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(GU 30 Dicembre 2003) DPR del 19 Novembre 2003 Determinazione del contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2004-2005 |
Area AUTONOMIA |
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Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed
in particolare l'art.39, come successivamente modificato ed integrato;
Considerato che il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le proprie finalita'
istituzionali, ha esigenze del tutto specifiche e peculiari;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 26 agosto 1999, previsto dall'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
relativo alla individuazione di criteri, modalita' e termini
differenziati delle assunzioni, in particolare per il settore della
scuola;
Visti i decreti del Presidente della
Repubblica 30 novembre 2000 e 4 agosto 2001 pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 e n. 245 del 20 ottobre
2001 che hanno autorizzato, rispettivamente, per l'anno scolastico
2000-2001 un contingente non superiore a 40.000 unita', e per l'anno
scolastico 2001-2002 un contingente non superiore a 35.000 unita' di
personale della scuola con contratto a tempo indeterminato;
Visto l'atto di programmazione
delle assunzioni a tempo indeterminato adottato dal Ministro della
pubblica istruzione in data 16 novembre 2000, con nota D7/3374,
concernente il personale della scuola per gli anni scolastici 2000-2001,
2001-2002 e 2002-2003;
Ravvisata l'opportunita' di dare
corso al completamento dell'attuazione della suindicata
programmazione come previsto dai citati decreti del Presidente della
Repubblica 30 novembre 2000 e 4 agosto 2001;
Viste le note del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (protocollo n. 1481
del 29 maggio 2003, protocollo n.1763 del 26 giugno 2003, protocollo
n. 2081 del 1° agosto 2003, protocollo n. 2281 del 4 settembre 2003)
relative alle assunzioni di personale del settore della scuola e
riferita al completamento del predetto piano programmatico di assunzioni;
Considerato che dette richieste ammontano
complessivamente a 21.000 unita' di personale docente, educativo ed
ATA del settore della scuola;
Ritenuto di poter autorizzare un numero
di assunzioni nell'anno scolastico 2004-2005 idoneo a sopperire al
fabbisogno effettivo di personale del settore scuola, tenuto conto delle
previsioni relative al turn-over nel medesimo settore, stimato in
entita' superiore a
quella previsto nel citato atto di
programmazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per la funzione
pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art.
1.
1. Ai fini della stipulazione dei
contratti a tempo indeterminato e' assegnato al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a decorrere dal 1°
settembre 2004, sia agli effetti giuridici che economici, un
contingente di personale docente, educativo ed ATA per l'anno
scolastico 2004-2005 non superiore a 15.000 unita'.
2. Il contingente di cui al comma 1 e'
ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca nel rispetto dei fabbisogni prioritari.
3. Per le assunzioni del personale ATA
non puo' essere comunque superato il limite complessivo del relativo
turn-over.
4. Con successivo atto di
programmazione si procedera' ad una quantificazione del fabbisogno
di personale della scuola da autorizzare ai fini della stipula dei
contratti a tempo indeterminato in relazione agli effetti concreti della
riforma dell'istruzione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, ed alle
cessazioni dal servizio correlate alle modifiche normative che
potranno intervenire in materia di quiescenza e previdenza.
Il presente decreto, previa registrazione
da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. |