In relazione ad alcune richieste di
chiarimenti pervenute da diverse Ragionerie provinciali, si forniscono le
seguenti precisazioni in merito all’applicazione della circolare del MIUR
del 2 agosto 2002, prot. 452, concernente le modalità di corresponsione ai
docenti con contratto a tempo determinato del compenso sostitutivo per
ferie non fruite e per partecipazione agli esami.
Il periodo che va dalla data di conclusione delle lezioni (termine
stabilito annualmente dal MIUR e ricadente di norma nella 2° decade di
giugno) al 30 giugno non comporta necessariamente la sospensione delle
attività didattiche, che per espressa previsione normativa (articolo 74
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) si svolgono dal 1°
settembre al 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli
esami di maturità.
Tale periodo, non qualificabile quindi come "sospensione delle attività
didattiche", non può che considerarsi di sospensione delle lezioni,
non prevedendo l’ordinamento scolastico altra configurazione.
L’accordo di interpretazione autentica dell’articolo 19 del C.C.N.L. –
comparto scuola – sottoscritto il 4 agosto 1995, ha lo scopo di equiparare
dal punto di vista della fruizione delle ferie il personale docente a
tempo determinato con quello a tempo indeterminato.
I docenti a tempo determinato, nominati fino al 30 giugno o fino al
completamento degli esami di maturità, non hanno quindi la possibilità di
fruire dei giorni di ferie nel periodo luglio-agosto, ma, allo stesso
tempo e al pari dei docenti a tempo indeterminato, non hanno l’obbligo di
chiederne la fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni. Proprio
per tali motivazioni l’accordo integrativo stabilisce che si dia luogo al
pagamento sostitutivo.
Si ritiene, pertanto, che in questa fattispecie i provvedimenti del
pagamento del compenso sostitutivo in parola debbano contenere
esclusivamente l’attestazione, a fini di semplificazione da inserire come
premessa al decreto di liquidazione, che il docente a tempo determinato
non abbia chiesto e non abbia di fatto usufruito dei giorni di ferie
spettanti nei periodi di sospensione delle lezioni.
Come già indicato nella citata circolare del MIUR, si precisa che la
tabella trasmessa dalla Direzione Provinciale dei servizi vari contiene
una colonna che evidenzia se la mancata fruizione sia dovuta a
improrogabili motivi di servizio, perché potrebbe di fatto verificarsi la
fattispecie di richiesta di ferie da parte del docente non concessa per
motivi di servizio. In tal caso la documentazione deve essere integrata
con la richiesta presentata dal docente e la conseguente comunicazione
motivata di diniego da parte del dirigente scolastico.
Il Ragioniere Generale dello Stato
Grilli