|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76,
87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: “Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante “Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo concernente “Istituzione del servizio
nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione nonché riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione
del sistema dell’istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53”
VISTO il decreto legislativo recante “Definizione delle norme generali
sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma
dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo recante “Definizione delle norme generali
relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della
legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30;
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in
particolare, l’articolo 21;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del
ACQUISITO, in data ……………………………, relativamente ai Capi II e V il parere
della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281 e, relativamente ai Capi I, III e IV l’intesa con
la medesima Conferenza;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, in data …………… ;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del ………………….. ;
Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con
il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali;
E M A N A
il seguente decreto
legislativo:
CAPO I
Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
Articolo 1 -
(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)
1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è
costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e
formazione professionale. Esso è il secondo segmento in cui si realizza
il diritto-dovere all’istruzione e formazione.
2. I percorsi dei licei e quelli di istruzione e formazione
professionale perseguono il fine comune di promuovere la crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere,
il fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di
sviluppare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della
responsabilità personale e sociale curando anche lo sviluppo delle
conoscenze relative all’uso delle nuove tecnologie e la padronanza di
una lingua europea, oltre all’italiano e all’inglese. Essi assicurano
gli strumenti indispensabili per l’apprendimento lungo tutto l’arco
della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi
specifici indicati ai Capi II e III.
3. I percorsi del secondo ciclo possono realizzarsi anche in alternanza
scuola-lavoro, come previsto dal decreto legislativo attuativo
dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53.
4. E’ assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo
all’interno del sistema dei licei, come previsto dall’articolo 2, nonché
di passare dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della
formazione professionale, e viceversa, come previsto dall’articolo 6 del
decreto legislativo concernente le norme generali sul diritto dovere
all’istruzione e alla formazione, emanato in attuazione dell’articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53.
5. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si
accede previo superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione.
CAPO II
Sistema dei Licei
Articolo 2 -
(Finalità e durata)
1. I percorsi dei licei forniscono allo studente gli strumenti culturali
e metodologici per porsi, con atteggiamento razionale, creativo,
progettuale e critico, di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni ed ai
problemi che la investono, assicurandogli la padronanza di conoscenze e
abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte
personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro.
2. I licei hanno durata quinquennale. L’attività didattica in essi
svolta si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì
l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il
profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
3. I licei, d’intesa rispettivamente con le università, con le
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con
il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono,
con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche
modalità per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità
richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari e dell’alta
formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed
ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore.
4. I corsi di studio dei licei si concludono con un esame di Stato il
cui superamento costituisce titolo necessario per l’accesso
all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica. L’ammissione al quinto anno dà inoltre accesso all’istruzione
e formazione tecnica superiore.
5. Il sistema dei licei comprende i licei: a) artistico; b) classico; c)
economico; d) linguistico; e) musicale e coreutico; f) scientifico; g)
tecnologico; h) delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la
cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi
articoli.
6. I licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi
per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.
Articolo 3 -
(Attività educative e didattiche)
1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto dovere di cui
all’articolo 1, comma 1, l’orario annuale delle lezioni nei licei,
comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni
scolastiche autonome ed all’insegnamento della religione cattolica in
conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e
al relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo
1985, n.121, ed alle conseguenti intese, è di 990 ore annue nei due
bienni e di 891 ore annue nel quinto anno, oltre a quanto previsto ai
commi 2, 3 e 4.
2. I licei, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di
studi organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, e
tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie e degli
studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo,
culturale e professionale, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è
facoltativa ed opzionale per gli studenti e la cui frequenza è gratuita.
Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative
prescelte. Le relative richieste sono formulate all’atto
dell’iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, le
istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi
anche in rete.
3. I licei articolati in indirizzi organizzano, in aggiunta a quanto
previsto ai commi 1 e 2, attività ed insegnamenti opzionali obbligatori
di indirizzo per ulteriori 99 ore annue, fatto salvo quanto previsto
agli articoli 4 e 10.
4. Nel quinto anno, i licei organizzano 99 ore opzionali obbligatorie
destinate ad approfondimenti disciplinari coerenti con la
personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli
studi successivi di livello superiore.
Articolo 4 -
(Liceo artistico)
1. Il Liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la
componente estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce
allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio
artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la
propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici
della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.
2. Il Liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei
seguenti indirizzi:
a) arti
figurative;
b) architettura, design, ambiente;
c) audiovisivo, multimedia, scenografia.
3. Gli indirizzi si
caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo
studente sviluppa la propria capacità progettuale:
a) nel Laboratorio
di figurazione, dell’indirizzo Arti figurative, lo studente
acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti
figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);
b) nel Laboratorio di progettazione, dell’indirizzo Architettura,
design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi di
rappresentazione specifici della architettura, degli allestimenti
scenografici, delle metodologie proprie del disegno industriale e
delle problematiche urbanistiche;
c) nel Laboratorio audiovisivo, dell’indirizzo Audiovisivo,
multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la
padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione
visiva, di quella audiovisiva e dell’allestimento scenico, di tipo
tradizionale e innovativo.
Articolo 5 -
(Liceo classico)
1. Il Liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista
della civiltà classica, fornendo allo studente gli strumenti per
conoscerla ed interpretarla. Assicura la padronanza delle tecniche e dei
linguaggi relativi, nonché il rigore metodologico, la sensibilità ai
valori estetici, l’ampiezza della visione culturale, che consentono di
cogliere le radici dell’umanesimo nel mondo moderno e nella realtà
contemporanea.
Articolo 6 -
(Liceo economico)
1. Il Liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di
vista delle categorie interpretative dell’azione personale e sociale
messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo
studente gli strumenti per conoscere forme e regole economiche, sociali,
istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra i
diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e
locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo
dell’economia e della cultura dell’imprenditorialità.
2. Il Liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei
seguenti indirizzi:
a)
economico-aziendale;
b) economico-istituzionale.
3. Nell’indirizzo
economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare competenze
organizzative, amministrative e gestionali mirate su specifici settori,
quali i servizi, il turismo e le produzioni agro-alimentari, in
relazione alle esigenze espresse dal mondo del lavoro. Nell’indirizzo
economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare competenze
economico-giuridico-istituzionali, anche nelle dimensioni europea e
internazionale.
Articolo 7- (Liceo linguistico)
1. Il Liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di
vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e
culturali. Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere, anche in
un’ottica comparativa, le strutture e l’uso delle lingue, per acquisire
la padronanza comunicativa di almeno tre lingue dell’Unione europea
oltre l’italiano, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle
altre culture.
Articolo 8-
(Liceo musicale e coreutico)
1. Il Liceo musicale e coreutico approfondisce la cultura liceale dal
punto di vista musicale e coreutico, alla luce della evoluzione storica
ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività
e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti
per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche
attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali
e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione,
esecuzione e rappresentazione.
Articolo 9 -
(Liceo scientifico)
1. Il Liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella
prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza,
sviluppando i metodi propri della matematica e delle scienze
sperimentali. Fornisce allo studente gli strumenti conoscitivi necessari
per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando
la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle
competenze relative.
Articolo 10-
(Liceo tecnologico)
1. Il Liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il
punto di vista della tecnologia. Fornisce allo studente gli strumenti
per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali
collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo
della creatività e della capacità progettuale e la padronanza delle
tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione
relative.
2. Il Liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei
seguenti indirizzi:
a) meccanico;
b) elettrico ed elettronico;
c) informatico e della comunicazione;
d) chimico e biochimico;
e) sistema moda;
f) agrario;
g) costruzioni e territorio.
3. Gli indirizzi si
caratterizzano per la presenza di laboratori nei quali lo studente
sviluppa le proprie capacità progettuali, relativamente a ciascuno degli
ambiti di cui al comma 2.
Articolo 11-
(Liceo delle scienze umane)
1. Il Liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal
punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione
dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali, con
particolare riguardo alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce
allo studente gli strumenti per cogliere la complessità e la specificità
dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle
metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.
Articolo 12-
(Organizzazione educativa e didattica)
1. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche di cui
all’articolo 3, è costituito l’organico di istituto. Per lo svolgimento
delle attività e degli insegnamenti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3,
ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli
ambiti disciplinari per i quali è prevista l’abilitazione
all’insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle
risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di diritto privato con
esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla
base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra
nell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, in
costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali,
culturali e produttive del territorio, fermo restando che il
perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal presente
capo, è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di
studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività
educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine
concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione
svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui
all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, di tutorato degli studenti, di
coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle
relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso
formativo compiuto dallo studente, con l’apporto degli altri docenti.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche
attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno
per il tempo corrispondente ad un periodo didattico.
4. I licei assicurano ed assistono, mediante apposite iniziative di
orientamento e didattiche, i passaggi a un diverso indirizzo o ad altro
liceo.
5. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’articolo 117,
sesto comma della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n.400, sentite le Commissioni parlamentari competenti,
nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla
individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici
per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di
apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota
nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità
interni nell’organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti
scolastici.
Articolo 13-
(Valutazione e scrutini)
1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze da
essi acquisiste sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti
e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio
personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le
istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e
didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli
apprendimenti.
2. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione dello studente è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato complessivo di cui all’articolo 3.
3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al
termine di ciascuno dei due bienni di cui all’articolo 2 comma 3, i
docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l’ammissibilità
dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all’avvenuto
raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi dei predetti bienni, ivi
compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo
della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo
studente non è ammesso alla classe successiva.La non ammissione al
secondo anno dei predetti bienni può essere disposta solo in casi gravi,
debitamente motivati.
4. Al termine del quinto anno sono ammessi all’esame di Stato gli
studenti valutati positivamente nell’apposito scrutinio.
5. Alle classi successive alla prima si accede anche per esame di
idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano
superato l’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo
grado tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli
studi.
6. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati
ai suddetti candidati privatisti coloro che, prima del 15 marzo, cessino
di frequentare l’istituto. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo
dal superamento dell’esame di Stato di cui al comma 5 i candidati che
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello
dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità. Coloro che,
nell’anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di
età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di
studio inferiore.
7. Gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione estiva.
Articolo 14-
(Esame di Stato)
1. L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio dei licei considera e
valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del
ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su
prove predisposte e gestite dall’Istituto nazionale per la valutazione
del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di
apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento
dell’ultimo anno.
2. All’esame di Stato sono ammessi gli allievi che hanno conseguito la
valutazione positiva di cui all’articolo 12, comma 4.
3. Sono altresì ammessi all’esame di Stato , nella sessione dello stesso
anno, gli allievi del penultimo anno del corso di studi che, nello
scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una
votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio
finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli
otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare
disciplina concernente la valutazione dell’insegnamento di educazione
fisica.
4. All’articolo 4, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425 il terzo
periodo è sostituito dal seguente: “i candidati esterni sono ripartiti
tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro
numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati
interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati
esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto
presso gli istituti statali, commissioni apposite”.
CAPO III
Sistema di Istruzione e Formazione Professionale
Articolo 15-
(Livelli essenziali delle prestazioni)
1. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
2. Nell’esercizio delle competenze legislative in materia di istruzione
e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio,
le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti
dal presente Capo.
3. Il diritto-dovere all’istruzione e formazione si realizza mediante
iscrizione e frequenza a percorsi di istruzione e formazione
professionale rispondenti ai livelli essenziali.
4. Le modalità di accertamento della rispondenza dei percorsi di
istruzione e formazione professionale ai livelli essenziali di cui al
presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall’articolo 7,
comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n.53.
5. I titoli e le qualifiche rilasciate dalle istituzioni di istruzione e
formazione professionale, di seguito denominate istituzioni formative, a
conclusione dei percorsi rispondenti ai requisiti di cui al comma 2
costituiscono titolo per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica
superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n.144.
Articolo 16-
(Livelli essenziali riferiti all’offerta formativa)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di
istruzione e formazione professionale, le Regioni organizzano i relativi
percorsi assicurando, quale livello essenziale, il soddisfacimento della
richiesta di frequenza.
Articolo 17-
(Livelli essenziali riferiti alla articolazione e all’orario minimo
annuale dei percorsi formativi)
1.Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di
istruzione e formazione professionale, le Regioni assicurano, quale
livello essenziale un orario complessivo annuale obbligatorio dei
percorsi formativi di almeno 990 ore annue, e l’articolazione dei
percorsi medesimi nelle seguenti tipologie:
a) percorsi di
durata triennale, che si concludono con il conseguimento di
certificato di qualifica professionale;
b) percorsi, di durata quadriennale, che si concludono con il
conseguimento di un diploma professionale.
Articolo 18-
(Livelli essenziali riferiti agli obiettivi generali e al profilo
educativo, culturale e professionale)
1.Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di
istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione del
servizio relativo, le Regioni assicurano, quale livello essenziale:
a) che i percorsi
di istruzione e formazione professionale siano personalizzati con
riferimento al profilo educativo, culturale e professionale del
secondo ciclo, individuato all’articolo 1, comma 2 e che essi
forniscano allo studente, attraverso l’esperienza reale e la
riflessione sull’operare responsabile e produttivo, gli strumenti
culturali e le competenze professionali per l’inserimento attivo
nella società e nel mondo del lavoro e delle professioni ;
b) che i percorsi di cui alla lettera a) siano riferiti a figure di
differente livello, relative ad aree professionali, definite
mediante intese in sede di Conferenza Unificata a norma
dell’articolo 9, comma 2,lettera c) del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281 e recepite con decreti del Presidente della
Repubblica. Tali figure possono articolarsi in specifici profili
professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
c) che in relazione a ciascuna delle figure individuate come
previsto alla lettera b), siano rispettati gli standard minimi
formativi, richiesti per la spendibilità nazionale ed europea dei
titoli e qualifiche professionali conseguiti all’esito dei percorsi,
come previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo ………
(diritto-dovere).
Articolo 19-
(Livelli essenziali riferiti agli standard minimi dei percorsi
formativi)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di
istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione del
servizio relativo, le Regioni assicurano, quale livello essenziale:
a) il
conseguimento, da parte dello studente, di competenze linguistiche
con riferimento alla lingua italiana e alla lingua inglese, di
competenze matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico–sociali
ed economiche, e di competenze professionali e mirate in relazione
al livello della qualifica o del titolo cui si riferiscono;
b) la destinazione agli obiettivi di cui alla lettera a) della quota
oraria prevalente dell’orario complessivo obbligatorio nei primi due
anni dei suddetti percorsi;
c) gli interventi di orientamento e di tutoraggio, anche per
favorire la continuità del processo di apprendimento nell’istruzione
e formazione tecnica superiore, nell’università o nell’alta
formazione artistica e musicale, e gli interventi di recupero e
sviluppo degli apprendimenti dello studente.
Articolo 20-
(Livelli essenziali riferiti ai requisiti dei docenti)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di
istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione del
servizio relativo, le Regioni assicurano, quale livello essenziale, che
le attività educative e formative siano affidate a personale docente in
possesso di abilitazione all’insegnamento, ovvero ad esperti in possesso
di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore
professionale di riferimento.
Articolo 21-
(Livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle
competenze)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di
istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione del
servizio relativo, le Regioni assicurano, quale livello essenziale:
a) che gli
apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di
valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da
parte dei docenti di cui all’articolo 20;
b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e
formazione professionale sia rilasciata certificazione periodica e
finale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento
degli obiettivi formativi;
c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua
il certificato di qualifica professionale a conclusione dei percorsi
di durata triennale, ovvero a conclusione dei percorsi di durata
quadriennale, il diploma professionale;
d) che nelle commissioni degli esami di cui alla lettera c) sia
assicurata la presenza di docenti di cui all’articolo 20.
Articolo 22-
(Livelli essenziali riferiti agli standard minimi delle strutture e dei
servizi)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di
istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione del
servizio relativo, le Regioni assicurano, quale livello essenziale, che
le istituzioni formative abbiano requisiti strutturali conformi ai
seguenti standard minimi.
Articolo 23-
(Livelli essenziali riferiti ai passaggi tra i sistemi)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di
istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione del
servizio relativo, le Regioni assicurano, quale livello essenziale, i
passaggi dal sistema dell’istruzione e formazione professionale e quello
dei licei, e viceversa, per quanto di loro competenza.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le corrispondenze tra i
crediti scolastici definiti come previsto dall’articolo 12, comma 5,
lettera b), e i crediti formativi conseguiti ai sensi dell’articolo 21,
comma 1, lettera b), sono stabilite mediante intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni ovvero mediante specifiche intese tra il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e singole
Regioni, in conformità alla legge 53/2003.
Articolo 24-
(Valutazione)
1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti
dal presente Capo, i percorsi formativi sono oggetto di monitoraggio e
valutazione da parte dell’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema
Educativo di Istruzione e Formazione. Le istituzioni formative
forniscono al predetto Istituto i dati e la documentazione da esso
richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul
sistema educativo di istruzione e formazione professionale, che il
Ministro, dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta al
Parlamento a norma dell’articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n.53.
CAPO IV
Norme transitorie e finali
Articolo 25-
(Passaggio al nuovo ordinamento)
1.A partire dall’anno scolastico 2006-07 gli istituti di istruzione
secondaria superiore previsti dal testo unico emanato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ad eccezione degli istituti
professionali di Stato, assumono la denominazione di “licei” e
realizzano i percorsi previsti dal Capo II del presente decreto.
i2.L’istituzione e l’articolazione nei diversi licei previsti al Capo II
è disposta con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, sentite le Regioni, e previa acquisizione del parere
delle Conferenze Provinciali di cui all’articolo 3 del Decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
3.I corsi avviati fino all’anno scolastico 2005-06 negli istituti di
istruzione di cui al comma 1, compresi quelli attivati negli istituti
professionali di Stato, proseguono fino al loro completamento.
Articolo 26- (Trasferimento
degli istituti professionali di Stato alle Regioni)
1. Dall’anno scolastico 2006/2007, con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, gli istituti professionali di stato sono trasferiti
gradualmente alle Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria a norma dell’art. 43 del CCNL del comparto scuola.
2. Sono trasferiti alle Regioni, con modalità di cui all’articolo 145,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i beni, le
risorse e il personale relativi agli istituti di cui al comma 1.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 è subordinato alla definizione dei
livelli essenziali di cui al Capo III e del servizio da mantenere da
parte delle Regioni, attuata mediante intese con la Conferenza
Stato-Regioni ovvero con intese MIUR/Regioni, che comunque dovranno
assicurare fino a completamento della fse transitoria di cui
all’articolo 27, comma 4, i livelli occupazionali, il soddisfacimento
delle richieste dell’utenza, il rilascio delle qualifiche professionali
a conclusione dei percorsi triennali, il quinto anno integrativo
preordinato all’esame di Stato conclusivo.
Articolo 27-
(Gradualità dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione)
1. Nell’anno scolastico 2005/2005, il diritto-dovere di iscrizione e
frequenza di cui al decreto legislativo …. ricomprende i primi tre anni
degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla
base dell’accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003,
allegato al presente decreto.
2. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere all’istruzione e
formazione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo….
Continua ad applicarsi l’articolo 8, commi 2, 3 e 4 dello stesso decreto
legislativo.
3. Dall’anno scolastico 2006/2007 i percorsi sperimentali di cui al
comma 1 vengono gradualmente potenziati ed ampliati, sulla base di
apposite intese in Conferenza Stato-Regioni ovvero intese con ciascuna
Regione, in conformità con le disposizioni della legge 53/2003.
4. La sperimentazione di cui al comma 1 è oggetto di monitoraggio e
valutazione da parte dell’INVALSI, e cessa, sulla base di apposita
intesa in Conferenza Stato-Regioni, ovvero di intese specifiche tra il
MIUR e ciascuna Regione, a seguito della completa attuazione del
diritto-dovere di cui all’articolo 1 del decreto legislativo …., e a
condizione che venga pienamente assicurato agli studenti l’accesso ad
entrambi i sistemi del secondo ciclo, a loro libera scelta.
Articolo 28- (Disposizioni
particolari per le Regioni a statuto speciale e Province autonome di
Trento e Bolzano)
1. All’attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale
e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformità
ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Articolo 29- (Abrogazioni)
…………… DA DEFINIRE ………………………………………
Articolo 30- (Norma di
copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’articolo 28, comma 1 del presente decreto,
quantificato in …. milioni di euro per l’anno 2005 e in …… milioni di
euro per l’anno 2006, si provvede con questa parte della spesa
autorizzata dall’articolo 18, comma 4, della legge (finanziaria 2005) |