di
compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei
programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in
vigore del presente decreto. La relativa spesa è compresa
nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o
programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non
superiore all'1% dei predetti fondi.
Art. 6
Valenza dei titoli
rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori
1. Allo scopo di
determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli
rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale
di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori
di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo
l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge
medesima sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma l è
sostituito dal seguente:
"1. I diplomi
rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base
all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della
presente legge, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso
all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di
specializzazione.";
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. I possessori
dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo riconoscimento
dei crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma
di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma
accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5,
nonché ai corsi di laurea specialistica presso le Università. I
crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al
comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea
presso le Università.";
c) dopo il comma
3 è aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis. Ai fini
dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di
cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di
cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.".
Art. 7
Attività di servizio per gli
studenti universitari
1. Per
potenziare i servizi di orientamento e tutorato a decorrere
dall'anno accademico 2002-2003, le università promuovono,
sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti
iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative
studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti,
in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2,
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai
sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quali, in particolare,
le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.
2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la
realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, al
comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il
secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita
presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica
del predetto Ministero e delle regioni.
La spesa derivante dal funzionamento della commissione è
determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei
fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse
previste dal medesimo comma.".
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.