OGGETTO: organici A.T.A. - anno scolastico 2002/03
Al
fine di consentire, a livello generale, la necessaria omogeneità nella
trattazione della materia indicata in oggetto, si ritiene opportuno
trasmettere il contenuto della nota n. 125 del 20 u.s., inviata alla
Direzione Regionale per la Sicilia, con la quale, ad integrazione delle
disposizioni già diramate con protocollo 113 dell’11 giugno c.a., vengono
fornite ulteriori indicazioni per la gestione dei posti da rendere
indisponibili negli organici delle istituzioni scolastiche che si
avvalgono, per la pulizia dei locali, di contratti d’appalto con ditte
esterne ovvero stipulati per effetto del decreto interministeriale n.
65/2001.
«....
Si fa riferimento alla nota n. 12853 del 10 u.s., inviata anche alla S.V.,
con la quale il C.S.A. di Palermo chiede di conoscere, sostanzialmente, se
possa essere applicato, anche per il prossimo anno scolastico, il contenuto
di cui al punto 2) della nota ministeriale 27 giugno 2000, n. 124 con la
quale sono state disciplinate, per l’anno scolastico 2000/01, talune
modalità operative per la determinazione degli organici di cui all’oggetto.
Con la disposizione in parola è stato contemplato, com’è noto, il
mantenimento nella
medesima sede di titolarità del personale statale risultato in soprannumero
per effetto della sottrazione dei posti, dall’organico di istituto, disposta
in presenza di personale delle ditte d’appalto per la pulizia dei locali
nonché di ex LSU e/o titolari di contratti CO.CO.CO.
In
proposito si osserva, preliminarmente, che l’efficacia della cennata
clausola di salvaguardia è stata
limitata
all’anno scolastico 2000/01.
Per
il corrente anno scolastico, infatti, con nota protocollo 81/VM del 24
luglio 2001 sono state riportate, dai punti 1) al 4), le disposizioni, tra
quelle precedentemente emanate, che potevano essere considerate ancora
applicabili; tra esse, come si può rilevare, non è più inclusa quella sulla
tutela della sede di titolarità.
Ciò premesso, si
esprime comunque l’avviso che nell’ipotesi in cui la S.V. rilevi che
l’efficacia dei servizi dell’istituzione scolastica è compromessa in
conseguenza della diminuzione del personale statale, da trasferire in quanto
soprannumerario a seguito della citata sottrazione dei posti,
può
essere previsto il mantenimento della titolarità dello stesso personale,
sottraendo dalla dotazione di istituto un corrispondente minor numero di
posti rispetto all’aliquota che, di norma, deve essere resa indisponibile.
Resta inteso che si dovrà procedere alla compensazione dei posti non più
resi indisponibili, mediante corrispondente riduzione negli organici di
altre istituzioni scolastiche in entità tale che la consistenza complessiva
dei posti “congelati” risulti pari a quella indicata nella tabella “B”,
allegata al decreto, in corso di emanazione, relativo alla determinazione
degli organici A.T.A. per il prossimo anno scolastico.
In tale tabella, già disponibile al sistema di trasmissione dati, sono
riportati, a livello provinciale, i contingenti dei posti accantonati nel
corrente anno scolastico per effetto del decreto interministeriale n. 65 del
20 aprile 2001, nonché in conseguenza di contratti d’appalto stipulati per
la pulizia dei locali. La S.V. è cortesemente pregata di fornire notizie sul
seguito della questione, anche in merito all’eventuale applicazione
dell’accennata modalità in altre province, a fronte di fattispecie analoghe
a quella rappresentata.»
Direttore Generale
Zucaro
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