Oggetto: Tentativi obbligatori di conciliazione ex artt. 65 e 66
D.L.vo n. 165/01 - Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione
e arbitrato sottoscritto per il comparto scuola in data 18.10.2001
L'istituto del tentativo obbligatorio di
conciliazione, di cui all'art. 410 del codice di procedura civile, nelle
controversie individuali di lavoro nel pubblico impiego è disciplinato,
come noto, dagli artt. 65 e 66 del Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n.
165 e può essere esperito attraverso le procedure previste dai contratti
collettivi ovvero dinanzi ai Collegi di conciliazione istituiti presso le
Direzioni Provinciali del Lavoro nella cui circoscrizione si trova
l'ufficio dove il dipendente presta servizio.
Da notizie pervenute a questo Ministero, è emerso come l'applicazione di
tale contesto normativo sia risultato, in alcuni casi, non coerente con
l'attuale assetto organizzativo assunto da questa Amministrazione, a
livello regionale e provinciale, in tema di contenzioso ed in relazione
all'esplicazione dei compiti connessi all'istituto in parola.
E' stato segnalato infatti che richieste, atti e documentazioni inerenti i
tentativi di conciliazione promossi dal personale della scuola, da
espletarsi a livello locale, sono stati inviati a strutture centrali di
questo Dicastero da parte non solo dei soggetti interessati, ma anche
dalle Direzioni Provinciali del Lavoro e che sono sorti dubbi
interpretativi sull'applicazione di quanto previsto in materia dalle
contrattazioni collettive di comparto.
Per ciò stesso, facendo seguito ai chiarimenti contenuti nella Circolare
di questa Direzione Generale del 13 marzo 2003, prot. n. 895/03, si
ravvisa la necessità di fornire ulteriori precisazioni al fine di favorire
e assicurare il corretto andamento dell'istituto in argomento e del
relativo servizio, facendo peraltro presente che le disposizioni contenute
nell'Accordo indicato in oggetto, strettamente correlate al Contratto
Collettivo Nazionale Quadro del 23.1.2001 in materia di conciliazione ed
arbitrato e agli artt. 65 e 66 del D.L.vo n. 165/01, riguardano i
tentativi obbligatori di conciliazione per le controversie individuali di
lavoro del personale appartenente all'intero comparto scuola, nel cui
ambito, per natura e finalità, vanno ricompresi anche i soggetti con
contratto a tempo determinato.
Ciò detto, con particolare riferimento all'assetto organizzativo assunto
in materia da questa Amministrazione, appare opportuno richiamare
l'attenzione sulla circostanza che, sulla base del Decreto Legislativo 30
luglio 1999, n. 300, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica
del 6 novembre 2000, n. 347 e del Decreto Ministeriale del 30 gennaio
2001, gli Uffici Scolastici Regionali e le relative articolazioni
provinciali, denominati Centri Servizi Amministrativi (già Provveditorati
Agli Studi), sono titolari di specifiche competenze sulla gestione del
contenzioso e sulle tematiche relative alle attività di conciliazione ed
arbitrato per il personale appartenente al comparto scuola.
A seguito della sottoscrizione dell'Accordo indicato in oggetto, con cui è
stata introdotta, in via sperimentale, la disciplina di conciliazione ed
arbitrato per il comparto scuola, nonché del CCDN in tema di mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A. (di cui all'O.M. n. 3 del
14.1.2002) e sulla base delle indicazioni fornite da questa struttura, in
data 29.11.2001, prot. n. 758, e 17.1.2002, prot. n. 119, accanto alle
strutture per il contenzioso, presso le articolazioni territoriali delle
Direzioni Generali Regionali sono stati istituiti gli Uffici destinati a
svolgere, a livello provinciale, i compiti di segreteria previsti
dall'art. 1 - 2° co. - dell'Accordo suddetto.
Va infine sottolineato che, presso gli Uffici Scolastici Regionali, sono
stati costituiti gli Uffici di Segreteria per i dirigenti scolastici che
devono esperire il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 34 del
CCNL della dirigenza scolastica.
Tutto ciò premesso e tenuto conto dell'indubbia rilevanza e delle
implicazioni connesse al corretto andamento delle attività relative ai
tentativi di conciliazione, si ravvisa la necessità che le SS.LL., per
quanto di rispettiva competenza, procedano alla massima diffusione, presso
gli utenti e le Direzioni Provinciali del Lavoro, dell'assetto
organizzativo attualmente in vigore a livello regionale e provinciale per
la gestione dell'istituto in parola, al pari dei compiti e delle funzioni
attribuite in materia rispettivamente agli Uffici per il Contenzioso e
alle Segreterie di Conciliazione.
Analogamente, le SS.LL. sono pregate di fornire ampia e capillare
informazione, anche da un punto di vista operativo e procedurale, sulla
circostanza che, in alternativa alle Direzioni provinciali del Lavoro, i
dirigenti scolastici ed il restante personale della scuola hanno la
possibilità di promuovere i tentativi di conciliazione rispettivamente, a
seconda della categoria di appartenenza degli interessati, presso le
Segreterie di conciliazione istituite presso gli Uffici Scolastici
Regionali ovvero presso le Segreterie di conciliazione costituite presso i
C.S.A..
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui la presente è
inviata per opportuna conoscenza, è pregato infine di voler informare di
quanto sopra le Direzioni Provinciali del Lavoro, invitando le stesse ad
inviare le richieste, gli atti e tutte le documentazioni inerenti i
tentativi obbligatori di conciliazione promossi dal personale della scuola
alle strutture regionali e/o provinciali di questa Amministrazione
competenti in materia di contenzioso, a seconda dell'appartenenza degli
interessati rispettivamente alla Dirigenza scolastica ovvero al personale
docente, educativo ed A.T.A..
Il Direttore generale
Bruno Pagnani
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