Oggetto:
Accordo successivo per il personale ATA sottoscritto l’8.3.2002.
Chiarimenti sull’art.5
Con riferimento a quanto previsto
dall’art. 5 dell’Accordo di cui all’oggetto si fa presente che il
SIMPI non predisporrà per questo scorcio di anno scolastico, le
procedure per il riconoscimento dell’assenza dal servizio del
personale ATA che accetta, nell’ambito del comparto scuola, incarichi
a tempo determinato e non stamperà i contratti relativi a tali
incarichi.
Pertanto, i Dirigenti Scolastici
dovranno emettere gli atti necessari manualmente fermo restando che,
comunque, tale personale non deve cessare
dal servizio.
Atteso che il dispositivo dell’art. 5
in questione ha validità dal corrente anno scolastico, si pregano i
Dirigenti Coordinatori dei CSA di voler rendere noti, immediatamente,
con comunicazione di servizio a T04, della quale daranno notizia al
numero verde 800903080, i nominativi del personale che è stato fatto
cessare perché potesse assumere il contratto a tempo determinato. Ciò al
fine di reintegrare gli interessati nelle pregresse legittime posizioni
giuridiche e di conservare loro la titolarità delle sedi che altrimenti
potrebbero essere occupate attraverso i trasferimenti per l’a.s.
2002/2003.
Si fa riserva di fornire ulteriori
istruzioni circa le procedure relative al trattamento economico di tale
personale, allorché concordate con il Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica.
Con l’occasione si comunica che
l’Accordo in questione è stato pubblicato sulla G.U. n. 72 del
26.3.2002.
Il Direttore Generale
Zucaro |