OGGETTO: Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola –
Precisazioni
1. Personale A.T.A. e I.T.P.
Si precisa che le pratiche relative al
personale A.T.A e insegnanti tecnicopratici (I.T.P.), proveniente dagli
Enti locali e trasferito alle dipendenze dello Stato ai sensi
dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124, non saranno inserite nei
flussi informatici indicati nella citata informativa n. 17/2003.
Di conseguenza, i Centri Servizi
Amministrativi, per il personale suddetto, invieranno esclusivamente il
prospetto cartaceo con la documentazione prescritta e le Sedi provinciali
e territoriali dell’Inpdap provvederanno a liquidare il trattamento
pensionistico spettante sulla base delle istruzioni impartite in merito
con le Informative n. 28 del 12 giugno 2001 e n. 27 del giorno 11 marzo
2002.
Di contro, il flusso informatico del 30
maggio 2003 conterrà solamente le pratiche relative al personale A.T.A. e
agli insegnanti tecnico-pratici già appartenente al comparto Scuola.
2. Personale dirigente.
Preliminarmente si precisa che tutti gli
emolumenti utili per il calcolo del trattamento pensionistico del
personale dei dirigenti scolastici (come già avviene per il personale non
dirigente) saranno espressi, sia nei flussi informatici sia nei prospetti
cartacei, in 12 mensilità, ancorché il vigente CCNL per il personale
dell’Area V della Dirigenza scolastica, relativo al periodo 1° settembre
2000/31 dicembre 2001, preveda, a partire dal 31 dicembre 2001, uno
stipendio tabellare annuo lordo (pari a € 36.151,98), comprensivo degli
incrementi stipendiali, della tredicesima mensilità e dell’intero importo
dell’indennità integrativa speciale.
Al riguardo si segnala che,
precedentemente alla data della presente informativa e relativamente alle
pensioni dei dirigenti scolastici con decorrenza diversa dal 1° settembre
2003, è possibile che i C.S.A. abbiano trasmesso prospetti informativi
cartacei con emolumenti espressi in 13 mensilità. In tal caso occorrerà
che gli emolumenti da inserire nel programma pensioni S7 vengano espressi
in dodici mensilità.
Come è noto, l’articolo 15 della legge 29
aprile 1976, n. 177 prevede un aumento del 18 per cento della base
pensionabile, rappresentata dagli emolumenti tassativamente indicati dalla
medesima disposizione che, peraltro, esclude tra queste voci l’importo
dell’indennità integrativa speciale.
Per una corretta applicazione ai fini
pensionistici del combinato disposto di cui all’articolo 15 della legge n.
177/1976 e della norma contrattuale (inclusione della indennità
integrativa speciale nello stipendio tabellare) e in attesa di ulteriori
indicazioni in merito, la prescritta maggiorazione del 18 per cento deve
essere effettuata sullo stipendio tabellare annuo lordo dei dirigenti
scolastici con l’esclusione dell’importo corrispondente all’indennità
integrativa speciale.
Dal punto di vista operativo si segnala,
in ogni caso, che nel supporto magnetico del M.I.U.R. le voci che compongo
lo stipendio tabellare sono indicate separatamente ed il pacchetto
applicativo acquisisce tali dati con la medesima modalità (quindi, con
l’indennità integrativa speciale separata dalla voce stipendiale).
Pertanto, la procedura S7 provvede a maggiorare automaticamente la base
pensionabile escludendo l’indennità integrativa speciale.
Le Sedi dovranno operare con le medesime
modalità (esclusione dell’indennità integrativa speciale dalla
maggiorazione del 18%) per le pratiche pensionistiche escluse dal flusso
informatico (decorrenza diversa da 1° settembre 2003 ovvero riliquidazioni)
e, pertanto, lavorate sulla base di un prospetto informativo cartaceo.
Le medesime disposizioni valgono per
tutte le prestazioni pensionistiche (quali riscatti o ricongiunzioni)
nonché ai fini dell’attribuzione di eventuali benefici (esempio quelli
relativi alla legge n. 336/1970) da calcolare sulla base pensionabile.
Il Dirigente
Generale
Costanzo Gala |