Capo I -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Art. 1.
(Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della
pubblica amministrazione)
1. È istituito l’Alto Commissario per la
prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all’interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato «Alto
Commissario», alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del
Consiglio dei ministri.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua
massima di 582.000 euro a decorrere dall’anno 2002.
3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le
funzioni dell’Alto Commissario, al fine di garantirne l’autonomia e
l’efficacia operativa.
4. L’Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell’osservanza dei
seguenti princìpi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero
accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima
opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche dati
delle pubbliche amministrazioni;
c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d’ufficio o su
istanza delle pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del
Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle
Camere;
e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i
rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è
equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le
amministrazioni di appartenenza;
f) obbligo di rapporto all’autorità giudiziaria e alla Corte
dei conti nei casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
5. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall’anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
(Commissione per le adozioni
internazionali)
1.
All’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall’articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. La Commissione è composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore
minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica
esperienza;
b) due rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell’interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell’economia e delle
finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari
a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle
associazioni familiari»;
b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e,
a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici
corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti
dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo
vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le spese per l’esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori
e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29
maggio 1993, previste dall’articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476,
pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell’unità previsionale di base 3.1.5.1
«Fondo per le politiche sociali» dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all’unità previsionale di
base 3.1.5.2 «Presidenza del Consiglio dei ministri» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con esclusione della
quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall’articolo 39-quater
della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall’articolo 3 della citata
legge n. 476 del 1998, e dall’articolo 4 della medesima legge n. 476 del
1998.
Art. 3.
(Soppressione dell’Agenzia per il servizio
civile. Modifica all’articolo 10 della legge n. 230 del 1998)
1. I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 10 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogati.
2. L’articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è
sostituito dal seguente:
«3. La Consulta nazionale per il servizio
civile è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, scelti
in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni,
pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del
servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonchè
tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle
regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte».
3. Dall’attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche
amministrazioni)
1. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Formazione del personale). –
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione
delle università e degli enti di ricerca, nell’ambito delle attività di
gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un
piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di
comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle
competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonchè della
programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e
tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse
finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili,
prevedendo l’impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie,
nonchè le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi
destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonchè gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30
gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono,
a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle
finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre,
ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da
esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente
comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze indicando gli
obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai
predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla
comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione
pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all’uso
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».
Art. 5.
(Modifiche all’articolo 102 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000)
1. All’articolo 102 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nel comma 2, le parole: «da due esperti» sono sostituite dalle
seguenti: «da tre esperti».
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono
corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a
qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione
dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e
provinciali, previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Servizi dei beni culturali)
1. All’articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, alla lettera b-bis), introdotta
dall’articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «, i
livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di
impiego» sono soppresse.
Art. 7.
(Disposizioni in materia di mobilità del
personale delle pubbliche amministrazioni)
1. Dopo l’articolo 34 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di
mobilità del personale). – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste
dall’articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute
a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il
livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso
nonchè, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità
richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’articolo 34, comma
3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il
personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero
interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti
collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata
l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle
amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano
tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il
concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma
2, nonchè collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni
normative.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi
di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di
cui al comma 1, possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per
le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo
sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
2. All’articolo 17, comma 1, della legge 28
luglio 1999, n. 266, dopo le parole: «legge 19 maggio 1986, n. 224,» sono
inserite le seguenti: «nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
3. All’articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo le
parole: «per le amministrazioni statali» sono inserite le seguenti: «e per
gli uffici territoriali del Governo».
4. All’articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto disposto dagli
articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Art. 8.
(Contratti individuali dei dirigenti
incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici)
1. Alla stipula dei contratti individuali con i
dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai
sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni dello
Stato nel cui interesse l’incarico viene svolto.
Art. 9.
(Utilizzazione degli idonei di concorsi
pubblici)
1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le
modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i
posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando
gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste
dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.
Art. 10.
(Personale della Presidenza del Consiglio
dei ministri)
1. Al fine di conseguire risparmi di spesa
prevenendo contenzioso giurisdizionale, il personale inquadrato nei ruoli
della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data di entrata in vigore della
medesima legge, risulti essere in possesso dei requisiti indicati
all’articolo 38, comma 4, della citata legge, previa rinuncia espressa ad
ogni contenzioso giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda e qualora
superi l’apposito esame-colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle
conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti
di inquadramento, da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi
requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di
entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici,
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 427.000 euro per l’anno 2002
e 437.000 euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 11.
(Codice unico di progetto degli
investimenti pubblici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalità di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio
degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonchè ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di
un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i
soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura
definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
disciplina le modalità e le procedure necessarie per l’attuazione del comma
1.
Art. 12.
(Personale dell’Ente nazionale di
assistenza al volo)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al personale dell’Ente nazionale di assistenza
al volo già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 21
dicembre 1996, n. 665, si applicano le disposizioni previste dagli articoli
30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 13.
(Modifica all’articolo 10 del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8)
1. All’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,
e successive modificazioni, dopo il comma 2-octies è aggiunto il
seguente:
«2-nonies. Con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai
componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare
con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
commissione. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma,
determinato nella misura massima di 42.000 euro per l’anno 2002 e di 100.000
euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
“Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Art. 14.
(Disposizione correttiva concernente la
compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva
integrativa)
1. All’articolo 40-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 17, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In relazione a quanto previsto dai
commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non
compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministazioni, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3».
Capo II -
NORME DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 15.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 19 è inserito il
seguente:
«Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazione
sostitutiva) – 1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
di cui all’articolo 19, che attesta la conformità all’originale di una copia
di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica
amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento
fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere
apposta in calce alla copia stessa»;
b) dopo l’articolo 77 è inserito il seguente:
«Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) – 1. Le
disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi
II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una
certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le
procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica
utilità, di servizi e di forniture, ancorchè regolate da norme speciali,
salvo che queste siano espressamente richiamate dall’articolo 78».
Capo III -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 16.
(Modifica al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative
per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali)
1. Dopo l’articolo 7 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) – 1.
Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle
disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. L’organo competente a irrogare la
sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689».
Capo IV -
NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ
E RICERCA
Art. 17.
(Gestione di fondi)
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi
relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari
di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della
stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi,
nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 18.
(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297)
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, lettera
a), dopo il numero 2) è inserito il seguente:
«2-bis) le attività di assistenza a soggetti individuali,
assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da
presentare nell’ambito degli interventi previsti da programmi dell’Unione
europea;»;
b) all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4),
dopo le parole: «dottorato di ricerca» sono inserite le seguenti: «, nonchè
ad assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449,»;
c) all’articolo 9, comma 2, dopo le parole: «Restano valide
fino alla scadenza» sono inserite le seguenti: «, integrate per quanto
necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente
decreto,»;
d) all’articolo 9, comma 3, le parole: «fatto salvo che per
la gestione dei contratti stipulati entro la medesima data» sono sostituite
dalle seguenti: «fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati,
nonchè per le attività istruttorie e gestionali di natura
economico-finanziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti,
relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 31
dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dell’articolo 11 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle
domande presentate nell’esercizio 1997, dell’articolo 14 della legge 24
giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento
all’esercizio 1998, nonchè per la completa dismissione della propria quota
di partecipazione al capitale delle società di ricerca istituite ai sensi
dell’articolo 2, primo comma, lettera d), della citata legge n. 46
del 1982, e successive modificazioni».
Art. 19.
(Disposizioni in materia di enti pubblici
di ricerca, ENEA, ISS, ISPESL e ASI)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
all’articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano
anche nei confronti degli enti di ricerca, dell’Ente per le nuove
tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), dell’Istituto superiore di sanità
(ISS), dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL) e dell’Agenzia spaziale italiana (ASI).
2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell’articolo 5 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, concernente la
concessione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui
finanziamenti erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo
sviluppo alle università, sono applicate anche a favore degli enti di
ricerca, dell’ENEA, dell’ISS, dell’ISPESL e dell’ASI.
Art. 20.
(Disposizioni concernenti il Consiglio
nazionale delle ricerche)
1. In deroga alle disposizioni della legge 29
ottobre 1984, n. 720, i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle
ricerche in favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di
autonomia contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti bancari
ad essi intestati presso l’Istituto incaricato del servizio di cassa. Il
Consiglio nazionale delle ricerche provvede a tali trasferimenti in
relazione all’oggettivo fabbisogno di liquidità dei suddetti istituti o
strutture.
Art. 21.
(Disposizioni in materia di ricerca
industriale)
1. Al fine di rendere possibile l’attivazione di
tutti gli strumenti di intervento nel settore della ricerca industriale
previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive
modificazioni, e di garantire altresì il necessario sostegno finanziario ai
progetti di ricerca o formazione presentati al Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11
del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, in attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, e successive modificazioni, il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca è autorizzato, nell’ambito delle direttive
per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui
all’articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, a riservare annualmente una quota non inferiore al 30 per cento
delle complessive disponibilità del Fondo stesso alla copertura degli oneri
derivanti dai progetti di cui alla medesima legge n. 46 del 1982, e
successive modificazioni.
Art. 22.
(Disposizione interpretativa)
1. Il comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge
12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente
sociale validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai
master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, sono i diplomi universitari di assistente sociale.
Art. 23.
(Contributo per le iniziative del Comitato
italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne e collaborazione
dell’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
montagna)
1. Per concorrere al finanziamento delle
attività e iniziative connesse alla celebrazione dell’Anno Internazionale
delle Montagne, è attribuito un contributo speciale di 2 milioni di euro,
per l’anno 2002, in favore del «Comitato italiano per il 2002 – Anno
Internazionale delle Montagne». Per lo svolgimento dei suoi compiti il
Comitato può avvalersi della collaborazione dell’Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo,
determinato in 2 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo V -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ESTERI
Art. 24.
(Modifiche alla legge 21 novembre 1967,
n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti)
1. La lettera b) dell’articolo 3 della
legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituita dalla seguente:
«b) i genitori che, avendo prole
minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare;
l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso
dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul
figlio;».
2. All’articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del primo comma è sostituito dal
seguente: «Il passaporto ordinario è valido per dieci anni»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per
un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della
scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data
del rilascio»;
c) il quarto comma è abrogato.
3. L’articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.
4. La disposizione di cui al primo periodo del
primo comma dell’articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come
sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si
applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 25.
(Funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità
nazionale per l’attuazione della legge sulla proibizione delle armi
chimiche)
1. Gli incarichi di cui all’articolo 9, comma 4,
della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti
agli esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere
rinnovati anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due
anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.
Art. 26.
(Costituzione e partecipazione italiana ad
associazioni e fondazioni in Italia e all’estero)
1. Il Ministero degli affari esteri può, anche
attraverso gli istituti di cultura all’estero, acquisito il parere della
Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all’estero di
cui all’articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, costituire o
partecipare, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli interventi di
promozione culturale all’estero, ad associazioni o fondazioni in Italia e
all’estero, finanziate da soggetti privati o enti pubblici con propri
apporti di capitale, per la realizzazione di grandi progetti di promozione e
cooperazione culturale, nonchè di diffusione e promozione della lingua
italiana e delle tradizioni e culture locali. L’atto costitutivo e lo
statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere che, in caso di
estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari esteri partecipa alla
divisione dell’attivo patrimoniale in relazione ai propri conferimenti.
2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformità alle
disposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre
1990, n. 401.
Capo VI -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE
Art. 27.
(Disposizioni in materia di innovazione
tecnologica nella pubblica amministrazione)
1. Nel perseguimento dei fini di maggior
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, nonchè di
modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, nell’attività di coordinamento e di valutazione dei programmi,
dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo
sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto
innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con
particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con
finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2;
può inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.
2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società
dell’informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l’indicazione
degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per
il finanziamento relativo è istituito il «Fondo di finanziamento per i
progetti strategici nel settore informatico», iscritto in una apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze.
3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la
spesa di 25.823.000 euro per l’anno 2002, 51.646.000 euro per l’anno 2003 e
77.469.000 euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Le risorse di cui all’articolo 29, comma 7, lettera b),
secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al
finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono
nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per
essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. A decorrere dall’anno 2005, l’autorizzazione di spesa può essere
rifinanziata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie assicura il raccordo
con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che
riguardano l’ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche
amministrazioni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma,
della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini
del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) diffusione dei servizi erogati in
via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l’intervento dei
privati, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 97 della Costituzione
e dei provvedimenti già adottati;
b) diffusione e uso della carta
nazionale dei servizi;
c) diffusione dell’uso delle firme elettroniche;
d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica
amministrazione per l’approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i
servizi forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso la
CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi pubblici);
e) estensione dell’uso della posta elettronica nell’ambito
delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni
e privati;
f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella
contabilità e nella tesoreria;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei
dipendenti pubblici;
i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via
telematica da parte dell’interessato nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati
su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per
l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
10. All’articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal
seguente:
«6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i
riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione
dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e del Centro
tecnico di cui all’articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, nonchè all’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’innovazione
tecnologica. L’Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e del
Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti
organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per
l’innovazione e le tecnologie»;
b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: «pubblica
amministrazione (AIPA)» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6».
Capo VII -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI
PUBBLICA SICUREZZA
Art. 28.
(Modifiche all’allegato D annesso al
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate)
1. Al numero 4 dell’allegato D annesso al
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni in materia di
attribuzione degli stipendi agli ufficiali, di cui all’articolo 3, secondo
comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458,
come sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165, nonchè quelle in
materia di cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione del
trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a
riposo per età e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del
personale civile di cui all’articolo 2, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, già conferite ai comandanti di
regione militare, sono attribuite all’Ispettore logistico dell’Esercito, che
le esplica anche a mezzo delega».
Art. 29.
(Disposizioni in materia di acquisti
all’estero di materiali per l’Amministrazione della difesa)
1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 5
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
«1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non
si applica per gli acquisti eseguiti all’estero dall’Amministrazione della
difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono
essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti,
soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse
anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell’importo complessivo
del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia».
Art. 30.
(Modifiche all’articolo 2 della legge 9
gennaio 1951, n. 204)
1. All’articolo 2 della legge 9 gennaio 1951,
n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«f-bis) dei militari, dei
militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che
hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;
f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le
missioni di pace».
2. Per le finalità di cui al comma 1, è
autorizzata la spesa annua massima di 500.000 euro a decorrere dall’anno
2002.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
500.000 euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 31.
(Differimento di termine)
1. Il termine previsto dall’articolo 3, comma 4,
della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l’emanazione di uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è differito fino al 31 luglio 2003.
Art. 32.
(Assetto giuridico, organizzativo e
gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate)
1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di
Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell’ambito degli
uffici di organizzazione del Ministero della difesa.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede
all’organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato
personale militare e civile nell’ambito delle dotazioni organiche del
Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse
derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali,
l’ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonchè gli
eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della
difesa nell’ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 è
abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.
4. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo
ufficiali delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai
sensi dell’articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
5. All’onere derivante dal comma 4, pari a 10.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della difesa.
Art. 33.
(Alloggi di servizio)
1. Per sopperire a temporanee esigenze
organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è
facoltà dell’Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli
alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni
ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate
nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i
predetti comandi.
Art. 34.
(Beneficio a favore dei congiunti del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie
sostenute dal medesimo personale)
1. Le disposizioni previste dall’articolo 1,
comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni,
sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai
fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente
inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta
riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi
commessi da terzi.
2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello
svolgimento di attività operative sono anticipate dall’Amministrazione di
competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità,
su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.
Art. 35.
(Modifica all’articolo 1 del decreto-legge
25 maggio 1994, n. 313)
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25
maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio
1994, n. 460, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» sono
inserite le seguenti: «o del Cassiere del Ministero dell’interno, comunque».
Art. 36.
(Modifica all’articolo 12 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53)
1. Al comma 2 dell’articolo 12 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: «fatta salva la decorrenza a
tutti gli effetti» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva la
decorrenza economica».
Art. 37.
(Disposizioni a favore dei congiunti del
personale delle Forze di polizia e dell’Arma dei carabinieri)
1. All’articolo 6, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e
successive modificazioni, ed all’articolo 5, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o
tecnica, e successive modificazioni, dopo le parole: «a causa di azioni
criminose di cui all’articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388,» sono inserite le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni
riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».
2. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198, e successive modificazioni, dopo le parole: «a causa delle azioni
criminose di cui all’articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388,» sono inserite le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni
riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».
Art. 38.
(Disposizioni a favore dei congiunti del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, previo superamento del corso per vigile
permanente in prova e nei profili professionali del settore dei servizi
amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, il
coniuge o un figlio o un fratello convivente del personale appartenente al
Corpo nazionale, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a
decorrere dal 1º gennaio 1999, nell’espletamento delle attività
istituzionali, purchè siano in possesso dei requisiti previsti per l’accesso
e nel limite delle vacanze organiche. Per l’accesso ai profili professionali
del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla
posizione economica B1, restano comunque ferme le ulteriori disposizioni
vigenti in materia.
Art. 39.
(Convenzioni in materia di sicurezza)
1. Nell’ambito delle direttive impartite dal
Ministro dell’interno per il potenziamento dell’attività di prevenzione, il
Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi
soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza
pubblica.
2. La contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi,
attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti
dal Ministero dell’interno, nella corresponsione al personale impiegato di
indennità commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate
con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica,
sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano
nazionale.
3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le
disposizioni dell’articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
4. L’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle
convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.
Art. 40.
(Revisione delle sanzioni disciplinari per
il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi
procedimenti)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il
personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e la regolamentazione
dei relativi procedimenti, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) esclusione del richiamo orale dal
novero delle sanzioni;
b) esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo
le fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura
non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio;
c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le
quali una sanzione disciplinare può essere inflitta, anche in relazione alla
mutata articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle
specifiche esigenze disciplinari;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione
cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti
disposizioni processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001,
n. 97;
e) rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la
sanzione, a decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti
necessari in relazione alla mutata disciplina delle articolazioni
dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive competenze, nonchè di
quelle del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
f) aggiornamento delle disposizioni concernenti il
procedimento disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione
delle procedure, prevedendo, per le sanzioni più gravi della pena
pecuniaria, un procedimento in contraddittorio davanti ad un organo
collegiale, con distinzione dei ruoli fra l’organo che sostiene la
contestazione e la difesa, nonchè la rideterminazione, con le medesime
finalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, della
composizione degli organi collegiali, anche relativamente alla
partecipazione sindacale;
g) previsione dei casi, delle modalità e degli effetti della
riapertura del procedimento disciplinare, nonchè della riabilitazione;
h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche
per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al presente comma.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1
possono anche prevedere l’abrogazione del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 737 del 1981, previa riproduzione delle disposizioni ivi
contenute coerenti con i princìpi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi
alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del
personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi
venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti
entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
4. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1,
nel rispetto dei princìpi, dei criteri direttivi, nonchè delle procedure
stabiliti dal presente articolo, possono essere adottate, con uno o più
decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003.
Capo VIII -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI
Art. 41.
(Tecnologie delle comunicazioni)
1. Nell’ambito dell’attività del Ministero delle
comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni
e dell’informazione, nonchè della sicurezza delle reti e della tutela delle
comunicazioni, l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell’informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle
comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica,
anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel
settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della
normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e
sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni
pubbliche e private sulla base dell’articolo 12, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l’Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione opera la Scuola superiore
di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19
agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma
1, all’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell’informazione è attribuita autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti
che l’Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di
previsione del Ministero delle comunicazioni – centro di responsabilità
amministrativa «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell’informazione» e destinati all’espletamento delle attività di ricerca.
L’Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle
comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio
superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la
denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le
proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all’articolo 1, comma 24,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le
comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione
finanziaria il Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano
dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo
del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di
competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi
periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili
con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall’articolo 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del
Ministero della salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta
cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La
Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle
comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali
competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella
soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere
tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio
connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo
Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle
attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime convenzionale tra
il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui
all’atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle
reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la
regolazione dei conseguenti rapporti. Nell’interesse generale alla tutela
dell’ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza
altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a
livello nazionale, a valere sui fondi di cui all’articolo 112 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita
convenzione.
6. Lo statuto, l’organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo
Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I
dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova
organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unità, possono chiedere
di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell’Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione e del Ministero
delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo
criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento
si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle
rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante
agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato,
senza tenere conto dell’anzianità giuridica ed economica maturata con il
precedente rapporto. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata
la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall’anno 2002, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento
possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al
completamento delle procedure concorsuali.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva
in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto già
previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle
comunicazioni promuove attività di sperimentazione di trasmissioni
televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare
riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell’area dei servizi
pubblici e dell’interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello
Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all’articolo 2, comma
6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività sono
realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione
tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra
la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi
del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre
2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata
in vigore del provvedimento previsto dall’articolo 29 della citata
deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attività di sperimentazione
sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o
disponibili.
8. All’articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,
dopo le parole: «sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono
aggiunte le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo
sull’assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale
che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici
per canoni di concessione per l’esercizio di attività di radiodiffusione
dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione
debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto
dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle
interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un’unica
soluzione se l’importo è inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero
massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con
scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento
della comunicazione, se l’importo è pari o superiore ad euro 5.000.
Capo IX -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA
SALUTE
Art. 42.
(Delega per la trasformazione degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su
proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere e disciplinare, nel
rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni attraverso le quali il
Ministro della salute, d’intesa con la regione interessata, possa
trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di
soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della
salute e del Ministero dell’economia e delle finanze, ferma restando la
natura pubblica degli istituti medesimi;
b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria
organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e
controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall’altro, garantendo,
nell’organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal
presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza
maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero
della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero
della salute e della regione interessata, e assicurando che la scelta di
tutti i componenti del consiglio sia effettuata sulla base di idonei
requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati;
dell’organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore
delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore
scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute,
sentita la regione interessata;
c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il
patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti
trasformati. Il personale già in servizio all’atto della trasformazione può
optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in
ogni caso, i diritti acquisiti;
d) individuare, nel rispetto della programmazione regionale,
misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e
di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine
di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;
e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la
proprietà dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la
partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro,
operanti nel settore della ricerca biomedica e dell’industria, con modalità
atte a salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni;
f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna
fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti
finalizzati di ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunità
scientifica, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori
considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e
valorizzando le specificità scientifiche già esistenti o nelle singole
fondazioni ovvero nelle singole realtà locali;
g) disciplinare le modalità attraverso le quali applicare i
princìpi di cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto privato, salvaguardandone l’autonomia
giuridico-amministrativa;
h) disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori
e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture,
caratterizzati da flessibilità e temporaneità e prevedere modalità di
incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla
lettera e);
i) disciplinare le modalità attraverso le quali le
fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi
deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri
soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza
sanitaria, in funzione della migliore qualità e maggiore efficienza del
servizio reso;
l) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti
privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di
esenzione fiscale;
m) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento
delle nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la
eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi, sulla base di una
programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo
criteri di qualità ed eccellenza;
n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del
patrimonio in favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente
articolo aventi analoghe finalità;
o) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali
aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca
sanitaria, presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con
il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata,
composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi,
espressione della comunità scientifica nazionale e internazionale e delle
istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di
supporto tecnico;
p) prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera
a), adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai
princìpi, in quanto applicabili, di cui alle lettere d), e), h) e
n), nonchè al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera
b), garantendo che l’organo di indirizzo sia composto da soggetti
designati per la metà dal Ministro della salute e per l’altra metà dal
presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità
e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal presidente dell’istituto,
nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano
attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di
amministrazione, assicurando comunque l’autonomia del direttore scientifico,
nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione
interessata.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al
comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo
acquisisce altresì il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che
deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello
schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto
legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri.
3. L’attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 43.
(Organizzazione a rete di istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline)
1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e
internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
individua, con proprio decreto, l’organizzazione a rete degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline.
Art. 44.
(Modifica all’articolo 1 della legge 8
febbraio 2001, n. 12)
1. All’articolo 1, comma 1, della legge 8
febbraio 2001, n. 12, la lettera d) è abrogata. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le
previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del
2001.
Art. 45.
(Partecipazione finanziaria dei privati in
materia sanitaria)
1. Per la realizzazione della comunicazione
istituzionale in materia sanitaria il Ministero della salute può avvalersi
anche della partecipazione finanziaria di qualificate aziende private
operanti nei settori commerciali ed economici nonchè nel settore della
comunicazione e dell’informazione, assicurando alle medesime gli effetti
derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro coinvolgimento nelle
peculiari tematiche di utilità sociale dirette alla promozione della salute.
2. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia
sanitaria, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 7
giugno 2000, n. 150.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, le
forme, le condizioni e le modalità della partecipazione di cui al comma 1,
assicurando prioritariamente l’inesistenza di situazioni di conflitto di
interessi, diretto o indiretto, tra i soggetti privati finanziatori e le
finalità e il contenuto della comunicazione istituzionale di cui al medesimo
comma 1.
Art. 46.
(Semplificazione in materia di sedi
farmaceutiche)
1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria
una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell’articolo 129 del testo
unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, e successive modificazioni, nonchè i farmacisti a cui è stata
attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell’articolo 1, comma 2,
della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età
di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno
diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purchè
alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari
della gestione provvisoria da almeno due anni e non sia stata pubblicata la
graduatoria del concorso per l’assegnazione della relativa sede
farmaceutica.
2. È escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, abbia già trasferito la
titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma
dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonchè il farmacista che
abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.
3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. L’accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1,
2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.
Art. 47.
(Istituto superiore di sanità)
1 All’Istituto superiore di sanità è estesa dal
1º gennaio 2003 la disciplina contenuta nell’articolo 1, comma 93, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il
Ministro della salute al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca nella effettuazione del concerto.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in
1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 48.
(Centro di alta specializzazione per il
trattamento e lo studio della talassemia)
1. Per l’attivazione di un centro di alta
specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con
connessa scuola di specializzazione, rispettivamente destinati, in via
prioritaria, a pazienti e medici di altri Paesi del bacino del Mediterraneo
e del Medio Oriente, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l’anno
2002 e di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. La sede del centro e della scuola di cui al comma 1 è individuata dal
Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, tenuto conto delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio
nazionale nella cura e nell’insegnamento riguardanti la talassemia.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo,
determinato in 4.000.000 di euro per l’anno 2002 e in 10.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
3.499.666 euro per l’anno 2002, a 3.787.248 euro per l’anno 2003 e a
7.472.168 euro per l’anno 2004, l’accantonamento relativo al Ministero della
salute, e quanto a 500.334 euro per l’anno 2002, a 6.212.752 euro per l’anno
2003 e a 2.527.832 euro per l’anno 2004, l’accantonamento relativo al
Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 49.
(Convenzione di Oviedo sui diritti
dell’uomo e sulla biomedicina)
1. Il termine per l’esercizio della delega
previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è
differito al 31 luglio 2003.
Art. 50.
(Modifica all’articolo 27 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All’articolo 27, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall’articolo 3 del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: «acque minerali e termali,» sono
soppresse.
Art. 51.
(Tutela della salute dei non fumatori)
1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad
eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad
utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al
comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la
ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di
garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche
tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono
definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo
stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonchè i
modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b),
devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie
prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione
dell’esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi
chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le
strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente
devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si
applicano le sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975,
n. 584, come sostituito dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da
attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore
decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di
concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le
procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per
il rilievo delle sanzioni nonchè l’individuazione dei soggetti legittimati
ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il
rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo
nei locali delle pubbliche amministrazioni.
Art. 52.
(Modalità dell’accertamento medico-legale
effettuato dal Ministero della salute)
1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità, da
intendersi ora riferito al Ministero della salute, dopo l’articolo 4 è
inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Modalità dell’accertamento
medico-legale effettuato dal Ministero della salute) – 1. Per la
formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, il Ministero
della salute ha facoltà di istituire, nel limite massimo di spesa di cui al
comma 4, collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od
ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti casi:
a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi
giudiziari o dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre
l’interessato ad esame diretto;
b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una
disparità di giudizio tra gli organi competenti;
c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati
degli accertamenti medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale
espressi;
d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo
da non permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla
legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.
2. I collegi medici di cui al comma 1
sono composti dal dirigente dell’Ufficio medico-legale della Direzione
generale delle professioni sanitarie e medico-legali, quale presidente, da
un medico del predetto Ufficio, quale relatore, e da uno o più esperti
scelti tra medici universitari od ospedalieri.
3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, è corrisposto
un compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni
medico-chirurgiche stabilite dall’Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri e vigenti al momento della prestazione.
4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma
3 è autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall’anno
2002.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo,
determinato nella misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall’anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
salute.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 53.
(Contributi straordinari a favore della
provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio di assistenza
domiciliare integrata)
1. Alla provincia autonoma di Trento è assegnato
un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per l’anno 2002 e di
4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in
via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
2.000.000 di euro per l’anno 2002 e 4.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo X -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E
SOSTEGNO DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ
Art. 54.
(Differimento del termine per l’emanazione
di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
1. Al comma 3 dell’articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53, le parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro due anni».
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