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Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

Circolare del Ministero degli Affari Esteri del 10 Febbraio 2004 SPECIALE Esami di Stato SPECIALE EsteroPagine collegate

Oggetto: Disposizioni annuali per le nomine a presidente o commissario d'esame presso le scuole secondarie italiane funzionanti all'estero. Anno scolastico 2003/2004

PREMESSA
Il Ministero degli Affari Esteri, nel quadro delle competenze che gli sono attribuite dagli artt. 625 e segg. del D.L.vo n. 297/1994, e più in particolare, per gli aspetti vigenti, dal D.I. n. 2508 del 7 gennaio 1999, all'art. 9, commi 4-5
, è tenuto ad assicurare lo svolgimento degli esami presso le scuole italiane secondarie all'estero. Per gli studenti che superino le prove è previsto il rilascio di un titolo di studio italiano (diploma di licenza media, o diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio).
Occorre ben precisare che le sedi disponibili per le nomine sono in numero estremamente ridotto (come risulta dai quadri 1.1 e 2.1) in rapporto a quello delle sedi operanti in territorio nazionale, e che pertanto, possono essere ammesse a presentare domanda le categorie di personale aventi maggiori titoli giuridici. Tenuto infine conto delle innovazioni introdotte dal comma 7 dell'art. 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si provvede a nominare esclusivamente un presidente esterno nelle scuole statali italiane all'estero, nonché in quelle con regime paritario.
Per le residue scuole legalmente riconosciute si continuano tuttavia a costituire commissioni paritetiche, di cui faccia parte un eguale numero di commissari interni ed esterni.
Considerato che esse tuttavia sono ormai in numero del tutto esiguo, da quest'anno per la nomina dei commissari NON occorre attingere a personale docente in servizio nelle scuole in Italia.

1. ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO SECONDARI DI SECONDO GRADO

1.1. Sedi
Scuole statali: Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi.
Scuole non statali: Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, Caracas, Buenos Aires, Casablanca, Colonia, Il Cairo, Lagos, Lima, Losanna, Lugano, Lugano-Sorengo, New York, Olivos (Buenos Aires), San Paolo, San Gallo, Tripoli, Tunisi, Villa Adelina (Buenos Aires), Zurigo.

N.B. L'elenco delle sedi è suscettibile di lievi modifiche, in rapporto al numero dei candidati, o in rapporto a situazioni particolari che potrebbero verificarsi in alcuni Paesi. Le sedi di Buenos Aires, Lima, Olivos (Buenos Aires) e Villa Adelina (Buenos Aires osservano il calendario australe (esami nel mese di dicembre).

1.2. Personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di Presidente (legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 22, comma 7 e legge n. 425/97 art. 4, c. 2); C.C.N.L. dell'Area V della Dirigenza del 10 gennaio 2002, siglato il 17 ottobre 2001, art. 26 comma 1, lettera a

DIRIGENTI SCOLASTICI
a) Dirigente di istituto statale di istruzione secondaria superiore o inclusivo di istituto di istruzione secondaria superiore funzionante all'estero ai sensi dell'art. 639 del D.L. vo n. 297/1994.

b) Dirigente con contratto di assegnazione a istituto statale di istruzione secondaria superiore o inclusivo di istituto di istruzione secondaria superiore, in servizio in Italia, anche per le finalità di cui all'art. 626 del D. L.vo n. 297/1994, purché con almeno 5 anni di anzianità complessiva fra ruolo dirigenziale e direttivo scolastico.

N.B. Il personale di cui alla lettera a) è tenuto a rendersi disponibile per le nomine, fatti salvi eventuali impedimenti legittimi, e fatta salva la possibilità di indicare in allegato A la richiesta di esser nominati solo in caso di necessità dell'Amministrazione. I Sigg. Consoli sono tenuti ad assicurarsi che tutti i capi d'istituto abbiano presentato la scheda di domanda. Il criterio di priorità riservato a tale personale nell'ordine di nomina è assunto non solo in rapporto alla specificità delle funzioni da assicurare, ma anche in ragione di una esigenza di contenimento della spesa. Pertanto le relative nomine saranno di norma disposte - quando possibile, ovvero quando non si ravvisino diverse ragioni di opportunità - con criterio di viciniorità tra la sede di servizio estero e quella di assegnazione, fatte salve esigenze di rotazione e alternanza. Infine, nel caso eccezionale in cui non si riuscissero a coprire i posti disponibili con il personale di cui alle lettere a) e b), potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di disponibilità prodotte a questo Ministero da parte di capi di istituzioni scolastiche secondarie di II grado collocati a riposo da non più di cinque anni.

1.3. Personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di commissario esterno (legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 22, comma 7) e legge n. 425/1997 art. 4, c. 5 (esclusivamente per le scuole non statali legalmente riconosciute)

DOCENTI IN SERVIZIO ALL'ESTERO
Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di istituto statale di istruzione secondaria superiore,
in servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D.L.vo n. 297/1994, purché non impegnati quali commissari interni di servizio. Tali docenti sono tenuti a presentare domanda quale che sia la classe di concorso di appartenenza. Possono indicare di essere nominati solo in caso di necessità. Sono ammessi a presentare domanda anche i lettori (docenti di istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado), previo nulla osta della competente autorità accademica, oltre che della Rappresentanza competente. In caso di necessità l'Amministrazione nomina anche docenti, in servizio all'estero, di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, purché in possesso di titolo di studio e /o abilitazione previste.

1.4. Adempimenti dei capi d'istituto nelle scuole italiane all'estero e obblighi del personale in servizio all'estero
I capi d'istituto operanti nelle scuole italiane all'estero provvedono a garantire la designazione formale dei membri interni
, dando tempestiva comunicazione dei nominativi designati al Ministero degli Affari Esteri, per il tramite delle competenti Rappresentanze diplomatiche e consolari, e nei termini fissati con comunicazione a parte. Per gli esami che si svolgeranno in calendario australe, i termini sono fissati al 31 agosto 2004. I docenti in servizio all'estero che non siano stati nominati né commissari interni né commissari esterni (fatti salvi impedimenti legittimi) sono tenuti a restare in servizio sino alla data del 30 giugno 2004 in calendario boreale e sino alla data del 30 novembre 2004 in calendario australe. In ogni caso il capo d'istituto si adopererà per assicurare, tra i docenti in servizio, la presenza a scuola, sino al termine delle operazioni d'esame, di almeno un insegnante non raggiunto da alcuna nomina per ogni corso funzionante, al fine di garantire la possibilità di sostituzioni anche ad operazioni d'esame avviate.

2. ESAMI DI LICENZA MEDIA

2.1. Sedi
Scuole statali: Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi
Scuole non statali: Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, Bucarest, Buenos Aires, Caracas, Casablanca, Colonia (Stommeln), Gedda, Il Cairo, Lagos, La Plata, La Valletta, Losanna, Lima, Lugano Sorengo, Montevideo, Mosca, Nairobi, New York, Olivos (Buenos Aires), Port Harcourt, San Gallo, San Paolo, Teheran, Tripoli, Tunisi, Villa Adelina (Buenos Aires), Zurigo.

N.B. L'elenco delle sedi è comunque suscettibile di modifiche, in rapporto al numero dei candidati, o in rapporto ad eventuali situazioni particolari che possono verificarsi in alcuni Paesi. Le sedi di Buenos Aires, Lima, Montevideo, Olivos, e Villa Adelina osservano il calendario australe (esami nel mese di dicembre).

2.2. Personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di presidente (D.P.R. n. 362/1966, art. 7). C.C.N.L. dell'Area V della Dirigenza del 10 gennaio 2002, siglato il 17 ottobre 2001, art. 26 comma 1, lettera b


DIRIGENTI SCOLASTICI IN SERVIZIO ALL'ESTERO
a) Dirigente di scuola media statale o inclusiva di scuola media statale, in servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D.L.vo n. 297/1994.

DOCENTI IN SERVIZIO ALL'ESTERO
b) Personale di ruolo della scuola in servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D.L.vo n. 297/1994, e secondo l'ordine indicato dal D.P.R. n. 362/1966, art. 7. I docenti delle scuole secondarie all'estero, medie e superiori, in servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D.L.vo n. 297/1994 sono tenuti a presentare domanda quale che sia la classe di concorso di appartenenza. Possono indicare di essere nominati solo in caso di necessità. Sono ammessi a presentare domanda anche i lettori, previo nulla osta della competente autorità accademica, oltre che della Rappresentanza competente.

DIRIGENTI SCOLASTICI IN SERVIZIO IN ITALIA
c) Dirigente con contratto di assegnazione a istituto statale di istruzione secondaria di primo grado o inclusivo di istituto di istruzione secondaria di primo grado, in servizio in Italia, purché con almeno 5 anni di servizio nel ruolo di appartenenza.

N.B. Il personale di cui alla lettera a) e b) è tenuto a rendersi disponibile per le nomine, fatti salvi eventuali impedimenti legittimi, e fatta salva la possibilità di indicare in allegato A la richiesta di esser nominati solo in caso di necessità dell'Amministrazione. I Sigg. Consoli sono tenuti ad assicurarsi che i capi d'istituto in servizio nella rispettiva Circoscrizione abbiano presentato la scheda di domanda, e che i sigg. capi d'istituto a loro volta abbiano acquisito tutte le domande dei docenti aventi titolo ai sensi della presente circolare. Il criterio di assoluta priorità riservato a tale personale nell'ordine di nomina è assunto non solo in rapporto alla specificità delle funzioni da assicurare, ma anche in ragione di una esigenza di contenimento della spesa. Pertanto le relative nomine saranno di norma disposte - quando possibile, ovvero quando non si ravvisino diverse ragioni di opportunità - con criterio di viciniorità tra la sede di servizio estero e quella di assegnazione, fatte salve esigenze di rotazione e alternanza. Ai Presidenti di licenza media sono affidati anche gli incarichi di commissario governativo presso le residue scuole legalmente riconosciute. Nel caso eccezionale in cui si individuassero sedi presso le quali fosse necessario nominare, per le operazioni di scrutinio, un commissario governativo - e dove tuttavia contestualmente non si dovessero tenere per un qualunque motivo gli esami di licenza media - , i commissari stessi, la cui missione è in linea di massima per i costi a carico degli enti gestori, sono individuati con il criterio della massima viciniorità possibile alla sede. Infine, nel caso eccezionale in cui non si riuscissero a coprire i posti disponibili con il personale di cui alle lettere a) e b) e c), potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di disponibilità prodotte a questo Ministero da parte di dirigenti scolastici di istituzioni scolastiche secondarie di I grado collocati a riposo da non più di cinque anni.

3. ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI PER CHI ASPIRI A FAR PARTE DI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI ESAMI ALL'ESTERO

a) non aver subìto condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
b) non aver subìto provvedimenti disciplinari né averne in corso;
c) essere muniti, all'atto della nomina, di documento valido per l'espatrio verso il Paese di destinazione;
d) non trovarsi, all'atto della nomina, in posizione di qualsiasi tipo di congedo o assenza.


4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti appartenenti alle categorie aventi titolo alla nomina ai sensi della presente circolare, e che siano in possesso dei requisiti prescritti, debbono presentare domanda al:
Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale - Ufficio IV - Piazzale della Farnesina - 00194 Roma.
La domanda va redatta esclusivamente compilando il modello allegato (All. A). La stessa domanda, una volta sottoscritta dall'interessato, anche dirigente scolastico, deve, altresì, essere timbrata e firmata dall'Autorità competente per rilascio di nulla-osta. In calce alla domanda prodotta dai docenti in servizio all'estero, il capo d'istituto attesta che il docente aspirante non è impegnato quale commissario interno presso la propria scuola.
La domanda del
personale in servizio all'estero deve essere trasmessa a questo Ministero per il tramite della competente Rappresentanza diplomatica o consolare entro e non oltre il 20 marzo 2004. Ai fini dell'accertamento del termine fa esclusiva fede la data acquisita al protocollo della stessa Rappresentanza diplomatica o consolare.
La
domanda del personale in servizio in Italia deve invece essere spedita a cura dell'interessato, e a mezzo raccomandata ordinaria, entro e non oltre il 20 marzo 2004. Ai fini dell'accertamento del termine fa esclusiva fede il timbro postale della raccomandata in oggetto. L'Amministrazione non assume responsabilità per domande che fossero irritualmente prodotte.
Il termine del
20 marzo 2004 è perentorio anche per gli aspiranti che intendano esprimere preferenze per sedi con esami in calendario australe.

5. ESCLUSIONI
Non possono produrre domanda coloro che, in servizio nelle scuole in Italia, abbiano ricevuto nomina dal Ministero degli Affari Esteri quale presidente di commissione presso le scuole italiane all'estero
negli ultimi due anni scolastici (2001/2002 e 2002/2003) precedenti l'anno scolastico in corso (2003/2004).
Non possono essere valutate domande di personale
appartenente a categorie diverse da quelle su elencate.
Le domande prive del prescritto nulla-osta,
incluse quelle dei dirigenti scolastici, o inviate oltre la data su indicata, ovvero contenenti dati personali incompleti o illeggibili, o prive di firme in originale (allegati A e C), non sono prese in considerazione.
Non sono nominati coloro che, in caso di indisponibilità delle sedi richieste, non abbiano esplicitamente dichiarato nella domanda la disponibilità per qualsiasi sede.
I presidenti e commissari negli esami finali di Stato e i presidenti negli esami di licenza media non possono essere nominati in commissioni operanti nella stessa scuola dove prestino servizio o dove abbiano prestato servizio, in commissione di esame, nei due anni precedenti l'anno in corso.


6. TITOLI VALUTABILI (da indicarsi nel curriculum esclusivamente secondo il modello predisposto: All. C)
La valutazione dei titoli si effettua con i criteri oggettivi di cui all'allegato B.
Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda e nel
curriculum sono rese ai sensi delle leggi nn. 15/1968 e 127/1997 sotto la personale responsabilità del dichiarante. Il Ministero degli Affari Esteri si riserva in ogni momento la facoltà di controllarne la veridicità. Per i soli documenti relativi ai titoli di cultura, di cui al punto c e d, dell'allegato B, deve essere allegata, insieme alla domanda, una semplice fotocopia.
Il
curriculum contenente le dichiarazioni riguardanti il possesso dei titoli, oltre ad essere redatto sul modulo allegato, deve essere corredato dai dati necessari per gli opportuni riscontri (ad esempio: concorso bandito con D. M. n. ... del...; ovvero seconda laurea in... conseguita il... presso l'Università degli Studi di...; ecc.). I titoli indicati invece in modo generico non possono in nessun caso essere oggetto di valutazione, così come non possono essere oggetto di valutazione titoli diversi da quelli espressamente previsti in allegato B. Non sono ammesse integrazioni di titoli successivamente all'avvenuta presentazione della domanda.
Il personale che, contrariamente a quanto abbia indicato nella domanda, al momento della nomina si trovi sprovvisto di documento valido per l'espatrio verso il Paese di destinazione decade dal diritto ad essere nominato e può essere immediatamente sostituito con altro aspirante.

7. ACCETTAZIONE E NOMINA
La nomina è conferita telegraficamente dal Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Uff. IV
. L'accettazione, incondizionata, deve essere comunicata urgentemente e comunque non oltre tre giorni lavorativi (sabato incluso) dalla ricezione: o telegraficamente, o via fax (fax: 06-3691-2799) o per posta elettronica: dgpc4@esteri.it.
Al personale nominato sarà chiesto di citare, all'atto dell'accettazione, gli estremi del documento valido per l'espatrio verso il Paese di destinazione. La mancata accettazione deve essere motivata e comunicata nel modo di cui sopra per consentire a questo Ministero l'immediata sostituzione dei rinunciatari. La documentazione che giustifichi la rinuncia deve essere tempestivamente inviata. Rinunce non comunicate o non motivate comporteranno inammissibilità della stessa domanda per i successivi due anni. Eventuali rinunce in calendario boreale, quantunque giustificate, non danno diritto a "recuperi" sul calendario australe del medesimo anno scolastico.
L'accettazione o la rinuncia con la relativa motivazione deve essere comunicata anche all'autorità scolastica che ha concesso il
nulla-osta.
Il personale nominato dall'Italia, e che abbia accettato la nomina, sarà invitato presso questo Ministero prima della partenza, dove potrà ricevere, oltre al biglietto di viaggio e agli anticipi delle spese di missione, tutte le informazioni e le istruzioni operative più opportune.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE
Savoia

 
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