Oggetto: Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per
la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto
e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 2 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440
VISTA la legge 18 dicembre 1997, n.440, concernente l'
"Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi";
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, concernente il "Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi
dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle
amministrazioni pubbliche di disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attività d'interesse comune;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347,
avente per oggetto "Regolamento recante norme di organizzazione del
Ministero della pubblica istruzione";
VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 2001,
avente per oggetto "Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello
non generale";
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 488, concernente le "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)", che, nella Tabella C - allegata alla medesima legge -
sotto la voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
per l'anno 2002, fissa in 226.456 migliaia di euro la dotazione del fondo
di cui all'articolo 4 della citata legge n. 440/1997;
VISTI l'articolo 68, 17 maggio 1999, n. 144, ed il relativo regolamento
applicativo 12 luglio 2000, n. 257, nonché l'Accordo del 2 marzo 2000
sancito dalla Conferenza unificata Stato - Regioni - Città ed Autonomie
locali;
VISTO l'art. 69, comma 4, della legge n. 144/1999 già menzionata ed il
relativo Regolamento applicativo adottato con D.I. del 31 ottobre 2000, n.
436;
VISTA la legge 22 marzo 2000, n. 69, concernente "Interventi finanziari
per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione
scolastica degli alunni con handicap", che all'art. 1 comma 1, prevede un
incremento pari a 10.986.454 euro del fondo di cui alla legge 18 dicembre
1997 n. 440, da destinare al potenziamento ed alla qualificazione
dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di
handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali;
RITENUTO opportuno individuare, fermo restando quanto previsto dall'art.
1, comma 2, della citata legge n. 69/2000, gli interventi da destinare per
l'anno 2002 agli alunni in situazione di handicap;
VISTO lo stanziamento del Capitolo 1722 dello stato di previsione del
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per l'anno 2002,
concernente il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi, ammontante a 237.442.454 euro;
CONSIDERATO che l'articolo 2 della legge n. 440/1997 prevede l'emanazione
di una o più direttive per la definizione: a) degli interventi prioritari;
b) dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli
interventi e le modalità della relativa gestione; c) delle indicazioni
circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli
interventi;
RAVVISATA l'opportunità di emanare una prima direttiva per la definizione
dei predetti aspetti attuativi della norma, mediante l'utilizzo della
somma complessiva di 231.771.912 euro;
RITENUTO opportuno rinviare ad una successiva direttiva la definizione
dell'utilizzo della restante somma di 5.670.542 euro, in considerazione
delle innovazioni normative in atto in materia di istruzione e formazione;
VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente del
Senato della Repubblica in data 16 aprile 2002;
VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente della
Camera dei Deputati in data 23 aprile 2002;
E M A N A
la seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 2002, di quota
parte delle disponibilità finanziarie del "Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi",
corrispondente a 231.771.912 euro;
-
Interventi prioritari
Sono individuati come prioritari i seguenti interventi:
-
Iniziative volte all'ampliamento dell'offerta
formativa nel nuovo quadro dell'autonomia didattica, organizzativa, di
ricerca, sperimentazione e sviluppo promosse dalle istituzioni
scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani
dell'offerta formativa definiti ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 8 marzo
1999, n.275; agli interventi formativi per il personale della scuola;
allo sviluppo dell'insegnamento delle lingue comunitarie con
particolare riguardo alla prosecuzione delle attività promosse con il
Progetto Lingue 2000; all'innalzamento del livello di scolarità e del
tasso di successo scolastico. Sono, inoltre, incluse le iniziative
volte all'espansione dell'offerta formativa e della domanda di
istruzione assicurata dalle scuole riconosciute quali paritarie ai
sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, impegnate nella realizzazione
dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca;
-
Iniziative volte al potenziamento ed alla
qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in
situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con
handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o
seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni
scolastiche, anche associate in rete, appartenenti al sistema
nazionale di istruzione, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta
formativa, definiti ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999,
n. 275;
-
Interventi perequativi diretti al sostegno delle
attività riferite all'area di professionalizzazione degli istituti
professionali;
-
Interventi da realizzare nel quadro della
collaborazione istituzionale con le Regioni e gli Enti locali negli
ambiti dell'obbligo formativo, dell'istruzione e della formazione
tecnica superiore, nonché dell'educazione permanente degli adulti.
-
Specificazione degli interventi
-
Gli interventi di cui al punto 1) lettera a) e b)
si riferiscono alle attività promosse dalle istituzioni scolastiche,
anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta
formativa definiti ai sensi dell'art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 275,
sia all'ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia
didattica, sia agli interventi di formazione e aggiornamento del
personale scolastico, sia all'integrazione scolastica degli alunni
portatori di handicap, con particolare attenzione per quelli con
handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o
seguiti in regime di day hospital. Sono, inoltre, comprese le
iniziative finalizzate all'espansione dell'offerta formativa nelle
istituzioni scolastiche paritarie, impegnate nella realizzazione
dell'autonomia didattica organizzativa e di ricerca. Tutte le predette
iniziative sono adottate anche in coerenza con le esigenze delle
comunità locali. La loro attivazione, comprensiva anche delle attività
complementari ed integrative a favore degli studenti, dovrà costituire
oggetto di un organico piano dell'offerta formativa da parte delle
singole scuole. Nella programmazione delle attività complementari ed
integrative saranno previsti anche interventi per costituire e
potenziare la socializzazione e la formazione personale degli studenti
ivi comprese le iniziative promosse a livello nazionale finalizzate al
potenziamento della cultura musicale e sportiva. Il miglioramento
dell'offerta formativa dovrà, tra l'altro, garantire il già attivato
processo di insegnamento delle lingue comunitarie, anche in forma non
curricolare tramite la prosecuzione delle avviate attività previste
dal Progetto Lingue 2000. In relazione alle riforme normative in atto
in materia di istruzione e formazione, saranno realizzate specifiche
iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma sia
all'interno che all'esterno del sistema scolastico, con particolare
riguardo alle componenti degli studenti e delle famiglie, in modo da
sviluppare una più ampia consapevolezza dei ruoli specifici nel nuovo
modello della scuola autonoma riformata.
-
Gli interventi perequativi, di cui al punto 1) -
lettera c) sono diretti a sviluppare l'area di professionalizzazione
del biennio post-qualifica negli istituti professionali;
-
Gli interventi, di cui al punto 1) - lettera d),
sono riferiti ai seguenti campi di interventi:
- l'attuazione dell'obbligo formativo, nell'ambito del quale sono
considerati prioritari quelli finalizzati all'informazione e
all'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, in collegamento
con i servizi per l'impiego, nonché alla realizzazione di percorsi
integrati tra scuole, agenzie di formazione professionale, imprese ed
altri soggetti pubblici e privati;
- la realizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), rivolto ai giovani e agli adulti;
- il potenziamento di interventi relativi all'educazione degli adulti
(EDA).
Sono previsti, nell'ambito dell'autonomia scolastica, interventi a
livello nazionale finalizzati al monitoraggio e alla documentazione
delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche, appartenenti
al sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, da
realizzare anche con il supporto di organismi nazionali e locali
competenti in materia. Tale azione dovrà favorire la costruzione di
una rete di supporto nazionale in grado di garantire sul territorio
momenti di confronto, sostegno e informazione.
Sono altresì previsti interventi di monitoraggio e valutazione delle
attività relative all'istruzione e formazione tecnica superiore,
all'educazione degli adulti e all'obbligo formativo da realizzare,
anche mediante il supporto degli organismi nazionali e locali
competenti in materia, attraverso:
- l'aggiornamento della banca dati per il sistema dell'istruzione e
della formazione tecnica superiore, nonché della banca dati per
l'educazione degli adulti già attivata presso l'Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa per la
documentazione;
- l'Osservatorio sull'educazione degli adulti attivato presso
l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione;
- la costituzione dell'Osservatorio sull'istruzione e la formazione
tecnica superiore, sulla base delle linee guida proposte dal Comitato
Nazionale di cui alla legge 17 maggio 1999, art. 69 comma 2;
- gli specifici programmi concordati con le Regioni e gli Enti locali
per l'attuazione del sistema dell'IFTS a norma dell'art. 10 del D.I.
n. 436/2000 e, nel caso di progetti integrati per l'attuazione
dell'obbligo formativo e dell'educazione degli adulti, che si
avvalgono del concorso finanziario delle Regioni, degli Enti locali e
di altri soggetti pubblici e privati.
-
Finanziamenti alle scuole per la realizzazione dei
piani dell'offerta formativa
Nell'ambito del nuovo quadro dell'organizzazione autonoma delle
istituzioni scolastiche, le stesse saranno destinatarie di un
finanziamento specificatamente finalizzato alla realizzazione del piano
dell'offerta formativa, nel quale saranno comprese anche le attività
finalizzate al potenziamento delle lingue comunitarie, con particolare
riguardo alla prosecuzione delle azioni attivate nelle scuole con il
Progetto Lingue 2000, al quale dovrà in ogni caso essere garantita la
conclusione dei gruppi didattici avviati.
Le assegnazioni dei fondi alle istituzioni scolastiche saranno disposte
dai competenti Uffici scolastici regionali.
Gli importi assegnati alla gestione delle istituzioni scolastiche, per
l'attuazione dei progetti contenuti nel piano dell'offerta formativa,
saranno quantificati dopo aver dedotto la somma di 20.658.275 euro per
iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti. Detti
importi saranno poi ripartiti: per il 30 % in parti uguali alle singole
scuole, per il 60 % in misura proporzionale alle dimensioni delle
istituzioni scolastiche medesime calcolate in relazione alle unità di
personale e al numero degli alunni. Il restante 10 % sarà assegnato
dagli Uffici scolastici regionali per azioni perequative e di supporto,
nonché per l'attuazione di un monitoraggio dei finanziamenti erogati
dalla legge 440/97, da effettuare a livello regionale, su una serie di
parametri fissati a livello nazionale.
-
Criteri generali per la ripartizione delle somme
destinate agli interventi
I criteri di ripartizione della quota della dotazione finanziaria del
fondo, utilizzata per le finalità indicate nella presente direttiva,
vengono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura
degli interventi e alla necessità di favorire la più ampia ed immediata
utilizzazione a livello decentrato delle risorse sia da parte delle
scuole sia degli Uffici scolastici regionali. L'assegnazione delle
risorse gestite a livello centrale è limitato ad una quota finalizzata
alla realizzazione di programmi e promozioni a carattere nazionale, di
supporto al confronto e alla comunicazione del processo di riforma.
Conseguentemente, viene stabilita la seguente ripartizione della somma
di 231.771.912 euro, come in premessa indicata, per i singoli
interventi elencati al punto 1):
-
139.081.842 euro per l'ampliamento
dell'offerta formativa e delle altre iniziative previste al punto 1).
In particolare, la somma di 7.746.853 euro, del predetto importo, sarà
utilizzata per le iniziative finalizzate alla comunicazione del
processo di riforma in materia di istruzione e formazione; l'importo
fino ad un massimo di 15.490.000 euro sarà utilizzato per le attività
di formazione ed aggiornamento del personale della scuola, l'importo
fino ad un massimo di 2.530.638 euro sarà utilizzato per le iniziative
promosse a livello nazionale per il potenziamento della cultura
musicale e sportiva; la somma di 1.187.852 euro sarà destinata a
progetti promossi e realizzati a livello nazionale in coerenza con il
processo di riforma; mentre l'importo di 6.197.482 euro sarà destinato
alle scuole paritarie per l'espansione dell'offerta formativa e della
domanda di istruzione;
-
10.986.454 euro per le iniziative di
potenziamento e di qualificazione dell'offerta formativa di
integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con
particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per
gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital,
promosse dalle istituzioni scolastiche. La somma di 6.042.550 euro,
corrispondente al 55% dei predetti 10.986.454 euro, sarà destinata
agli istituti a carattere atipico di cui all'art. 21, comma 10, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ove nel corrente anno 2002 siano insediati
i nuovi organi di gestione previsti dalla riforma dei predetti
istituti. La predetta somma di 6.042.550 euro, eventualmente non
assegnata ai suddetti istituti atipici, in relazione al mancato
insediamento dei nuovi organi di gestione, sarà destinata ad
incrementare le risorse finanziarie per l'offerta formativa di
integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e per
la formazione del personale docente. A detta attività di formazione è
destinato l'importo fino ad un massimo di 516.457 euro della somma da
ultimo citata;
-
20.193.598 euro per gli interventi
perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all'area di
professionalizzazione degli istituti professionali (sub lettera c);
-
61.510.018 euro per gli interventi negli
ambiti dell'obbligo formativo, dell'istruzione e della formazione
tecnica superiore, nonché dell'educazione permanente degli adulti (sub
lettera d), così ripartiti:
- 30.000.000 euro per l'obbligo formativo di cui all'art. 68 della
legge n. 144/1999; - 19.570.000 euro per l'istruzione e la formazione
tecnica superiore di cui all'art. 69 della citata legge n. 144/1999; -
11.940.000 euro per l'educazione permanente degli adulti.
-
Modalità della gestione delle somme. La
gestione delle somme indicate al punto 4) è rimessa all'Amministrazione
centrale ed alle istituzioni scolastiche secondo le quote sottoindicate:
-
l'importo di 139.081.842 euro, di cui alla lettera
aa), sarà assegnato agli Uffici scolastici regionali e alle
istituzioni scolastiche per una immediata utilizzazione a livello
decentrato, fatta salva solo la quota fino ad un massimo di 17.662.825
euro da destinare all'Amministrazione centrale per la realizzazione di
attività e programmi a carattere nazionale, ivi comprese le iniziative
realizzate dalle scuole paritarie;
-
l'importo di 10.986.454 euro di cui alla lettera bb)
sarà assegnato entro il limite massimo di 181.000 euro agli Uffici
dell'Amministrazione centrale; la restante somma sarà ripartita a
favore delle istituzioni scolastiche e degli Uffici scolastici
regionali, fatto salvo l'obbligo di destinare agli istituti atipici la
somma di 6.042.550 euro al verificarsi del contenuto dell'art. 1,
comma 3, della più volte citata legge. 69/2000;
-
l'importo di 20.193.598 euro, di cui alla lettera
cc), sarà assegnato alle istituzioni scolastiche;
-
l'importo di 61.510.018 euro, di cui alla lettera
dd), sarà utilizzato, fino ad un massimo di 5.164.569 euro, dagli
Uffici dell'Amministrazione Centrale e la restante somma sarà
ripartita a favore degli Uffici scolastici regionali per gli accordi
da stipularsi con le Regioni.
Nella gestione delle somme assegnate per le
finalità di cui al punto d), si applicano le istruzioni
amministrativo-contabili, in materia di interventi cofinanziati dal
Fondo sociale europeo, emanate dal Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale.
IL MINISTRO
Letizia Moratti |