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Art.1
(Modifica della rubrica del Titolo V,
parte seconda della Costituzione).
La rubrica del Titolo V, parte seconda, della
Costituzione è sostituita dalla seguente:
«I Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni e lo Stato.»
Art.2
(Sostituzione dell'articolo 117 della
Costituzione)
L'articolo 117 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
«Art.117
La Repubblica garantisce i principi sanciti dalla
Costituzione.
La potestà. legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario.
Lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'unione europea:
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e forze armate, sicurezza interna e internazionale della
Repubblica; armi, munizioni ed esplosivi; protezione dei confini
nazionali;
e) dogane e profilassi internazionale; norme ,generali sul commercio con
l'estero;
f) politica monetaria, moneta attività finanziarie e assicurative, tutela
del risparmio, del credito e dei mercati; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie; norme generali sulle attività produttive;
g) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa e contabile;
h) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo; cittadinanza, stato civile, anagrafi e
censimenti generali;
i) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo;
l) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale; calamità naturali ed emergenze nazionali;
m) norme generali sulla tutela della salute; tutela e sicurezza del lavoro
e previdenza sociale;
n) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti í
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
o) ordinamento generale elettorale degli organi di governo e delle e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e loro
unioni; ordinamento Generale degli enti di autonomia funzionale;
p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale
e locale; brevetti e opere dell'ingegno;
q) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali e
norme generali sulla tutela del paesaggio; promozione e organizzazione di
spettacoli e manifestazioni culturali e sportive di rilevanza nazionale;
norme generali sull'ordinamento sportivo
r) tutela della concorrenza;
s) ordinamento della comunicazione; emittenza nazionale; pluralismo
dell'informazione, editoria e relativi interventi statali di sostegno;
t) grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti di rilievo
nazionale o internazionale; opere pubbliche statali; sicurezza della
circolazione e della. navigazione;
u) produzione, trasporto, scorte e stoccaggi strategici e distribuzione
nazionali dell'energia;
v) norme generali sull'alimentazione; pesca in acque marine;
organizzazioni comuni dei mercati agricoli;
w) norme generali sull'istruzione, sulla formazione e sulla ricerca
scientifica e innovazione tecnologica; ordinamento delle professioni;
z) norme generali concernenti l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il
coordinamento della finanza pubblica e dei sistema tributato.
Nel rispetto dell'interesse
nazionale e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari
le Regioni esercitano la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti
materie:
a) assistenza e organizzazione
sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di
formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di
interesse specifico della Regione;
d) polizia locale;
e) istruzione e formazione professionali;
f) promozione della cooperazione a carattere di mutualità;
g) artigianato;
h) ricerca scientifica e innovazione tecnologica a sostegno delle attività
produttive di interesse regionale e locale;
i) remittenza di ambito regionale;
l) valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di spettacoli e manifestazioni culturali e
sportive, di rilevanza regionale e locale;
m) industria in ambito regionale;
n) commercio;
o) turismo in ambito regionale;
p) agricoltura in ambito regionale;
q) governo del territorio;
r) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza legislativa esclusiva,
sono consultate durante le trattative internazionali; partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza, anche mediante regolamenti.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le loro unioni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della. Regione con altre Regioni per
il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di
organi comuni.
Nelle materie di sua competenza legislativa e nel rispetto delle linee di
politica estera dello Stato la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le torme
disciplinati da leggi dello Stato.»
Art.3
(Modifiche all'articolo 118 della
Costituzione)
1. All'articolo 118, terzo comma,
della Costituzione le parole: da "lettere b) e h)" fino alla fine sono
sostituite dalle seguenti: "lettere b) e l) del terzo comma dell'articolo
1I7.”
Art.4
(Disposizioni transitorie, finali e
abrogative)
1. Nelle materie attribuite alla competenza
legislativa dello Stato o delle Regioni ai sensi della presente legge
costituzionale, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad
applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi o dei
regolamentari, statali o regionali, in materia.
2. Salvo diversa disposizione statutaria, le Regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano conservano le rispettive competenze
legislative se più ampie di quelle attribuite alle Regioni ordinarie. Alle
suddette Regioni si applicano le disposizioni previste dalla presente legge
costituzionale se prevedono competenze più ampie rispetto a quelle di cui
sono già titolali.
3. Il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione abrogato. |