Oggetto: Comparto
scuola - C.C.N.L. 24 luglio 2003 - Art. 8, comma 2, art. 17, comma 8,
art. 33 e art. 58 - Chiarimenti
Al fine di
assicurare corretta ed uniforme applicazione delle norme contrattuali
indicate in oggetto, si trascrive, per opportuna conoscenza e norma, il
testo dei chiarimenti forniti dall'A.R.A.N. con nota prot.n. 1289 del 17
febbraio 2004:
1) La norma di cui all'art. 17, comma 8, del CCNL in oggetto
(trattamento economico spettante in caso di malattia) può considerarsi
decorrente dal 1° gennaio 2002.
Tale indicazione si rende compatibile con le disponibilità finanziarie
complessive rinvenibili dalle economie dello stesso CCNL.
2) Gli artt.33 e 58, nel riferirsi alla possibilità di accettare
incarichi a tempo determinato purchè di durata non inferiore ad un anno,
hanno inteso tutelare, con quest'ultima espressione, esclusivamente
l'integrità e la continuità dell'anno scolastico sotto il profilo
didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva,
ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche
vacante.
3) Le assemblee di cui all'art. 8 non possono superare il numero di due
al mese per ciascuna delle due distinte categorie di personale docente e
ATA, ove indette separatamente."
La presente viene diramata tramite la rete Intranet di questo Ministero
al fine di darne la massima diffusione.
IL
DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino |