Oggetto:
Organici
di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario - anno
scolastico 2002/2003
Si fa seguito alle
comunicazioni di servizio in data 3, 4 e 6 giugno, con le quali, nel
rendere nota l’apertura delle funzioni di acquisizione dei dati relativi
agli organici di cui in oggetto, si è precisato che la determinazione
degli stessi deve essere effettuata ai sensi del decreto ministeriale 10
agosto 2000 - n. 201 - così come integrato e modificato dal
decreto ministeriale 27 luglio 2001 -
n. 128.
In proposito, si ritiene
opportuno fornire, di seguito, alcune indicazioni, nonché di riportare le
disposizioni di cui alle note n 124 e n. 81, rispettivamente del
27 giugno 2000 e
24 luglio 2001, che
risultano ancora applicabili per il prossimo anno scolastico.
1)
Qualora i contratti di
appalto per la pulizia dei locali non riguardino tutte le sedi della singola
istituzione scolastica, ma solo alcune, la decurtazione del 25% dei posti
prevista dall’articolo 8.2 del decreto 201/2000 deve essere effettuata con
riferimento alla consistenza del personale che, di norma, sarebbe assegnato,
dal dirigente scolastico, a prestare servizio presso le sedi destinatarie
dell’appalto stesso.
In presenza di un
contratto di appalto stipulato per la pulizia di parte dei locali di una
stessa sede, la decurtazione dell’organico può essere effettuata in misura
proporzionale, tenendo conto delle superfici trattate a mezzo di appalto e
quelle assegnate al personale scolastico.
2)
Qualora nella stessa istituzione scolastica, ovvero nello stesso plesso,
succursale o sezione staccata, si determini compresenza di personale
dell’amministrazione, di quello estraneo all’amministrazione addetto ai
servizi di pulizia degli spazi e dei locali, nonché di personale
beneficiario delle disposizioni di cui al decreto interministeriale 65/2001,
la percentuale di riduzione da applicare non può superare il 25% della
dotazione organica di istituto del relativo profilo professionale ovvero,
per effetto di quanto previsto al punto 1, della consistenza del singolo
plesso, succursale o sezione staccata.
3)
Nel caso in cui, per effetto delle riduzioni effettuate in presenza di ditte
d’appalto o di soggetti beneficiari delle disposizioni impartite con decreti
interministeriali 20 aprile 2001, n. 65 e n. 66, si verifichi
nell’istituzione scolastica soprannumerarietà di personale di ruolo, i
soggetti individuati in eccedenza, rispetto al 75% della dotazione di
istituto, dovranno partecipare alle operazioni di mobilità.
4)
Con le note in calce ai
prospetti di cui alla tabella “1” è stata prevista l’attribuzione di un
ulteriore collaboratore scolastico qualora l’istituzione scolastica sia
“...funzionante in più sedi”. Tale incremento, oltre a non riguardare
la sede principale, deve essere attribuito una sola volta per ciascun
plesso, sezione staccata o sede coordinata, nell’ipotesi in cui siano
funzionanti classi o sezioni di ordini e gradi di istruzione diversi per le
quali si utilizzino in comune gli accessi ed i locali del medesimo istituto.
5)
La dotazione organica del
profilo professionale di assistente tecnico viene deliberata dalla giunta
esecutiva d’istituto. Si rammenta, però, l’opportunità della verifica da
parte dei competenti uffici che i laboratori siano attivati esclusivamente
per le materie curricolari previste dall’ordinamento scolastico, secondo
l’indicazione di cui al 1° comma dell’articolo 3 del decreto ministeriale 2
giugno 2000, n. 234, nonché per quelle contemplate nei progetti di
sperimentazione.
Si ricorda, inoltre, che
ai sensi dell’articolo 4 - comma 4.3 - del decreto ministeriale 201/2000, la
compresenza nel laboratorio di docenti, insegnanti tecnico-pratici ed
assistenti tecnici comporta per questi ultimi la prestazione lavorativa,
prevista dal vigente contratto collettivo integrativo, di 12 ore settimanali
per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche
del laboratorio cui sono addetti nonché per la preparazione del materiale
necessario per le esercitazioni.
6)
Per le sezioni ospedaliere
della scuola materna, elementare e secondaria di I grado il numero “medio”
di alunni degenti nelle strutture sanitarie concorre alla determinazione
degli organici.
7)
Nei licei artistici dove
funzionano corsi integrativi, la dotazione organica del profilo
professionale di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico non
deve essere incrementata in quanto il numero degli studenti frequentanti
tali corsi non concorre alla determinazione dell’organico d’istituto.
8)
Per le scuole medie annesse agli istituti d’arte non è più previsto un
responsabile amministrativo in aggiunta a quello assegnato all’istituto.
9)
Agli istituti d’istruzione secondaria
superiore, unificati ai sensi dell’articolo 2 - comma 6 - del D.P.R. 18
giugno 1998, n. 233, è assegnato un ulteriore posto di assistente
amministrativo. Per le situazioni previste dalla nota g) di cui ai prospetti
1/B ed 1/C e dalla nota f) del prospetto 1/D di cui alla tabella “1”
allegata al decreto ministeriale 201/2000, si precisa che l’incremento del
posto di assistente amministrativo è consentito esclusivamente per le
istituzioni scolastiche nelle quali si sono consolidati da almeno un biennio
percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a
più di due ordini e tipologie di scuola (ad esempio: ordine classico,
professionale e tecnico e, quindi, liceo classico, istituto professionale ed
istituto tecnico).
Il Direttore Generale
Zucaro
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