OGGETTO: D.M. del 30/10/2003 - Cessazioni dal servizio - Trattamento di
quiescenza - Indicazioni operative
Con la
presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione
del D.M. del 30/10/2003 recante disposizioni per le cessazioni dal
servizio dal 1° settembre 2004, nonché per i provvedimenti in materia di
quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo,
ricongiunzione e sistemazione contributiva.
A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed Ata
Visto il
D.M. del 30/10/2003 vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso
questo Ministero il 18/11/2003 n. 26, fissa, all'art. 1, il termine finale
del 10 gennaio 2004 per la presentazione, da parte di tutto il personale
del comparto Scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento
del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di
trattenimento in servizio al raggiungimento del 65° anno di età, per gli
effetti a valere dal 1° settembre 2004.
Gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze entro la
data del 10 gennaio 2004.
Poiché il compito dei
Centri servizi amministrativi è limitato alla comunicazione della mancata
maturazione del diritto a pensione per
quanto riguarda il personale dimissionario, le scuole possono
fruire della disponibilità delle funzioni immediatamente dopo il 10/1/2004.
Il termine del 10 gennaio 2004 deve essere osservato anche da coloro che
manifestino la volontà di cessare prima della data finale fissata in un
precedente provvedimento di permanenza in servizio, nonché dal personale
che chieda la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con
attribuzione contestuale del trattamento pensionistico, purché ricorrano
le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per
la Funzione Pubblica.
Si precisa, al riguardo, che deve ritenersi esclusa, da parte degli
interessati, la possibilità di presentare contemporaneamente un'istanza di
dimissioni volontarie e altra istanza di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno in tempo parziale e ciò sia per il fatto che le
operazioni vengono effettuate in tempi diversi, sia perché diversi sono i
presupposti giuridici per l'accettazione delle stesse.
Mentre, infatti, l'accettazione delle istanze di dimissioni volontarie non
è subordinata ad alcuna condizione, salvo la sussistenza o meno, a carico
degli interessati, di un procedimento disciplinare, talché le relative
cattedre e posti da essi occupati possono essere inseriti nelle operazioni
di trasferimento, l'accettazione delle istanze di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è subordinata sia al
numero delle medesime che all'eventuale assenza di personale in esubero
dopo il completamento delle operazioni di mobilità.
Stante, pertanto, l'incompatibilità delle istanze in argomento, ove esse
vengano presentate, dovrà ritenersi valida esclusivamente quella di
dimissioni volontarie.
Il personale docente, educativo ed
Ata deve indirizzare le domande in questione, compresa l'eventuale revoca
delle medesime, alla
scuola di titolarità (tramite la
scuola di servizio se diversa da quella di titolarità),
e, per conoscenza, al competente
Centro servizi amministrativi. Se già presentate, le istanze
medesime devono essere inviate all'istituzione scolastica e al competente
Centro servizi amministrativi nei termini precisati, qualora gli stessi
non ne siano già in possesso.
Dopo il 10 gennaio 2004, per il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario,
una copia delle istanze di
dimissioni volontarie, nonché quelle di collocamento a riposo per
compimento del 40° anno di servizio, non revocate, dovrà essere
rimessa, da parte delle
istituzioni scolastiche, alla competente sede provinciale dell'Inpdap.
Si ritiene opportuno rammentare che, in virtù del D.P.R. 28 aprile 1998,
n. 351, per le domande di collocamento a riposo per compimento del 40°
anno di servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento in servizio,
qualora esse non siano state revocate, come già precisato nella circolare
ministeriale 30 dicembre 1998, n. 496,
non occorre
emettere alcun provvedimento formale;
le istanze stesse si intendono accettate alla data del 10 gennaio 2004.
Parimenti, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 2001 n. 101
non occorre
emettere alcun provvedimento formale nei casi di cessazione dal servizio
per raggiungimento del limite di età.
L'emissione di un provvedimento formale è, invece, richiesta quando le
autorità competenti hanno comunicato agli interessati, entro 30 giorni dal
10 gennaio 2004, e, cioè entro il 9 febbraio 2004, l'eventuale rifiuto o
ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento
disciplinare in corso.
Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto
dalla data di emissione del relativo provvedimento, provvedimento che
rientra nella competenza
del dirigente scolastico.
Circa la possibilità per gli interessati di optare per la pensione
liquidata con il sistema contributivo si rinvia alle istruzioni contenute
nell'informativa dell'Inpdap n. 65 del 30/11/2001 reperibile anche sul
sito internet del predetto Istituto.
L'art. 2 del decreto ministeriale in esame disciplina i casi di mancata
maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale
dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti;
l'accertamento del diritto alla
pensione resta,
anche per il corrente anno scolastico, nella competenza dei Centri servizi
amministrativi a livello provinciale
che hanno sostituito i soppressi Provveditorati agli Studi.
In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno comunicare
il mancato conseguimento del diritto alla pensione entro il 1° marzo 2004
agli interessati, i quali, entro 5 giorni dal ricevimento della
comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni
volontarie. Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le
informazioni sul personale docente per grado di scuola, dando la
precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno per
prime l'obbligo di comunicare i dati al sistema informatico.
Si precisa, altresì, che i Centri servizi amministrativi possono
provvedere all'inserimento dei dati degli interessati, da trasferire nel
supporto magnetico, appena dispongano di tutti gli elementi necessari per
la definizione della posizione pensionistica e previdenziale degli stessi,
senza attendere la scadenza fissata per le operazioni di mobilità per ogni
ordine di scuola.
A tale acquisizione nel
Simpi, compresa la revoca delle dimissioni
volontarie in caso di mancata maturazione del diritto a pensione, provvederanno, le istituzioni scolastiche di titolarità
di ciascun interessato.
B)
Trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio sino al 1° settembre
2004
La
necessità di garantire agli interessati la corresponsione della pensione
senza soluzione di continuità, rispetto allo stipendio, rende inevitabile
il mantenimento, presso i Centri
servizi amministrativi della
competenza in ordine agli
adempimenti relativi al trattamento di
quiescenza per le cessazioni dal servizio che si verificheranno
sino al 1° settembre 2004 comprese,
pertanto, anche quelle per limiti di età, per compimento del 40° anno di
servizio e per dimissioni volontarie, secondo le indicazioni contenute
nelle circolari ministeriali n. 213 dell'8 settembre 2000, n. 234 del 19
ottobre 2000 e n. 175 del 21 dicembre 2001.
Con l'occasione, si precisa che, anche per i casi di liquidazione
dell'indennità "Una tantum" in luogo di pensione, occorre inviare il
prospetto informativo oltre alla documentazione specificata nelle
precitate circolari nn. 213, 234 e 175, necessaria per tale forma di
trattamento di quiescenza, inclusa la domanda di liquidazione, senza
l'eventuale mod. L. 322, adempimento che sarà effettuato dalla competente
sede provinciale territoriale dell'Inpdap.
Per gli stessi motivi, i Centri
servizi amministrativi provvederanno alla compilazione
del prospetto dati nei casi di cessazione dal servizio che avverranno
entro la precitata data dell'1/9/2004
per infermità non dipendente da causa di servizio, decesso, decadenza,
licenziamento, destituzione, dispensa, incapacità o persistente
insufficiente rendimento, superamento del periodo massimo di assenze per
malattia di cui all'art. 23 del C.C.N.L. 4 agosto 1995.
C)
Valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione
Si
ritiene opportuno rammentare che per le domande di riscatto e/o di
computo, di ricongiunzione di cui alle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990 e di
sistemazione contributiva di cui all'art. 142, comma 2, del T.U. 29
dicembre 1973 n. 1092 devono essere tenute presenti le indicazioni
contenute nelle circolari ministeriali n. 213/2000 e n. 234/2000. Si
reputa, altresì, utile rammentare che non devono essere inviati alle
Ragionerie provinciali dello Stato, per il prescritto riscontro, i
provvedimenti emessi sulla base delle suddette istanze presentate entro il
31 agosto 2000 se riferite al personale cessato o cessando nel periodo dal
2 settembre 2003 al 1° settembre 2004, mentre rimane il riscontro in
questione se le domande stesse non sono connesse a cessazione dal
servizio.
Le domande di valutazione relative all'applicazione degli istituti di cui
sopra, recanti una data successiva al 31/8/2000, devono essere indirizzate
dagli interessati alla competente sede periferica dell'Inpdap e, per
conoscenza, alla scuola di titolarità.
Le domande già presentate dal 1° settembre 2000 dovranno essere fatte
pervenire, dall'Ufficio che ne è in possesso, alla competente sede
periferica dell'Inpdap dandone comunicazione alla scuola di titolarità, se
diversa da tale ufficio.
Successivamente la sede periferica
dell'ente previdenziale procederà all'istruttoria delle medesime
richieste, chiedendo le notizie occorrenti ai Centri servizi
amministrativi per l'anno scolastico in
corso.
Si precisa, altresì, che qualora una persona abbia prodotto una domanda
anteriormente al 1° settembre 2000 e un'altra dopo tale data, la prima
istanza va definita secondo le modalità più sopra descritte.
Infine, per quanto riguarda le informazioni richieste dalle sedi
periferiche dell'Inpdap, vanno comunicati i dati retributivi come sono
presenti al sistema informativo, con riserva di fornire quelli aggiornati
una volta definita la posizione economica degli interessati.
D)
Indennità di buonuscita - Liquidazione e riscatto
L'art. 2
commi 1 e 2, della legge 8/8/1995 n. 335 prevede il passaggio all'Inpdap
delle competenze in materia pensionistica e non anche alcuni adempimenti
connessi al trattamento di fine servizio, come attività diretta alla
compilazione dei modelli PL 1, PL 2 e PR 1.
Pertanto, i Centri servizi
amministrativi vorranno curare, come per il passato,
le operazioni che ineriscono alla liquidazione dell'indennità di
buonuscita.
E)
Cessazione dirigenti scolastici dall'1/9/2004
La
cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal
C.C.N.L. 1/3/2002 dell'Area V della dirigenza e, in particolare, dagli
artt. 28, 29, 30, 31 e 35. Al riguardo si ritiene, tuttavia, di dover dare
alcune indicazioni specifiche in ordine alle seguenti cause di cessazione:
a)
compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro
avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo
di età e viene comunicata per iscritto dall'Ufficio scolastico regionale.
La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi
della succitata condizione, sempre che l'interessato non chieda di
usufruire dei benefici di cui all'art. 509, commi 2 e 3, oppure, in
alternativa, del comma 5 dello stesso articolo, del D.L.vo n. 297/1994,
con istanza da inviare entro il 10 gennaio del 2004;
b)
compimento dell'anzianità massima di servizio ai fini del pensionamento
(anni 40): l'Ufficio scolastico regionale risolve il rapporto senza
preavviso, sempre che l'interessato non chieda, almeno tre mesi prima del
compimento del 40ennio, di permanere in servizio fino al 65° anno di età.
Resta salva la possibilità di usufruire anche della proroga di un biennio
oltre il suddetto limite di età, ai sensi del comma 5 del predetto art.
509;
c)
dimissioni dal servizio: per tale fattispecie l'art. 35, comma 2, del
citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei termini di preavviso
stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo. L'Ufficio scolastico
competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento
pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale mancata
maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento
della domanda. In tale ultimo caso hanno facoltà di ritirare la domanda di
dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione stessa.
Si prega
di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare, che
è diramata d'intesa con l'Inpdap - Direzione centrale trattamenti
pensionistici.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino |