Oggetto: Disposizioni annuali
per le nomine a presidente o commissario d'esame presso le scuole
secondarie italiane funzionanti all'estero. Anno scolastico
2003/2004PREMESSA Il Ministero degli Affari Esteri, nel quadro delle competenze che gli
sono attribuite dagli artt. 625 e segg. del D.L.vo n. 297/1994, e più in
particolare, per gli aspetti vigenti, dal D.I. n. 2508 del 7 gennaio 1999,
all'art. 9, commi 4-5, è
tenuto ad assicurare lo svolgimento degli esami presso le scuole italiane
secondarie all'estero. Per gli studenti che superino le prove è previsto il
rilascio di un titolo di studio italiano (diploma di licenza media,
o diploma di superamento
dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio).
Occorre ben precisare che le sedi disponibili per le nomine sono in
numero estremamente ridotto (come risulta dai quadri 1.1 e 2.1) in rapporto a
quello delle sedi operanti in territorio nazionale, e che pertanto, possono
essere ammesse a presentare domanda le categorie di personale aventi maggiori
titoli giuridici. Tenuto infine conto delle
innovazioni introdotte dal comma 7 dell'art. 22 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, si provvede a
nominare esclusivamente un presidente esterno nelle
scuole statali italiane all'estero, nonché in quelle
con regime paritario. Per le residue scuole
legalmente riconosciute si continuano tuttavia a costituire commissioni
paritetiche, di cui faccia parte un eguale numero di commissari interni ed
esterni. Considerato che esse tuttavia sono ormai in
numero del tutto esiguo, da quest'anno per la nomina dei commissari NON occorre
attingere a personale docente in servizio nelle scuole in
Italia.
1. ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI
STUDIO SECONDARI DI SECONDO GRADO
1.1. Sedi
Scuole statali: Addis Abeba, Asmara,
Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi. Scuole non statali: Basilea, Belo
Horizonte, Bogotà, Caracas, Buenos Aires, Casablanca, Colonia, Il Cairo, Lagos,
Lima, Losanna, Lugano, Lugano-Sorengo, New York, Olivos (Buenos
Aires), San Paolo,
San Gallo, Tripoli, Tunisi, Villa Adelina (Buenos Aires),
Zurigo.
N.B. L'elenco delle sedi è
suscettibile di lievi modifiche, in rapporto al numero dei candidati, o in
rapporto a situazioni particolari che potrebbero verificarsi in alcuni Paesi. Le
sedi di Buenos Aires, Lima, Olivos (Buenos Aires) e Villa Adelina (Buenos Aires
osservano il calendario australe (esami nel mese di
dicembre).
1.2. Personale avente titolo a presentare
la domanda in qualità di
Presidente (legge 28 dicembre 2001, n. 448,
art. 22, comma 7 e legge n. 425/97 art. 4, c. 2); C.C.N.L. dell'Area V della
Dirigenza del 10 gennaio 2002,
siglato il 17 ottobre 2001, art. 26 comma 1,
lettera a
DIRIGENTI
SCOLASTICI a) Dirigente di istituto statale di
istruzione secondaria superiore o inclusivo di istituto di istruzione secondaria
superiore funzionante all'estero ai sensi dell'art. 639 del D.L. vo n.
297/1994.
b) Dirigente con contratto di
assegnazione a istituto statale di istruzione secondaria superiore o inclusivo
di istituto di istruzione secondaria superiore, in servizio in Italia, anche per
le finalità di cui all'art. 626 del D. L.vo n. 297/1994, purché con almeno 5
anni di anzianità complessiva fra ruolo dirigenziale e direttivo
scolastico.
N.B. Il
personale di cui alla lettera a) è tenuto a rendersi disponibile per le nomine,
fatti salvi eventuali impedimenti legittimi, e fatta salva la possibilità di
indicare in allegato A la richiesta di esser nominati solo in caso di necessità
dell'Amministrazione. I Sigg. Consoli sono tenuti ad assicurarsi che tutti i
capi d'istituto abbiano presentato la scheda di domanda. Il criterio di priorità riservato a tale personale nell'ordine di
nomina è assunto non solo in rapporto alla specificità delle funzioni da
assicurare, ma anche in ragione di una esigenza di contenimento della spesa.
Pertanto le relative nomine saranno di norma disposte - quando possibile, ovvero
quando non si ravvisino diverse ragioni di opportunità - con criterio di viciniorità tra
la sede di servizio estero e quella di assegnazione, fatte salve esigenze di
rotazione e alternanza. Infine, nel caso eccezionale in cui non si riuscissero a
coprire i posti disponibili con il personale di cui alle lettere a) e b),
potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di disponibilità prodotte
a questo Ministero da parte di capi di istituzioni scolastiche secondarie di II
grado collocati a riposo da non più di cinque
anni.
1.3. Personale avente titolo a
presentare la domanda in qualità di commissario esterno (legge 28 dicembre 2001,
n. 448, art. 22, comma 7) e legge n. 425/1997 art. 4, c. 5 (esclusivamente per
le scuole non statali legalmente riconosciute)
DOCENTI IN SERVIZIO ALL'ESTERO Docenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di istituto statale di istruzione
secondaria superiore, in servizio
all'estero ai sensi dell'art. 639 del D.L.vo n.
297/1994, purché non impegnati quali commissari
interni di servizio. Tali docenti sono tenuti a
presentare domanda quale che sia la classe di concorso di appartenenza. Possono
indicare di essere nominati solo in caso di necessità. Sono ammessi a presentare
domanda anche i lettori (docenti di istituti di istruzione secondaria di 1° e 2°
grado), previo nulla osta della competente autorità accademica, oltre che della
Rappresentanza competente. In caso di necessità l'Amministrazione nomina anche
docenti, in servizio all'estero, di istituto di istruzione secondaria di 1°
grado, purché in possesso di titolo di studio e /o abilitazione
previste.
1.4. Adempimenti dei capi d'istituto
nelle scuole italiane all'estero e obblighi del personale in servizio
all'estero I capi d'istituto operanti nelle
scuole italiane all'estero provvedono a garantire la designazione formale dei
membri interni,
dando tempestiva comunicazione dei nominativi designati al Ministero
degli Affari Esteri, per il tramite delle competenti Rappresentanze diplomatiche
e consolari, e nei termini fissati con comunicazione a parte. Per gli esami che
si svolgeranno in calendario australe, i termini sono fissati al
31 agosto 2004. I docenti in servizio
all'estero che non siano stati nominati né commissari interni né commissari
esterni (fatti salvi impedimenti legittimi) sono tenuti a restare in servizio
sino alla data del 30 giugno 2004 in calendario boreale e sino alla data del 30
novembre 2004 in calendario australe. In ogni caso il capo d'istituto si
adopererà per assicurare, tra i docenti in servizio, la presenza a scuola, sino
al termine delle operazioni d'esame, di almeno un insegnante non raggiunto da
alcuna nomina per ogni corso funzionante, al fine di garantire la possibilità di
sostituzioni anche ad operazioni d'esame avviate.
2. ESAMI DI LICENZA MEDIA
2.1. Sedi
Scuole
statali: Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona,
Istanbul, Madrid, Parigi Scuole non
statali: Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, Bucarest,
Buenos Aires, Caracas, Casablanca, Colonia (Stommeln), Gedda, Il Cairo, Lagos,
La Plata, La Valletta, Losanna, Lima, Lugano Sorengo, Montevideo, Mosca,
Nairobi, New York, Olivos (Buenos Aires), Port Harcourt, San Gallo, San Paolo,
Teheran, Tripoli, Tunisi, Villa Adelina (Buenos Aires), Zurigo.
N.B. L'elenco delle sedi
è comunque suscettibile di
modifiche, in rapporto al numero dei
candidati, o in rapporto ad eventuali situazioni particolari che possono
verificarsi in alcuni Paesi. Le sedi di Buenos Aires, Lima, Montevideo, Olivos,
e Villa Adelina osservano il calendario australe (esami nel mese di
dicembre).
2.2. Personale avente titolo a
presentare la domanda in qualità di presidente (D.P.R. n. 362/1966, art. 7).
C.C.N.L. dell'Area V della Dirigenza del 10 gennaio 2002, siglato il 17 ottobre
2001, art. 26 comma 1, lettera b
DIRIGENTI SCOLASTICI IN SERVIZIO ALL'ESTERO a) Dirigente di scuola media statale o inclusiva di scuola media
statale, in servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D.L.vo n.
297/1994.
DOCENTI IN SERVIZIO
ALL'ESTERO b) Personale di ruolo della scuola in
servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D.L.vo n. 297/1994, e secondo
l'ordine indicato dal D.P.R. n. 362/1966, art. 7. I docenti delle scuole
secondarie all'estero, medie e superiori, in servizio all'estero ai sensi
dell'art. 639 del D.L.vo n. 297/1994 sono tenuti a presentare domanda quale che
sia la classe di concorso di appartenenza. Possono indicare di essere nominati
solo in caso di necessità. Sono ammessi a presentare domanda anche i lettori,
previo nulla osta della competente autorità accademica, oltre che della
Rappresentanza competente.
DIRIGENTI SCOLASTICI
IN SERVIZIO IN ITALIA c) Dirigente con contratto di
assegnazione a istituto statale di istruzione secondaria di primo grado o
inclusivo di istituto di istruzione secondaria di primo grado, in servizio in
Italia, purché con almeno 5 anni di servizio nel ruolo di
appartenenza.
N.B. Il personale di cui alla
lettera a) e b) è tenuto a rendersi disponibile per le nomine, fatti salvi
eventuali impedimenti legittimi, e fatta salva la possibilità di indicare in
allegato A la richiesta di esser nominati solo in caso di necessità
dell'Amministrazione. I Sigg. Consoli sono
tenuti ad assicurarsi che i capi d'istituto in servizio nella rispettiva
Circoscrizione abbiano presentato la scheda di domanda, e che i sigg. capi
d'istituto a loro volta abbiano acquisito tutte le domande dei docenti aventi
titolo ai sensi della presente circolare. Il
criterio di assoluta priorità riservato a tale personale nell'ordine di nomina è
assunto non solo in rapporto alla specificità delle funzioni da assicurare, ma
anche in ragione di una esigenza di contenimento della spesa. Pertanto le
relative nomine saranno di norma disposte - quando possibile, ovvero quando non
si ravvisino diverse ragioni di opportunità - con criterio di viciniorità tra la
sede di servizio estero e quella di assegnazione, fatte salve esigenze di
rotazione e alternanza. Ai Presidenti di licenza media sono affidati anche gli
incarichi di commissario governativo presso le
residue scuole legalmente
riconosciute. Nel caso eccezionale in cui si individuassero sedi presso le quali
fosse necessario nominare, per le operazioni di scrutinio, un commissario
governativo - e dove tuttavia contestualmente non si dovessero tenere per un
qualunque motivo gli esami di licenza media - , i commissari stessi, la cui
missione è in linea di massima per i costi a carico degli enti gestori, sono
individuati con il criterio della massima viciniorità possibile alla sede.
Infine, nel caso eccezionale in cui non si riuscissero a coprire i posti
disponibili con il personale di cui alle lettere a) e b) e c), potranno essere
prese in considerazione dichiarazioni di disponibilità prodotte a questo
Ministero da parte di dirigenti scolastici di istituzioni scolastiche secondarie
di I grado collocati a riposo da non più di cinque
anni.
3. ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI PER
CHI ASPIRI A FAR PARTE DI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI ESAMI
ALL'ESTERO
a) non aver subìto condanne penali
né avere procedimenti penali in corso; b) non aver
subìto provvedimenti disciplinari né averne in corso; c) essere muniti, all'atto della nomina, di documento valido per
l'espatrio verso il Paese di destinazione; d) non
trovarsi, all'atto della nomina, in posizione di qualsiasi tipo di congedo o
assenza.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE Gli aspiranti appartenenti alle
categorie aventi titolo alla nomina ai sensi della presente circolare, e che
siano in possesso dei requisiti prescritti, debbono presentare domanda al:
Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale
per la Promozione e la Cooperazione Culturale - Ufficio IV - Piazzale della
Farnesina - 00194 Roma.
La domanda va redatta esclusivamente compilando il modello allegato
(All. A). La stessa domanda, una volta sottoscritta
dall'interessato, anche dirigente scolastico, deve, altresì, essere timbrata e
firmata dall'Autorità competente per rilascio di nulla-osta. In calce alla domanda
prodotta dai docenti in servizio all'estero, il capo d'istituto attesta che il
docente aspirante non è impegnato quale commissario interno presso la propria
scuola. La domanda del personale in servizio all'estero deve
essere trasmessa a questo Ministero per il tramite
della competente Rappresentanza diplomatica o consolare entro e non oltre il 20
marzo 2004.
Ai fini dell'accertamento del termine fa
esclusiva fede la data
acquisita al protocollo della stessa Rappresentanza diplomatica o consolare. La
domanda del personale
in servizio in Italia deve invece essere spedita
a cura dell'interessato,
e a mezzo raccomandata ordinaria, entro e non oltre il
20 marzo 2004. Ai fini dell'accertamento
del termine fa esclusiva fede il timbro postale della raccomandata in oggetto.
L'Amministrazione non assume responsabilità per domande che fossero
irritualmente prodotte. Il termine del
20 marzo 2004 è
perentorio anche per gli aspiranti che intendano esprimere preferenze per sedi
con esami in calendario australe.
5.
ESCLUSIONI Non possono produrre domanda coloro
che, in servizio nelle scuole in Italia, abbiano ricevuto nomina dal Ministero
degli Affari Esteri quale presidente di commissione presso le scuole italiane
all'estero negli ultimi due anni scolastici
(2001/2002 e 2002/2003) precedenti l'anno scolastico
in corso (2003/2004). Non possono essere valutate
domande di personale
appartenente a categorie diverse da quelle su
elencate. Le domande prive del prescritto nulla-osta,
incluse quelle dei dirigenti
scolastici, o inviate oltre la data su indicata,
ovvero contenenti dati personali incompleti o illeggibili,
o prive di firme in originale (allegati A e C), non sono prese in considerazione. Non
sono nominati coloro che, in caso di indisponibilità delle sedi richieste, non
abbiano esplicitamente dichiarato nella domanda la disponibilità per qualsiasi
sede. I presidenti e commissari negli esami finali di
Stato e i presidenti negli esami di licenza media non possono essere nominati in
commissioni operanti nella stessa scuola dove prestino servizio o dove abbiano
prestato servizio, in commissione di esame, nei due anni precedenti l'anno in
corso.
6. TITOLI VALUTABILI (da indicarsi
nel curriculum esclusivamente secondo il modello predisposto: All.
C) La valutazione dei titoli si effettua con i
criteri oggettivi di cui all'allegato B. Tutte le
dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum sono rese ai sensi delle leggi
nn. 15/1968 e 127/1997 sotto la personale responsabilità del dichiarante. Il
Ministero degli Affari Esteri si riserva in ogni momento la facoltà di
controllarne la veridicità. Per i soli documenti
relativi ai titoli di cultura, di cui al punto c e d, dell'allegato B, deve essere
allegata, insieme alla domanda, una semplice fotocopia. Il
curriculum contenente le dichiarazioni riguardanti il possesso dei titoli, oltre
ad essere redatto sul modulo allegato, deve essere corredato dai dati necessari
per gli opportuni riscontri (ad
esempio: concorso bandito con D. M. n. ... del...;
ovvero seconda laurea in... conseguita il... presso l'Università degli Studi
di...; ecc.). I titoli
indicati invece in modo generico non possono in nessun caso essere oggetto di
valutazione, così come non possono essere oggetto di valutazione titoli diversi
da quelli espressamente previsti in allegato
B. Non sono ammesse integrazioni di titoli
successivamente all'avvenuta presentazione della domanda. Il personale che, contrariamente a quanto abbia indicato nella
domanda, al momento della nomina si trovi sprovvisto di documento valido per
l'espatrio verso il Paese di destinazione decade dal diritto ad essere nominato
e può essere immediatamente sostituito con altro
aspirante.
7. ACCETTAZIONE E
NOMINA La nomina è conferita telegraficamente dal
Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Uff. IV.
L'accettazione, incondizionata, deve essere
comunicata urgentemente e comunque non oltre tre giorni lavorativi (sabato
incluso) dalla ricezione: o telegraficamente, o via fax (fax: 06-3691-2799) o
per posta elettronica: dgpc4@esteri.it.
Al personale nominato sarà chiesto di citare, all'atto
dell'accettazione, gli estremi del documento valido per l'espatrio verso il
Paese di destinazione. La mancata accettazione deve
essere motivata e comunicata nel modo di cui sopra per consentire a questo
Ministero l'immediata sostituzione dei rinunciatari. La documentazione che
giustifichi la rinuncia deve essere tempestivamente inviata. Rinunce non
comunicate o non motivate comporteranno inammissibilità della stessa domanda per
i successivi due anni. Eventuali rinunce in calendario boreale, quantunque
giustificate, non danno diritto a "recuperi" sul calendario australe del
medesimo anno scolastico. L'accettazione o la
rinuncia con la relativa motivazione deve essere comunicata anche all'autorità
scolastica che ha concesso il nulla-osta. Il personale nominato
dall'Italia, e che abbia accettato la nomina, sarà invitato presso questo
Ministero prima della partenza, dove potrà ricevere, oltre al biglietto di
viaggio e agli anticipi delle spese di missione, tutte le informazioni e le
istruzioni operative più opportune.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE Savoia
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