OGGETTO: Sostituzione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi
- Retribuzione - Chiarimenti
Con la nota n.665 del
28 ottobre 2003 questo Ministero si era riservato di comunicare il
trattamento economico spettante al personale chiamato a sostituire il
direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Con la presente si forniscono, i seguenti chiarimenti in ordine al
trattamento economico da corrispondere.
Nel caso di copertura
di posti vacanti e disponibili, mediante la nomina degli inclusi
nella graduatoria permanente degli aspiranti al posto di ex responsabile
amministrativo (art. 55 c. 3 del CCNL 24.7.2003) agli stessi competono il
trattamento economico iniziale del direttore dei servizi generali ed
amministrativi, ivi compresa la quota fissa dell’indennità di
amministrazione, da corrispondere mediante i ruoli di spesa fissa nonché
la quota variabile della stessa da porre a carico del fondo della
istituzione scolastica, finanziata con specifiche assegnazioni. Analogo
trattamento economico compete all’assistente amministrativo nominato,
ai sensi dell’art. 58 del CCNL vigente, in sostituzione del
direttore dei servizi generali ed amministrativi su posto vacante e
disponibile a seguito di esaurimento delle predette graduatorie
permanenti.
Nel caso di copertura
del posto mediante il ricorso dell’istituto della reggenza (art. 69
del CCNL del 4 agosto 1995 richiamato dall’art. 142 lett. f punto 7 del
CCNL vigente), al reggente viene corrisposta, unitamente al trattamento
economico fondamentale in godimento, l’indennità di reggenza pari al
50% del differenziale tra lo stipendio iniziale del direttore dei servizi
generali ed amministrativi e quello iniziale dell’assistente
amministrativo nonché la quota variabile dell’indennità di
amministrazione. Quest’ultima é a carico del fondo della istituzione
scolastica, con finanziamenti specifici.
In caso di sostituzione
del direttore dei servizi generali ed amministrativi con conferimento
di incarico all’assistente amministrativo ai sensi dell’art. 55
- c. 2 - del vigente contratto, allo stesso compete l’indennità di
funzioni superiori di cui all’art. 69 sopra menzionato, da liquidarsi
da parte dell’istituzione scolastica con imputazione alla voce di spesa
relativa alle supplenze brevi. Al medesimo competono, altresì, a
carico del fondo dell’istituzione scolastica, con finanziamenti specifici,
l’indennità di amministrazione spettante al direttore dei servizi
generali ed amministrativi, detratto il compenso individuale accessorio in
godimento, e la quota variabile dell’indennità di amministrazione
(art. 86 - c.2 lett.i del vigente contratto).
La presente è stata
predisposta d’intesa tra la Direzione generale del personale della scuola
e dell’amministrazione ed il Servizio per gli affari economico -
finanziari.
Il Capo Dipartimento
Pasquale Capo |