OGGETTO:
D.M. Funzione Pubblica 29 luglio 1997, n. 331 (Pensione e
part time) – Chiarimenti
1. Premessa
Il decreto 29 luglio 1997, n. 331 reca norme per la definizione dei
criteri e delle modalità applicative delle disposizioni concernenti il
trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non
cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei
confronti del personale delle amministrazioni pubbliche; la medesima
facoltà era stata già prevista per i lavoratori di imprese dall’articolo
1, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Con Circolare INPDAP n. 61 del 27 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 4 dicembre 1997, sono state fornite le istruzioni per
una corretta applicazione di dette disposizioni sia per il personale delle
amministrazioni pubbliche che per i lavoratori dipendenti di enti
privatizzati che hanno mantenuto l’iscrizione a questo Istituto.
A seguito della graduale acquisizione delle competenze in merito alla
liquidazione dei trattamenti pensionistici riguardanti il personale delle
amministrazioni statali, sono state evidenziate alcune difformità
interpretative sulle disposizioni in esame.
Nel confermare le istruzioni già impartite con la citata circolare, con la
presente si intende ora focalizzare l’attenzione su alcuni passaggi
fondamentali considerando, altresì, che le competenze in merito
all’erogazione dei trattamenti pensionistici già attribuite alle Direzione
Provinciali del Tesoro sono state acquisite dall’INPDAP .
2. Destinatari
Come è noto, la facoltà di cumulare il trattamento pensionistico di
anzianità con il reddito derivante dalla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale è riconosciuta solo nei confronti
di coloro che all’atto della trasformazione siano in possesso dei
requisiti di età e/o di contribuzione richiesti dalla normativa vigente,
per l’accesso al pensionamento di anzianità.
Qualora gli interessati nel corso della prestazione di lavoro a part-time
maturino i requisiti per il collocamento a riposo d’ufficio e vengano, per
esplicite disposizioni di legge, trattenuti in servizio, il trattamento
pensionistico in godimento continuerà ad essere erogato nella misura
prevista dall’articolo 1, comma 185 della legge n. 662/1996 e dal decreto
n. 331/1997. Infatti, il titolo che dà origine a tale trattamento
pensionistico rimane in ogni caso quello di anzianità in quanto
cristallizzato al servizio maturato alla data di trasformazione del
rapporto di lavoro.
Le medesime disposizioni si applicano anche nei confronti di coloro che
durante la prestazione part-time maturino i 40 anni di anzianità
contributiva.
Pertanto, in entrambe le fattispecie, il trattamento pensionistico in
godimento, fino alla data di cessazione definitiva dal servizio, sfuggirà
alla nuova disciplina di totale cumulabilità tra le
pensioni di vecchiaia e quelle ad esse equiparate ed i redditi da lavoro
dipendente, così come prevista dall’articolo 72 della legge n. 388/2000.
3. Misura part-time
La prestazione a tempo parziale del personale delle pubbliche
amministrazioni che usufruisce del regime della cumulabilità di cui al
decreto 331/1997 è fissata in misura non inferiore al 50 per cento
dell’orario pieno. Unica eccezione è rappresentata dal personale docente a
tempo indeterminato del comparto scuola la cui riduzione dell’orario
avviene nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nelle specifiche
ordinanze ministeriali.
Per i lavoratori che hanno mantenuto l’iscrizione all’INPDAP, ma
appartengono ad enti privatizzati, la trasformazione del rapporto di
lavoro può avvenire in misura non inferiore a 18 ore settimanali.
Giova rammentare che per tutti gli iscritti all’INPDAP, fatta eccezione
per il personale docente a tempo determinato, la tutela previdenziale del
rapporto di lavoro a tempo parziale è fornita dall’articolo 8 della legge
29 dicembre 1988, n. 554 che, tra l’altro, prevede:
·
ai fini del diritto del trattamento di quiescenza e di
previdenza gli anni di servizio a tempo parziale sono utili per intero;
·
ai fini della misura dei trattamenti previdenziali
(pensionistici e di fine rapporto) gli anni ad orario ridotto vanno
ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi per il coefficiente
risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed
orario di servizio a tempo pieno; conseguentemente, l’anzianità
contributiva ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento
previdenziale è pari alla proporzione esistente tra l’orario di lavoro
effettivamente svolto e quello full-time;
·
per la base di calcolo si considerano le retribuzioni
previste per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.
Occorre precisare che nei casi di cui all’art.1, comma 185 della legge n.
662/1996 e al decreto n. 331/1997, non trovano applicazione gli istituti
di riscatto e prosecuzione volontaria previsti dall’articolo 8 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564 per la copertura assicurativa dei
periodi di non lavoro collocati entro i confini temporali di una
prestazione part-time.
Infatti, la prosecuzione volontaria non è ammessa qualora per gli stessi
periodi di non lavoro l’interessato sia in godimento di una pensione di
vecchiaia, di anzianità o di inabilità liquidata a carico delle forme di
previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti pubblici e privati
(art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184).
Analogamente non è applicabile l’istituto del riscatto in quanto per gli
stessi periodi di non lavoro il dipendente percepisce un trattamento
pensionistico a carico di questo Istituto.
4. Percentuale trattamento pensionistico spettante
Per il personale delle amministrazioni pubbliche, ivi compreso il
personale docente del comparto scuola, l’Istituto provvederà ad erogare il
trattamento pensionistico ridotto in misura inversamente proporzionale
alla riduzione dell’orario normale di lavoro.
Analogamente si procederà nei confronti degli iscritti dipendenti da enti
privatizzati, tenendo tuttavia presente che in questa ipotesi, in virtù di
quanto disposto dall’articolo 1, comma 185, della legge n. 662/1996,
l’importo da mettere in pagamento non potrà comunque essere inferiore al
50 per cento dell’ammontare della pensione teoricamente spettante.
In entrambi i casi la somma della pensione e della retribuzione non può
superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a
parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.
5. Provvedimenti di liquidazione
L’INPDAP e le Amministrazioni statali, ancora competenti alla liquidazione
del trattamento pensionistico, provvederanno ad emanare, alla data di
trasformazione del rapporto di lavoro, il relativo provvedimento di
pensione, avendo cura di evidenziare che la pensione dovrà essere
corrisposta in misura inversamente proporzionale al rapporto svolto a
part-time nei limiti di cui al decreto 331/1997 ovvero, nel caso di
iscritti dipendenti da enti privatizzati, nei limiti previsti
dall’articolo 1, comma 185 della legge 662/1996.
Alla data di cessazione del rapporto di lavoro a part-time si provvederà a
determinare un nuovo trattamento pensionistico in base alla complessiva
anzianità contributiva maturata dall’iscritto, considerando che il
servizio prestato a part-time dalla data di trasformazione inciderà, ai
fini della misura, secondo la normativa generale che regola il rapporto a
tempo parziale così come illustrata al punto 2.
Il nuovo provvedimento di pensione dovrà contenere l’annotazione che
vengono confermati gli effetti della precedente determinazione fino alla
data di cessazione definitiva dal servizio.
Il Dirigente
Generale
Gala |