Oggetto: Nomine su posti di sostegno
In merito a
quanto segnalato dalla docente ......, rappresentante del ......, nota
inviata con Fax del 5 agosto 2002 anche a codesto Ufficio, si ritiene di
dover precisare quanto segue.
Nel
conferimento delle supplenze su posti di sostegno, residuati dopo
l’esaurimento degli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie
permanenti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 3 del
D.M. n. 201/2000.
Pertanto, i posti di sostegno residuati dopo l’esaurimento degli aspiranti
inclusi negli elenchi di sostegno, tratti dalle graduatorie permanenti,
vengono definitivamente assegnati alla competenza dei dirigenti delle
scuole, ove si verifica la disponibilità del posto, che, al fine della
loro copertura, utilizzano – secondo l’ordine e le disposizioni impartite
dall’art. 2 della C.M. n. 68 del 14 giugno 2002 – i rispettivi elenchi di
sostegno, tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto valide per l’a.s.
2002/03. In tali elenchi risultano inclusi, per ultimi, anche gli
aspiranti che abbiano dichiarato che conseguiranno il titolo di
specializzazione entro il 31 ottobre 2002.
Nel caso di esaurimento dei propri elenchi di sostegno le scuole
interessate utilizzeranno, secondo un criterio di viciniorità, gli
analoghi elenchi di sostegno delle altre scuole della provincia.
In ultima analisi, nei casi di impossibilità di ricoprire il posto di
sostegno mediante il ricorso agli elenchi di sostegno secondo la sequenza
indicata, i dirigenti scolastici interessati attribuiranno le supplenze
agli aspiranti, privi di titolo di specializzazione, inclusi nelle
relative graduatorie di circolo e di istituto provvedendo
all’individuazione dell’avente titolo, mediante l’eventuale scorrimento
incrociato di graduatorie, secondo i medesimi criteri previsti - per la
formazione degli elenchi di sostegno nei vari ordini e gradi scolastici -
dall’art. 11 del D.M. n. 103 del 14 giugno 2001.
Il Direttore Generale
Zucaro |