IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 3/2/1993, n.
29 e successive modifiche;
Vista la legge 14/1/1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 16/4/1994, n. 297 e successive modifiche;
Vista la legge n. 504/1992;
Vista la legge 508 del 21 dicembre 1999 relativa alla riforma delle
Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia
Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie
Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati;
Visto il T.U. del 28/12/2000 n. 445 delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il Contratto collettivo nazionale decentrato, siglato il 31 maggio
2002, tra la delegazione di parte pubblica e quella sindacale con il quale
sono stati concordati criteri e principi della mobilità territoriale del
personale docente e non docente delle Accademie e dei Conservatori e del
personale non docente degli Isia per l'anno accademico 2002/2003;
ORDINA
Art. 1 - Campo di
applicazione, decorrenza dell'ordinanza e durata
1. La presente ordinanza disciplina la
mobilità del personale docente e non docente, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, dei Conservatori di musica e delle Accademie e del
personale non docente degli Isia ad eccezione dei docenti e degli
assistenti in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola
degli Artefici di Milano, per l'anno accademico 2002/2003.
2. Le norme contenute nella presente O.M. disciplinano i termini e le
modalità di applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo
Decentrato Nazionale concernente la mobilità del suddetto personale,
siglato il 31 maggio 2002.
Art. 2 - Pubblicazione
1. La presente O.M. viene pubblicata
all'albo del Ministero ed in quello delle singole Istituzioni.
Art. 3 - Competenza a
disporre i trasferimenti
1. I trasferimenti del personale di cui
all'art. 1 comma 1 della presente O.M. sono disposti dal dirigente
preposto all'Ufficio Alta Formazione Artistica e Musicale.
Art. 4 - Domanda di
trasferimento
1. Può essere presentata una sola domanda
di trasferimento.
2. Le domande devono essere redatte secondo i modelli Y1 e Y2 – Allegati
C1 e C2 - rispettivamente, dal personale docente e non docente, seguendo
le relative istruzioni e presentate direttamente all'Istituto in cui
l'interessato presta servizio o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno entro il termine perentorio del 20 luglio 2002. In quest'ultimo
caso, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l'interessato
è tenuto a far pervenire copia della domanda, entro il medesimo termine,
anche via fax. Le istituzioni rilasciano ricevuta delle domande presentate
a mano.
3. Il personale trasferito d'ufficio per incompatibilità ai sensi
dell'art. 467 del D.L.vo n. 297/1994 non può chiedere di tornare nella
sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di
incompatibilità.
4. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in forma diversa
da quella stabilita dagli appositi moduli non saranno prese in
considerazione.
Art. 5 - Sezioni
staccate
1. Le sezioni staccate vanno considerate,
ai fini dei trasferimenti, come Istituzioni autonome.
Art. 6 - Indicazioni
delle preferenze
1. Le preferenze debbono essere indicate
nell'apposita sezione del modulo-domanda e possono essere espresse per
tutte le Accademie, i Conservatori e loro sezioni staccate e gli Isia.
2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle
sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque
disponibili presso le Istituzioni.
3. Non verrà considerata, ai fini del trasferimento a domanda, la
preferenza coincidente con l'Istituzione di titolarità.
4. Qualsiasi richiesta formulata in contrasto con le modalità indicate nel
presente articolo è nulla.
Art. 7 - Rinuncia,
revoca e rettifiche alla domanda di trasferimento
1. E' consentita la rinuncia alla domanda
di trasferimento purché presentata per iscritto, entro il termine
perentorio del 10 settembre 2002, alla stessa Istituzione cui è stata
consegnata o spedita la domanda di trasferimento.
2. Non è ammessa la revoca del trasferimento se non per gravi motivi
sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto
vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato
libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.
Art. 8 - Documentazione
delle domande
1. La valutazione dei titoli di servizio
e delle esigenze di famiglia avviene in conformità alla tabella di
valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato
il 31 maggio 2002, concernente la mobilità ed è effettuata esclusivamente
in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati,
unitamente alla domanda (1).
2. Tale documentazione deve essere presentata in carta semplice. Non è
ammesso fare riferimento a documentazione prodotta in altra occasione.
3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale,
tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del
parente o affine entro il terzo grado convivente totalmente e
permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con
certificazione originale delle Asl e delle commissioni sanitarie
provinciali o in copia autenticata.
Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine
entro il terzo grado convivente deve essere documentato con certificato
rilasciato dell'Istituto di cura.
Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di
necessità la residenza nella provincia ove ha sede l'istituto di cura,
deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente
pubblico ospedaliero o dalla Azienda sanitaria locale o dall'Ufficiale
Sanitario o da un medico militare.
L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale,
redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio, il
coniuge, il parente o affine entro il terzo grado convivente può essere
assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l'Istituto di
cura e l'Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli
tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e
socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata
dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (artt. 114, 118 e
122 D.P.R. 9/10/1990, n. 309).
L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale, redatta
secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio
tossicodipendente può essere assistito soltanto nella provincia richiesta
per trasferimento, in quanto nella provincia di titolarità non esiste una
struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere
sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in
tale provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma
terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto
dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è
presa in considerazione.
5. A norma del T.U. del 28/12/2000, n. 445 l'interessato può comprovare
con dichiarazioni personali l'esistenza di figli, del coniuge, nonché il
rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi (2).
6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano
per le materie (3) elencate nella tabella allegata al D.L.vo del
16/3/1992, n. 265, da impartirsi in lingua italiana ed in lingua tedesca,
possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre
lingua italiana o di madre lingua tedesca.
Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per
le materie non inserite nella tabella allegata al D.L.vo 16/3/1992 n. 265
devono, entro 10 giorni dalla data di comunicazione del trasferimento,
presentare domanda direttamente al Conservatorio di Bolzano per sostenere
il colloquio di cui all'art. 2 comma 3 del citato D.L.vo n. 265/1992. Ciò
al fine di accertare la conoscenza della lingua italiana e tedesca.
(1) Nell'ambito della valutazione
delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti "al
figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento
preadottivo o in affidamento.
(2) La residenza del familiare deve essere comprovata con normale
certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi di legge
indicante la decorrenza dell'iscrizione anagrafica.
(3) Cultura musicale generale
Storia della musica e storia ed estetica musicale
Teoria, solfeggio e dettato musicale
Pianoforte complementare
Letteratura poetica e drammatica
Letteratura italiana e tedesca
Arte scenica
Organo Complementare e Canto gregoriano
Accompagnatore al Pianoforte
Musica Sacra
Pedagogia musicale nella scuola di Didattica della musica
Elementi di composizione nella scuola di Didattica della musica
Direzione di Coro e repertorio corale nella scuola di Didattica della
musica
Storia della musica nella Scuola di didattica della musica
Pratica della lettura vocale e pianistica nella Scuola di Didattica
della musica
Art. 9 - Adempimenti
dei direttori delle Accademie e dei Conservatori
1. Il direttore della istituzione
verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità
agli appositi moduli allegati alla presente O.M., e corredate della
necessaria documentazione, accertando l'esatta corrispondenza tra la
documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi,
l'inserimento di tutti i dati in internet sul sito
http://miur.it/.
2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici
mediante affissione all'albo dell'istituto e sul predetto sito internet il
giorno 31 luglio, al fine di consentire, entro il termine perentorio del
10 settembre, la presentazione di motivate richieste di rettifica al
direttore dell'istituzione. Quest'ultimo, verificatene la fondatezza,
procede alla correzione richiesta immettendo i relativi dati rettificati
sul sito internet, dando comunicazione all'interessato delle richieste non
accolte.
3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere
trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso
di contenzioso e per eventuali richieste ex legge n. 241/1990.
4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni
i sopraindicati adempimenti, il direttore dell'istituzione, ai sensi
dell'art. 24, 6° comma della legge n. 241/1990, ha facoltà di differire
l'accesso ai documenti.
Art. 10 - Pubblicazione
dei movimenti
1. I trasferimenti disciplinati dalla
presente ordinanza devono essere pubblicati alla data del 24 settembre
2002, mediante affissione all'albo del Ministero e delle singole
istituzioni, nonché sul sito internet (http://afam.miur.it/),
del provvedimento contenente l'elenco del personale che ha ottenuto il
trasferimento, con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo del
punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.
Art. 11 - Domanda di
utilizzazione temporanea del personale docente
1. Le cattedre e i posti di ruolo
disponibili per le utilizzazioni temporanee del personale docente
nell'anno accademico 2002/2003 sono resi noti il 30 settembre 2002 sul
sito internet
http://afam.miur.it/.
2. Il personale interessato alla utilizzazione temporanea deve fare
domanda – entro il giorno 5 ottobre 2002 - ai Direttori delle istituzioni
ove esiste la disponibilità dei posti o della cattedra per il medesimo
insegnamento di titolarità, corredate dal curriculum delle attività
didattico- professionali svolte e dalle pubblicazioni.
3. L'utilizzazione è disposta, all'esito della procedura di valutazione
comparativa prevista dall'art. 4 del CCND del 31 maggio 2002, con
provvedimento definitivo del direttore da adottarsi entro il 31 ottobre
2002.
4. Le utilizzazioni effettuate sono acquisite al Cineca e comunicate al
Ministero, Ufficio alta formazione artistica e musicale.
Art. 12 - Domanda di
utilizzazione temporanea del personale non docente
1. I posti di ruolo disponibili per le
utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi
noti il 30 settembre 2002 sul sito internet
http://afam.miur.it/.
2. Il personale interessato all'utilizzazione temporanea presenta, entro
il 5 ottobre 2002, all'istituzione presso la quale intende essere
utilizzato la relativa domanda corredata del curriculum vitae e della
documentazione attestante i titoli di studio e professionali.
3. L'utilizzazione è disposta, all'esito della procedura di valutazione
comparativa prevista dall'art. 4bis del CCND, con provvedimento del
direttore da adottarsi entro il 31 ottobre 2002.
4. Le utilizzazioni effettuate sono acquisite al Cineca e comunicate al
Ministero, Ufficio alta formazione artistica e musicale.
Art. 13 - Ricorsi
1. I provvedimenti di trasferimento e di
utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in
funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo
obbligatorio di conciliazione, ai sensi dei decreti legislativi n. 80/1998
e n. 387/1998, in attuazione delle previsioni contenute nel D.L.vo n.
29/1993.
2. L'Amministrazione dispone, in sede
di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai
trasferimenti disposti.
IL MINISTRO
Letizia Moratti
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