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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2012

Informativa INPDAP n. 21 del 14 Aprile 2003  SPECIALE CessazioniPagine collegate
Area ATTIVITA' AMMINISTRATIVA


OGGETTO: Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola – Precisazioni

1. Personale A.T.A. e I.T.P.

Si precisa che le pratiche relative al personale A.T.A e insegnanti tecnicopratici (I.T.P.), proveniente dagli Enti locali e trasferito alle dipendenze dello Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124, non saranno inserite nei flussi informatici indicati nella citata informativa n. 17/2003.

Di conseguenza, i Centri Servizi Amministrativi, per il personale suddetto, invieranno esclusivamente il prospetto cartaceo con la documentazione prescritta e le Sedi provinciali e territoriali dell’Inpdap provvederanno a liquidare il trattamento pensionistico spettante sulla base delle istruzioni impartite in merito con le Informative n. 28 del 12 giugno 2001 e n. 27 del giorno 11 marzo 2002.

Di contro, il flusso informatico del 30 maggio 2003 conterrà solamente le pratiche relative al personale A.T.A. e agli insegnanti tecnico-pratici già appartenente al comparto Scuola.

2. Personale dirigente.

Preliminarmente si precisa che tutti gli emolumenti utili per il calcolo del trattamento pensionistico del personale dei dirigenti scolastici (come già avviene per il personale non dirigente) saranno espressi, sia nei flussi informatici sia nei prospetti cartacei, in 12 mensilità, ancorché il vigente CCNL per il personale dell’Area V della Dirigenza scolastica, relativo al periodo 1° settembre 2000/31 dicembre 2001, preveda, a partire dal 31 dicembre 2001, uno stipendio tabellare annuo lordo (pari a € 36.151,98), comprensivo degli incrementi stipendiali, della tredicesima mensilità e dell’intero importo dell’indennità integrativa speciale.

Al riguardo si segnala che, precedentemente alla data della presente informativa e relativamente alle pensioni dei dirigenti scolastici con decorrenza diversa dal 1° settembre 2003, è possibile che i C.S.A. abbiano trasmesso prospetti informativi cartacei con emolumenti espressi in 13 mensilità. In tal caso occorrerà che gli emolumenti da inserire nel programma pensioni S7 vengano espressi in dodici mensilità.

Come è noto, l’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177 prevede un aumento del 18 per cento della base pensionabile, rappresentata dagli emolumenti tassativamente indicati dalla medesima disposizione che, peraltro, esclude tra queste voci l’importo dell’indennità integrativa speciale.

Per una corretta applicazione ai fini pensionistici del combinato disposto di cui all’articolo 15 della legge n. 177/1976 e della norma contrattuale (inclusione della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare) e in attesa di ulteriori indicazioni in merito, la prescritta maggiorazione del 18 per cento deve essere effettuata sullo stipendio tabellare annuo lordo dei dirigenti scolastici con l’esclusione dell’importo corrispondente all’indennità integrativa speciale.

Dal punto di vista operativo si segnala, in ogni caso, che nel supporto magnetico del M.I.U.R. le voci che compongo lo stipendio tabellare sono indicate separatamente ed il pacchetto applicativo acquisisce tali dati con la medesima modalità (quindi, con l’indennità integrativa speciale separata dalla voce stipendiale). Pertanto, la procedura S7 provvede a maggiorare automaticamente la base pensionabile escludendo l’indennità integrativa speciale.

Le Sedi dovranno operare con le medesime modalità (esclusione dell’indennità integrativa speciale dalla maggiorazione del 18%) per le pratiche pensionistiche escluse dal flusso informatico (decorrenza diversa da 1° settembre 2003 ovvero riliquidazioni) e, pertanto, lavorate sulla base di un prospetto informativo cartaceo.

Le medesime disposizioni valgono per tutte le prestazioni pensionistiche (quali riscatti o ricongiunzioni) nonché ai fini dell’attribuzione di eventuali benefici (esempio quelli relativi alla legge n. 336/1970) da calcolare sulla base pensionabile.

Il Dirigente Generale
Costanzo Gala

 
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